ENPALS
Il
Senato della Repubblica, il 26 ottobre 2007, ha approvato il seguente
disegno di legge, d’iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l’equità sociale
Il link
al sito del Senato della Repubblica
Il link
alla circolare n.2 del 30/01/08 dal sito dell'Enpals
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Art. 39-quater. - (Modifiche all’articolo 1, comma 188, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni
musicali in spettacoli di intrattenimento) – 1. All’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le
parole da: “in spettacoli musicali“ fino a: “l’importo
di 5.000 euro“ sono sostituite dalle seguenti: “musicali dal
vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni
di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto
anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione
di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono
una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al
versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una
gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono
richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per
tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro“
Ecco
il comma 188 a cui si fa riferimento:
Documento
sulle nuove disposizioni contenute nel DDL 1746-bis B, art.1, comma 188
(Legge finanziaria 2007).
1. Per le esibizioni in spettacoli
musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche
effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati
e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono
già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza
obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti
se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera
l’importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l’ENPALS
derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in
15 milioni di euro annui.
La Finanziaria 2008 conferma quindi cio' che gia'
era stato approvato l'anno precedente. Dal 1 gennaio 2007 e' quindi prevista
l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali Enpals e della
relativa agibilità per i minorenni, gli studenti, i pensionati
e i lavoratori che già versano contributi ad altri enti. E' richiesto
il pagamento dei contributi solo per la parte della retribuzione annua
lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000
euro
Pubblichiamo
un elenco di domande frequenti - e relative risposte - redatto a gennaio
2007 dalla Senatrice Helga Thaler Ausserhofer, promotrice (assieme tra
gli altri al Senatore Giuliano Barbolini) dell’emendamento alla
legge finanziaria 2007, confermata per il 2008
1.
Quando entra in vigore la nuova norma ENPALS?
Con l'entrate in vigore della Finanziaria, cioè dal 1° gennaio
2007
2.
Chi usufruisce della nuova norma ENPALS?
Musicisti dilettanti, che siano studenti, pensionati e tutti coloro che
sono già iscritti ad una forma previdenziale obbligatoria e che,
come musicisti dilettanti, percepiscano compensi annui inferiore a 5.000,00
euro.
3.
Fino a che ammontare è valida la norma ENPALS?
Fino ad un reddito annuo lordo di 5.000,00 euro.
5.
Se supero il limite ENPALS, il prossimo anno sono automaticamente considerato
musicista professionista e devo pagare l'ENPALS?
No, ogni anno viene considerato autonomamente.
6.
Se supero il limite di 5.000,00 euro, devo pagare i contributi ENPALS?
Se è studente, o pensionato o è iscritto ad una gestione
previdenziale obbligatoria, deve pagare solo per l'importo che supera
i 5.000,00 euro.
7.
Come devo comportarmi se viene fatto un controllo ENPALS durante una manifestazione?
Le manifestazioni devono in ogni caso essere segnalate alla SIAE. Normalmente
di questo se ne occupa l'organizzatore. Se viene eseguito un controllo
devo dire agli ispettori che il mio reddito come musicista dilettante
non supera i 5.000,00 euro e che ho un'assicurazione previdenziale, o
che sono studente, o che ho meno di 18 anni o che sono pensionato. Basta
un'autodichiarazione informale. Questa dichiarazione però deve
essere esatta, altrimenti si rischia una denuncia.
8.
Come posso qualificarmi come musicista non professionista se viene fatto
un controllo ENPALS?
Tramite autodichiarazione (vedi punto 7)
9.
Come può essere fatta una tale autodichiarazione?
Vedi allegato 1
10.
Devo dare all'organizzatore questa dichiarazione?
Non è necessario, però è meglio poter presentare
tali documenti a un eventuale controllo.
11.
Come calcolo il mio stipendio con l'organizzatore?
Se il gruppo non è una società o simile, ogni musicista
separatamente deve fare i conti con l'organizzatore tramite nota spese.
12.
La ritenuta d'acconto per il mio compenso la paga l'organizzatore?
Si, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo
a quello del pagamento della nota spesa. Esempio: Esibizione il 5 gennaio,
pagamento il 6 gennaio - la ritenuta d'acconto deve essere pagata entro
il 16 febbraio tramite F24.
13.
La nota spese deve essere presentata da ogni singolo membro del gruppo,
o può anche essere presentata una nota spese unica per tutto il
gruppo?
Vedi punto 11.
14.
Quando devo presentare all'organizzatore la nota spese? Devo poterla presentare
il giorno dell' esibizione stessa?
No, la nota spese può anche essere presentata dopo l'esibizione,
però prima del pagamento.
15.
Se l'organizzatore paga in contanti dopo l'esibizione, posso presentare
la nota spese anche successivamente?
No, vedi punto 14.
16.
La nota spese deve essere allegata alla mia dichiarazione dei redditi?
Una copia della nota spese con l'attestato di pagamento della ritenuta
d'acconto dell' organizzatore deve essere conservata ed esibita, se richiesta
dall'ufficio delle entrate.
17.
Devo richiedere la conferma del pagamento della ritenuta d'acconto? Quando
la
ricevo?
L'organizzatore è tenuto a consegnare la conferma al musicista.
18.
Cose succede se l'organizzatore non paga la ritenuta d'acconto o non me
la consegna?
Il musicista non può detrarre la ritenuta d'acconto e per l'organizzatore
sono previste delle sanzioni.
19.
Come si calcola l'importo della ritenuta d'acconto?
Semplice. Compenso 100,00 euro - ritenuta d'acconto 20% (20,00 euro) -
versamento al musicista 80,00 euro.
ALLEGATO
1 - Autodichiarazione per musicisti dilettanti
ALLEGATO 2 - Modulo per pagamento con ritenuta
d'acconto
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