
Dalla
mancanza di una definizione espressa del contratto discografico
e/o di produzione artistica da parte del legislatore,
deriva che tale tipologia contrattuale, pur mostrando
nel suo complesso un'architettura ormai consolidata,
é in realtà il frutto di un assemblaggio
di istituti giuridici tra loro autonomi, contenuti parte
nel codice civile e parte nella legge sul diritto d'autore
(L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni),
ove, anche se i primi risultano indubbiamente
più
numerosi, sono tuttavia i secondi ad essere maggiormente
caratterizzanti.
Il
contratto in esame può subire nella prassi notevoli
diversificazioni dipendendo ciò, tra le altre,
dall'equilibrio esistente (o meno) tra le parti contraenti.
Ciò che può incidere notevolmente sull'equilibrio
del rapporto é, infatti, il c.d. potere contrattuale
dell'interprete: tanto più un artista é
già affermato tanto più potrà avere
condizioni contrattuali vantaggiose, diversamente esso
si troverà quasi sempre di fronte a contratti
chiaramente sbilanciati a favore della Casa Discografica.
Peraltro,
la standardizzazione di alcuni elementi tipici del contratto
di "Produzione discografica" non significa che esista
un solo tipo di contratto siffatto. Già a livello
di denominazione - nomen iuris - si possono trovare
delle diversità (Produzione discografica ed artistica,
Associazione in partecipazione), ma la differenza sostanziale
- non tanto dal punto di vista giuridica quanto da quello
empirico - concerne essenzialmente due elementi:
la durata e il numero di registrazioni oggetto del contratto,
il cui mix connota anche qualitativamente il contratto.
Mentre
il contratto limitato nel tempo e relativo a poche incisioni
é un contratto che disciplina prevalentemente
il trasferimento dei diritti relativi ad un "bene"
e che non implica, per lo più, vincoli diretti
tra l'esecutore ed il Produttore fonografico (ad es.
pianista famoso che concede i diritti sulla fissazione
di un suo concerto ad un produttore
fonografico locale), il contratto che duri nel tempo
ponendo a capo dell'artista l'obbligo di effettuare
un certo numero di incisioni differite a scadenze
grosso modo predeterminate (ad es.: n. 2 LP in tre anni)
é normalmente un contratto assai più complesso,
ove alle disposizioni disciplinanti specificamente la
gestione dei diritti relativi alle registrazioni
si uniscono tutta un'altra serie di norme che
non riguardano più l'"opera" bensì l'artista,
o meglio, il rapporto tra l'artista e la Casa Discografica.
Schematizzando, quindi, il contratto in esame può
presentare problemi o connotazioni diverse al possibile
variare di elementi quali:
- oggetto:
il contratto può riguardare solo produzioni musicali,
una o più, oppure può concernere anche
altri aspetti della vita artistica dell'artista (promozioni,
esclusive, decisioni sulle scelte artistiche da
farsi).
- durata:
normalmente il contratto di tipo artistico ha una durata
media che oscilla tra i tre/cinque anni e presenta quasi
sempre opzioni o prelazioni a favore della Casa Discografica,
diversamente il contratto limitato a sole produzioni
fonografiche, può presentarsi più frequentemente
anche relativo ad una sola opera.
- soggetti contraenti:
la maggioranza dei contratti interessa esclusivamente
la casa discografica e l'artista, raramente, può
essere prevista anche la presenza di un terzo soggetto:
il c.d. produttore. Va peraltro precisato che usualmente
i rapporti tra questi tre soggetti
sono disciplinati da contratti che, seppur connessi,
rimangono sotto il profilo giuridico rigidamente separati
(in sostanza il produttore e l'artista hanno contratti
separati con la Casa Discografica e, spesso, fra loro).
- artista:
l'artista può essere un singolo individuo o una
pluralità di soggetti (gruppo). Nel campo professionale
i gruppi, per lo più, assumono una veste giuridica
tipica (società, associazione in partecipazione,
singola impresa), cosa che non accade quasi mai nel
settore semiprofessionale o dilettantistico .
La
cosa, in realtà, e tenendo conto anche della
possibile e fisiologica instabilità dei membri
dei gruppi, in ambito giuridico può dare alcuni
problemi, in particolar modo sotto il profilo
delle responsabilità e della loro attribuzione
fra i componenti stessi del gruppo. Anche per tali motivi
spesso le Case Discografiche tendono ad individuare
un unico rappresentante del gruppo (normalmente il cantante)
quale interlocutore ed effettivo firmatario del contratto.
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