how to

l

 

   
 

Cosa sono le edizioni musicali

Parlare di editoria musicale oggi risulta un argomento delicato perchè coinvolge molto da vicino il diritto d'autore, per questo motivo si facilita il lettore con una sintetica terminologia.

Terminologia

Autore: è colui che crea l'opera; questo termine si riferisce in particolare al paroliere.

Compositore: è colui che compone la musica dell'opera.

Interprete: è colui che canta o suona l'opera creata dall'autore/ compositore. L'interprete può essere, anche se non necessariamente, l'autore e/o compositore dell'opera.

Editore musicale: è colui che edita l'opera dell'autore/compositore.

Diritto d'autore: è il diritto che appartiene all'autore di un'opera dell'ingegno e tale diritto garantisce che l'autore possa disporre della propria opera sia dal punto di vista economico sia da quello morale. L'autore ha, dunque, il diritto ad una remunerazione e ad un compenso ogni volta che le sue opere sono utilizzate.

Diritto morale: è inalienabile, non si può cedere in nessun modo ed è eterno. Non è un diritto di tipo patrimoniale.

Aventi diritto: con questo termine ci si riferisce alle persone che godono dei diritti sull'opera, in genere gli autori, i compositori e l'editore.

CHI E' L'EDITORE?

  • RUOLO

L'editore musicale garantisce la pubblicazione grafica delle creazioni dei suoi autori. Questo primo passo comporta la registrazione e il deposito dell'opera. La formalizzazione della paternità dellopera permette di metterla a disposizione del pubblico e di scoprire altri possibili modi di sfruttamento. Si può dire che in certo senso l'editore ricopre un po' la figura del manager dell'opera, in quanto diventa manager del titolo, cioè si occupa del brano; l'editore, inoltre, esercita una forma di tutela burocratica che l'autore non potrebbe portare avanti, dal momento che l'autore è un creativo e non vuole solitamente occuparsi di queste procedure. La figura dell'editore non è secondaria a quella dell'artista, ma è una figura diversa che occupa un preciso posto nel mercato. L'editore capace è quello che riesce ad utilizzare il proprio materiale nei più svariati modi e contesti, inventandosi nuove forme di vendita o di presentazione del suo prodotto.

  • COMPETENZE

L'editore in quanto tale edita, pubblica un'opera su carta, quindi la fa esistere sotto forma di spartiti e questo ne permette una notevole diffusione. Egli si assume anche la tutela e la protezione giuridica dell’opera, poichè si occupa di contenziosi legali, di plagi, di opere rubate o di frammenti o campionamenti presi senza autorizzazione (nei remixaggi è l'editore che conduce le trattative). Un altro compito dell'editore consiste nella diffusione dell'opera in Italia e all'estero per un maggiore sfruttamento commerciale; si crea in questo modo un rapporto con una figura straniera che si chiama sub-editore. Il sub- editore, presente più o meno in tutti gli altri stati rispetto a quello d'origine dell'editore, riceve dei diritti dall'editore originale per un determinato periodo di tempo. In altri termini, il contratto di sub-edizione è regolato da una percentuale, da una durata e da un territorio. L'editore si occupa anche dell'amministrazione dei diritti patrimoniali dell'autore che si verificano attraverso i rendiconto inviati dalla SIAE.

DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI EDITORIALI

  • IL DIRITTO D'AUTORE

Quando si parla di diritto d’autore ci si riferisce alla legge 633 del 1941. Questa legge, pur essendo datata, tutela ampiamente l'autore, anche se non prevede le recenti tecnologie che si sono diffuse sul mercato (per es. Internet...). L'autore gode di due tipi di diritto: i diritti d'autore e i diritti connessi, inoltre la legge distingue tra diritti morali e diritti di commercializzazione (cioè di utilizzazione e sfruttamento economico). La SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, tutela i diritti degli autori e degli editori ad essa iscritti.

  • IL DIRITTO EDITORIALE

Può essere definito come il diritto che viene ceduto dall'autore all'editore affinchè l'editore stesso possa commercializzare la parte creativa di un'opera. L'editore acquisisce attraverso un contratto di edizione il materiale dell’autore e poi si occupa di pubblicarlo, commercializzarlo, pubblicizzarlo e promuoverlo al fine di ricavarne un vero e proprio sfruttamento economico.

  • IL CONTRATTO DI CESSIONE E DI EDIZIONE MUSICALE

Con il contratto di cessione e di edizione musicale l'editore acquisisce dall'autore una serie di diritti, di cui in particolare TRE sono molto importanti e vanno protetti:

DIRITTO DI PUBBLICA ESECUZIONE Si riferisce a tutte le esecuzioni del brano in pubblico; pubblica esecuzione, infatti, significa esecuzione del brano davanti a un pubblico. Questo è un tipo di diritto, tutelato dalla SIAE, che l'editore acquisisce dall'autore.

DIRITTO FONOMECCANICO Si ha tutte le volte che un brano viene inciso su disco. Anche questo č un diritto, sempre tutelato dalla SIAE, che l’editore acquista dall’autore.

DIRITTO DI STAMPA Consiste nella stampa del pentagramma e delle note della canzone con il testo, in altre parole lo spartito. Anche questo diritto viene ceduto dall’autore all’editore. Esso non è tutelato dalla SIAE. Questi tre diritti summenzionati sono quelli fondamentali, su cui ruota il diritto d’autore, il diritto che l'autore cede all'editore. Esistono, poi, una miriade di altri diritti che sono stabiliti nei diversi contratti che regolano il rapporto autore/ editore e tra questi vanno menzionati:

DIRITTI PUBBLICITARI Consistono nei diritti di pubblicità; essi non sono regolati nè incassati dalla SIAE.

DIRITTO DI SINCRONIZZAZIONE Si ha tutte le volte che un'opera o un pezzo di un’opera è utilizzato in cinematografia, in filmati o in televisione. Sincronizzare, in questo contesto, significa unire musica ad immagini. Tutte le volte che si incontra questo tipo di diritto, ci si trova di fronte ad un diritto che l’editore cede, in quanto, a sua volta, l’ha acquistato dall’autore.

UNA SERIE DI ALTRI DIRITTI Oggi, specialmente con i nuovi media, esistono diritti di sincronizzazione, diritti di frammentazione (per es. nei CD-ROM ci sono frammenti musicali: anche questi frammenti musicali devono venire autorizzati), per cui è sorta l'esigenza di specificare e di conseguenza regolamentare attraverso una serie di nuovi diritti tutte queste nuove forme di sfruttamento di un’opera. Essi sono di volta in volta elencati nei contratti di cessione. L'editore, quando acquista i diritti dell'opera dall'autore, diventa proprietario totale dell'opera, chiaramente non dei diritti di paternità dell'opera o di quelli morali, ma della parte di sfruttamento commerciale dell'opera. Di conseguenza l'editore può utilizzare l'opera nei modi che ritiene più opportuni, salvaguardando però i diritti morali dell'autore. L'editore non è tenuto ad interpellare l'autore, può decidere autonomamente quale tipo di sfruttamento dare all'opera, anche se di solito si interpella l'autore, soprattutto per la prosecuzione di buoni rapporti.

RAPPORTO AUTORE /EDITORE I diversi rapporti autore/ editore descritti nel contratto di cessione e di edizione musicale sono regolati da percentuali. I proventi di questi due diritti, che spettano agli aventi diritto, sono raccolti dalla SIAE.

DIRITTO DI PUBBLICA ESECUZIONE = DEM (consiste nel diritto di pubblica esecuzione. Esso viene espresso in ventiquattresimi, quindi 24/24 =100%

DIRITTO FONOMECCANICO = DRM (in gergo tecnico = diritto di riproduzione meccanica, in quanto era un termine che si usava quando si producevano solo dischi) consiste nei diritti di riproduzione meccanica, cioè i dischi. Questo viene espresso in centesimi (100% Di solito, ma non è una regola fissa, il rapporto tra autore ed editore è 50 a 50, per cui nel caso del DEM, in cui ci si esprime in ventiquattresimi, sarà 12/24 all’autore più compositore e 12/24 all'editore, mentre per il DRM sarà 50% all'autore/ compositore e 50% all'editore. Questa è la suddivisione standard che si verifica quasi sempre dove ci sono due entità: da una parte c'è chi scrive e crea e dall'altra c'è chi gestisce ed amministra.

DIRITTO DI STAMPA E' chiamato anche DIRITTO CARTA. L'autore gode anche del diritto carta, cioè sulla carta stampata. Nel caso della vendita carta il rapporto autore/ editore è molto basso, perchè l'editore quando pubblica un'opera su carta, ha costi notevolissimi da sostenere, inoltre la vendita dei supporti cartacei è veramente irrisoria e il mercato della musica stampata è molto basso. Di solito, il rapporto tra autore ed editore sulla vendita carta è del 10% = nel senso che l'editore riconosce all'autore il 10% sul prezzo di vendita al pubblico. Qual è il vantaggio enorme da parte dell'autore al di là del 10%? Il grosso vantaggio consiste nel fatto che l'opera pubblicata su supporto cartaceo ha una enorme diffusione, soprattutto se il brano è messo in repertorio dalle orchestre. Mentre il DEM e il DRM sono due diritti regolati dalla SIAE, nel senso che la SIAE incassa i proventi e poi li ripartisce agli aventi diritto (autori e editori che siano, però, iscritti alla SIAE, perchè in caso contrario la SIAE non può raccogliere proventi) il diritto di carta non è tutelato dalla SIAE, ma dall'editore.

COSA SUCCEDE QUANDO CI SONO PIU' AUTORI O PIU' COMPOSITORI? Quando ci sono più autori o più compositori, essi si ripartiscono sempre i 12/24 o la quota loro destinata. In linea di massima i più autori/compositori si suddividono equamente tra loro la quota attribuita, eccetto il caso in cui, per es., uno tra gli autori/ compositori abbia avuto un ruolo predominante: egli, allora, riceverà una percentuale maggiore rispetto agli altri, anche se con fatica si può quantificare la qualità e il contributo di ognuno.

PUO' UN AUTORE DEPOSITARE UN'OPERA ALLA SIAE E ATTRIBUIRSI TUTTI I PROVENTI? In certi casi sì, un autore non professionista può depositare un brano alla SIAE e attribuire a se stesso tutti i proventi, cioè si attribuisce i 24/24 del DEM, così come il 100% del DRM; poi, successivamente, quando e se individuerà un editore, potrà ridepositare il brano e ripartire i diritti nel modo ritenuto più opportuno. Nel caso ci si riferisca ad un autore inserito nel mercato questo accade raramente, in quanto tale autore ha un contratto esclusivo anche di edizioni impostogli spesso dalla sua casa discografica.

DA DOVE SCATURISCONO I PROVENTI DEL DEM E DEL DRM? E' la SIAE che si occupa di raccogliere i proventi e poi distribuirli tra gli aventi diritto. Se si è, dunque, iscritti alla SIAE o ad una qualunque società di collecting, cioè società di raccolta di proventi e di diritti che maturano in giro per il mondo, si percepiscono questi proventi. Si può essere benissimo iscritti ad una società che non sia la SIAE, cioè si potrebbe essere iscritti alla PRS inglese, o alla GEMA tedesca o alla SACEM francese, in quanto in ogni paese o in ogni territorio esiste una società. Queste società sono tutte tra loro collegate ed è per questo che, se un'opera italiana viene eseguita all'estero, la SIAE lo sa, perchè c'è una figura di editore che funziona anche all'estero e c'è una figura di società di raccolta di proventi che è presente sul territorio estero. Per esempio, in Italia c'è la SIAE che è collegata in Germania con un'altra società, la Gema e tra di loro c'è un diritto di reciprocità, di rappresentatività nel senso che la Gema tedesca rappresenta tutto il catalogo della SIAE italiana e la SIAE italiana rappresenta tutto il catalogo della Gema tedesca. Così questa catena si sviluppa in tutti gli stati del mondo, poichè in tutti gli stati esiste una società di raccolta dei diritti d'autore.

La classica figura dell'editore, come si caratterizza nei paesi anglosassoni, è quella di colui che una volta che ha formalizzato il suo rapporto con un autore, acquistando i diritti di edizione, cerca di proporre l'opera agli interpreti che ritiene più capaci o cerca di coinvolgere le case discografiche, dal momento che oggi lo sfruttamento di un’opera risiede soprattutto nella registrazione fonografica. In un certo senso l'editore all’estero ricopre ancora il ruolo di scopritore di talenti, di sostegno verso gli artisti alle prime armi, insomma di talent-scout. Questo tipo di editore finanzia i progetti dei nuovi artisti, cerca gli interpreti con le caratteristiche vocali più adatte per i pezzi o canzoni che ha nel suo catalogo e il suo scopo sarà soprattutto quello di portare gli artisti a firmare un contratto discografico. L'editore, quindi, funge da intermediario tra l'autore/artista e le case discografiche.

In Italia l'editoria è molto cambiata, in quanto un tempo l'editore ricopriva i ruoli sopra descritti, cioè contattava un artista al quale proponeva opere del suo catalogo e solo in seguito l'artista decideva se interpretarle e inciderle oggi invece si è evoluta in un modo molto particolare, soprattutto l'imprenditoria privata e indipendente: l'editore è diventato anche discografico, non ci sono più due figure divise come in passato, perchè la casa editrice risulta anche etichetta discografica. Le multinazionali, invece, hanno mantenuto ancora questa suddivisione di funzioni, in quanto presentano il publishing department, che è la divisione editoriale e la record company, che è la divisione discografica; queste due divisioni sono apparentemente due entità diverse, con budget diversi, fatturati diversi, personale diverso e sedi diverse, ma di fatto agiscono come se fossero un'unica entità. Una volta l'editore curava gli interessi degli autori, agendo in un certo senso da manager, dal momento che mediava tra l'autore/artista e il discografico, mentre oggi dal momento che l'editore ricopre anche il ruolo di discografico cura rpincipalmente i propri interessi e non più unicamente quelli dell'artista. Questo nuovo scenario risulta quindi favorevole alle grosse multinazionali che stanno sempre più attrezzandosi in modo da avere una propria agenzia di edizioni, magari staccata dalla sede principale, ma comunque sempre ad essa collegata e da essa dipendente.

©1996-2002 Centro Musica