
Parlare
di editoria musicale oggi risulta un argomento
delicato perchè coinvolge molto da vicino
il diritto d'autore, per questo motivo si facilita
il lettore con una sintetica terminologia.
Terminologia
Autore:
è colui che crea l'opera; questo termine
si riferisce in particolare al paroliere.
Compositore:
è colui che compone la musica dell'opera.
Interprete:
è colui che canta o suona l'opera creata
dall'autore/ compositore. L'interprete può
essere, anche se non necessariamente, l'autore
e/o compositore dell'opera.
Editore
musicale: è colui che edita l'opera
dell'autore/compositore.
Diritto
d'autore: è il diritto che appartiene
all'autore di un'opera dell'ingegno e tale diritto
garantisce che l'autore possa disporre della propria
opera sia dal punto di vista economico sia da
quello morale. L'autore ha, dunque, il diritto
ad una remunerazione e ad un compenso ogni volta
che le sue opere sono utilizzate.
Diritto
morale: è inalienabile, non si può
cedere in nessun modo ed è eterno. Non
è un diritto di tipo patrimoniale.
Aventi
diritto: con questo termine ci si riferisce
alle persone che godono dei diritti sull'opera,
in genere gli autori, i compositori e l'editore.
CHI
E' L'EDITORE?
L'editore musicale garantisce la pubblicazione
grafica delle creazioni dei suoi autori. Questo
primo passo comporta la registrazione e il deposito
dell'opera. La formalizzazione della paternità
dellopera permette di metterla a disposizione
del pubblico e di scoprire altri possibili modi
di sfruttamento. Si può dire che in certo
senso l'editore ricopre un po' la figura del manager
dell'opera, in quanto diventa manager del titolo,
cioè si occupa del brano; l'editore, inoltre,
esercita una forma di tutela burocratica che l'autore
non potrebbe portare avanti, dal momento che l'autore
è un creativo e non vuole solitamente occuparsi
di queste procedure. La figura dell'editore non
è secondaria a quella dell'artista, ma
è una figura diversa che occupa un preciso
posto nel mercato. L'editore capace è quello
che riesce ad utilizzare il proprio materiale
nei più svariati modi e contesti, inventandosi
nuove forme di vendita o di presentazione del
suo prodotto.
L'editore
in quanto tale edita, pubblica un'opera su carta,
quindi la fa esistere sotto forma di spartiti
e questo ne permette una notevole diffusione.
Egli si assume anche la tutela e la protezione
giuridica dell’opera, poichè si occupa
di contenziosi legali, di plagi, di opere rubate
o di frammenti o campionamenti presi senza autorizzazione
(nei remixaggi è l'editore che conduce
le trattative). Un altro compito dell'editore
consiste nella diffusione dell'opera in Italia
e all'estero per un maggiore sfruttamento commerciale;
si crea in questo modo un rapporto con una figura
straniera che si chiama sub-editore. Il sub- editore,
presente più o meno in tutti gli altri
stati rispetto a quello d'origine dell'editore,
riceve dei diritti dall'editore originale per
un determinato periodo di tempo. In altri termini,
il contratto di sub-edizione è regolato
da una percentuale, da una durata e da un territorio.
L'editore si occupa anche dell'amministrazione
dei diritti patrimoniali dell'autore che si verificano
attraverso i rendiconto inviati dalla SIAE.
DIRITTI
D'AUTORE E DIRITTI EDITORIALI
Quando
si parla di diritto d’autore ci si riferisce alla
legge 633 del 1941. Questa legge, pur essendo
datata, tutela ampiamente l'autore, anche se non
prevede le recenti tecnologie che si sono diffuse
sul mercato (per es. Internet...). L'autore gode
di due tipi di diritto: i diritti d'autore e i
diritti connessi, inoltre la legge distingue tra
diritti morali e diritti di commercializzazione
(cioè di utilizzazione e sfruttamento economico).
La SIAE, Società Italiana degli Autori
ed Editori, tutela i diritti degli autori e degli
editori ad essa iscritti.
Può essere definito come il diritto che
viene ceduto dall'autore all'editore affinchè
l'editore stesso possa commercializzare la parte
creativa di un'opera. L'editore acquisisce attraverso
un contratto di edizione il materiale dell’autore
e poi si occupa di pubblicarlo, commercializzarlo,
pubblicizzarlo e promuoverlo al fine di ricavarne
un vero e proprio sfruttamento economico.
- IL
CONTRATTO DI CESSIONE E DI EDIZIONE MUSICALE
Con
il contratto di cessione e di edizione musicale
l'editore acquisisce dall'autore una serie di
diritti, di cui in particolare TRE sono molto
importanti e vanno protetti:
DIRITTO
DI PUBBLICA ESECUZIONE Si riferisce a tutte le
esecuzioni del brano in pubblico; pubblica esecuzione,
infatti, significa esecuzione del brano davanti
a un pubblico. Questo è un tipo di diritto,
tutelato dalla SIAE, che l'editore acquisisce
dall'autore.
DIRITTO
FONOMECCANICO Si ha tutte le volte che un brano
viene inciso su disco. Anche questo č un diritto,
sempre tutelato dalla SIAE, che l’editore acquista
dall’autore.
DIRITTO
DI STAMPA Consiste nella stampa del pentagramma
e delle note della canzone con il testo, in altre
parole lo spartito. Anche questo diritto viene
ceduto dall’autore all’editore. Esso non è
tutelato dalla SIAE. Questi tre diritti summenzionati
sono quelli fondamentali, su cui ruota il diritto
d’autore, il diritto che l'autore cede all'editore.
Esistono, poi, una miriade di altri diritti che
sono stabiliti nei diversi contratti che regolano
il rapporto autore/ editore e tra questi vanno
menzionati:
DIRITTI
PUBBLICITARI Consistono nei diritti di pubblicità;
essi non sono regolati nè incassati dalla
SIAE.
DIRITTO
DI SINCRONIZZAZIONE Si ha tutte le volte che un'opera
o un pezzo di un’opera è utilizzato in
cinematografia, in filmati o in televisione. Sincronizzare,
in questo contesto, significa unire musica ad
immagini. Tutte le volte che si incontra questo
tipo di diritto, ci si trova di fronte ad un diritto
che l’editore cede, in quanto, a sua volta, l’ha
acquistato dall’autore.
UNA
SERIE DI ALTRI DIRITTI Oggi, specialmente con
i nuovi media, esistono diritti di sincronizzazione,
diritti di frammentazione (per es. nei CD-ROM
ci sono frammenti musicali: anche questi frammenti
musicali devono venire autorizzati), per cui è
sorta l'esigenza di specificare e di conseguenza
regolamentare attraverso una serie di nuovi diritti
tutte queste nuove forme di sfruttamento di un’opera.
Essi sono di volta in volta elencati nei contratti
di cessione. L'editore, quando acquista i diritti
dell'opera dall'autore, diventa proprietario totale
dell'opera, chiaramente non dei diritti di paternità
dell'opera o di quelli morali, ma della parte
di sfruttamento commerciale dell'opera. Di conseguenza
l'editore può utilizzare l'opera nei modi
che ritiene più opportuni, salvaguardando
però i diritti morali dell'autore. L'editore
non è tenuto ad interpellare l'autore,
può decidere autonomamente quale tipo di
sfruttamento dare all'opera, anche se di solito
si interpella l'autore, soprattutto per la prosecuzione
di buoni rapporti.
RAPPORTO
AUTORE /EDITORE I diversi rapporti autore/ editore
descritti nel contratto di cessione e di edizione
musicale sono regolati da percentuali. I proventi
di questi due diritti, che spettano agli aventi
diritto, sono raccolti dalla SIAE.
DIRITTO DI PUBBLICA ESECUZIONE = DEM (consiste
nel diritto di pubblica esecuzione. Esso viene
espresso in ventiquattresimi, quindi 24/24 =100%
DIRITTO
FONOMECCANICO = DRM (in gergo tecnico = diritto
di riproduzione meccanica, in quanto era un termine
che si usava quando si producevano solo dischi)
consiste nei diritti di riproduzione meccanica,
cioè i dischi. Questo viene espresso in
centesimi (100% Di solito, ma non è una
regola fissa, il rapporto tra autore ed editore
è 50 a 50, per cui nel caso del DEM, in
cui ci si esprime in ventiquattresimi, sarà
12/24 all’autore più compositore e 12/24
all'editore, mentre per il DRM sarà 50%
all'autore/ compositore e 50% all'editore. Questa
è la suddivisione standard che si verifica
quasi sempre dove ci sono due entità: da
una parte c'è chi scrive e crea e dall'altra
c'è chi gestisce ed amministra.
DIRITTO
DI STAMPA E' chiamato anche DIRITTO CARTA. L'autore
gode anche del diritto carta, cioè sulla
carta stampata. Nel caso della vendita carta il
rapporto autore/ editore è molto basso,
perchè l'editore quando pubblica un'opera
su carta, ha costi notevolissimi da sostenere,
inoltre la vendita dei supporti cartacei è
veramente irrisoria e il mercato della musica
stampata è molto basso. Di solito, il rapporto
tra autore ed editore sulla vendita carta è
del 10% = nel senso che l'editore riconosce all'autore
il 10% sul prezzo di vendita al pubblico. Qual
è il vantaggio enorme da parte dell'autore
al di là del 10%? Il grosso vantaggio consiste
nel fatto che l'opera pubblicata su supporto cartaceo
ha una enorme diffusione, soprattutto se il brano
è messo in repertorio dalle orchestre.
Mentre il DEM e il DRM sono due diritti regolati
dalla SIAE, nel senso che la SIAE incassa i proventi
e poi li ripartisce agli aventi diritto (autori
e editori che siano, però, iscritti alla
SIAE, perchè in caso contrario la SIAE
non può raccogliere proventi) il diritto
di carta non è tutelato dalla SIAE, ma
dall'editore.
COSA
SUCCEDE QUANDO CI SONO PIU' AUTORI O PIU' COMPOSITORI?
Quando ci sono più autori o più
compositori, essi si ripartiscono sempre i 12/24
o la quota loro destinata. In linea di massima
i più autori/compositori si suddividono
equamente tra loro la quota attribuita, eccetto
il caso in cui, per es., uno tra gli autori/ compositori
abbia avuto un ruolo predominante: egli, allora,
riceverà una percentuale maggiore rispetto
agli altri, anche se con fatica si può
quantificare la qualità e il contributo
di ognuno.
PUO'
UN AUTORE DEPOSITARE UN'OPERA ALLA SIAE E ATTRIBUIRSI
TUTTI I PROVENTI? In certi casi sì, un
autore non professionista può depositare
un brano alla SIAE e attribuire a se stesso tutti
i proventi, cioè si attribuisce i 24/24
del DEM, così come il 100% del DRM; poi,
successivamente, quando e se individuerà
un editore, potrà ridepositare il brano
e ripartire i diritti nel modo ritenuto più
opportuno. Nel caso ci si riferisca ad un autore
inserito nel mercato questo accade raramente,
in quanto tale autore ha un contratto esclusivo
anche di edizioni impostogli spesso dalla sua
casa discografica.
DA
DOVE SCATURISCONO I PROVENTI DEL DEM E DEL DRM?
E' la SIAE che si occupa di raccogliere i proventi
e poi distribuirli tra gli aventi diritto. Se
si è, dunque, iscritti alla SIAE o ad una
qualunque società di collecting, cioè
società di raccolta di proventi e di diritti
che maturano in giro per il mondo, si percepiscono
questi proventi. Si può essere benissimo
iscritti ad una società che non sia la
SIAE, cioè si potrebbe essere iscritti
alla PRS inglese, o alla GEMA tedesca o alla SACEM
francese, in quanto in ogni paese o in ogni territorio
esiste una società. Queste società
sono tutte tra loro collegate ed è per
questo che, se un'opera italiana viene eseguita
all'estero, la SIAE lo sa, perchè c'è
una figura di editore che funziona anche all'estero
e c'è una figura di società di raccolta
di proventi che è presente sul territorio
estero. Per esempio, in Italia c'è la SIAE
che è collegata in Germania con un'altra
società, la Gema e tra di loro c'è
un diritto di reciprocità, di rappresentatività
nel senso che la Gema tedesca rappresenta tutto
il catalogo della SIAE italiana e la SIAE italiana
rappresenta tutto il catalogo della Gema tedesca.
Così questa catena si sviluppa in tutti
gli stati del mondo, poichè in tutti gli
stati esiste una società di raccolta dei
diritti d'autore.
La classica figura dell'editore, come si caratterizza
nei paesi anglosassoni, è quella di colui
che una volta che ha formalizzato il suo rapporto
con un autore, acquistando i diritti di edizione,
cerca di proporre l'opera agli interpreti che
ritiene più capaci o cerca di coinvolgere
le case discografiche, dal momento che oggi lo
sfruttamento di un’opera risiede soprattutto nella
registrazione fonografica. In un certo senso l'editore
all’estero ricopre ancora il ruolo di scopritore
di talenti, di sostegno verso gli artisti alle
prime armi, insomma di talent-scout. Questo tipo
di editore finanzia i progetti dei nuovi artisti,
cerca gli interpreti con le caratteristiche vocali
più adatte per i pezzi o canzoni che ha
nel suo catalogo e il suo scopo sarà soprattutto
quello di portare gli artisti a firmare un contratto
discografico. L'editore, quindi, funge da intermediario
tra l'autore/artista e le case discografiche.
In
Italia l'editoria è molto cambiata, in
quanto un tempo l'editore ricopriva i ruoli sopra
descritti, cioè contattava un artista al
quale proponeva opere del suo catalogo e solo
in seguito l'artista decideva se interpretarle
e inciderle oggi invece si è evoluta in
un modo molto particolare, soprattutto l'imprenditoria
privata e indipendente: l'editore è diventato
anche discografico, non ci sono più due
figure divise come in passato, perchè la
casa editrice risulta anche etichetta discografica.
Le multinazionali, invece, hanno mantenuto ancora
questa suddivisione di funzioni, in quanto presentano
il publishing department, che è la divisione
editoriale e la record company, che è la
divisione discografica; queste due divisioni sono
apparentemente due entità diverse, con
budget diversi, fatturati diversi, personale diverso
e sedi diverse, ma di fatto agiscono come se fossero
un'unica entità. Una volta l'editore curava
gli interessi degli autori, agendo in un certo
senso da manager, dal momento che mediava tra
l'autore/artista e il discografico, mentre oggi
dal momento che l'editore ricopre anche il ruolo
di discografico cura rpincipalmente i propri interessi
e non più unicamente quelli dell'artista.
Questo nuovo scenario risulta quindi favorevole
alle grosse multinazionali che stanno sempre più
attrezzandosi in modo da avere una propria agenzia
di edizioni, magari staccata dalla sede principale,
ma comunque sempre ad essa collegata e da essa
dipendente.
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