1.
Definizione
Il diritto d'autore ha ad oggetto le opere dell'ingegno
di carattere creativo (1).
Il titolo originario dell'acquisto del diritto è
la creazione dell'opera quale espressione del lavoro
intellettuale (2).
Opere
dell'ingegno sono quelle elencate tassativamente nell'art.
1 L.a (3).
La creatività si concretizza nella "originalità"
e cioè in una elaborazione personale che consista
in una rappresentazione individuale non determinata
nel contenuto nè banale e ovvia.
La novità del carattere creativo deve essere
intesa in senso sia oggettivo che soggettivo. In materia
di musica leggera si è applicato questo duplice
criterio in riferimento alle cosiddette coincidenze
fortuite. Questo, in quanto la creazione in senso
soggettivo non sarebbe sufficiente per delimitare
l'originalita' dell'opera, per cui la novita' emergera'
dall'aspetto oggettivo. (4).
2.Fonti
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
La prima da ricordare, in ordine cronologico è
la CONVENZIONE DI BERNA entrata in vigore il 5 dicembre
1887. Il 26 giugno 1948 seguì la revisione
di Bruxelles. L'ultima revisione è avvenuta
con l'atto di Parigi del 24/7/71 reso esecutivo in
Italia con Legge 20/6/78 n.399, applicabile dal 14/11/79
il cui testo è quello attualmente in vigore
e a cui aderisce l'Italia.
Principio fondamentale introdotto dalla Convenzione
è quello di assimilazione: ogni cittadino di
un paese aderente godra' della protezione ivi assicurata
ai propri cittadini. Tuttavia per proteggere gli autori
in quei paesi in cui la tutela e' poco soddisfacente
, vi e' una protezione minima garantita: 1) esonero
da ogni formalita'; 2) durata minima della protezione:
50 anni dalla morte dell'autore; 3) rispetto in ogni
caso del diritto morale (paternita' ed integrita'
dell'opera).
La CONVENZIONE UNIVERSALE DEL DIRITTO D'AUTORE ratificata
il 16 settembre 1955 è divenuta esecutiva in
Italia con la Legge 19 luglio 1956 n.923, revisionata
con l'atto di Parigi del 71 reso esecutivo in Italia
con Legge 16/5/77 n.306 applicabile dal 25/1/80, per
uniformare con dei criteri minimi la normativa degli
Stati Uniti e quelli aderenti all'Unione di Berna.
(simbolo C piu' anno di prima pubblicazione).
La CONVENZIONE INTERNAZIONALE di Roma, ratificata
dall'Italia il 22 novembre 1973 con Legge 866 ed entrata
in vigore l'8/4/75 per gli artisti interpreti ed esecutori.
La CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI GINEVRA resa esecutiva
in Italia con Legge 5/5/76 n.404 ed entrata in vigore
il 24 marzo 1977, che ha per scopo la repressione
della pirateria.
ORDINAMENTO INTERNO ITALIANO
Legge diritto d'Autore del 22 aprile 1941 n.633, e
successive modifiche, attualmente in vigore e relativo
regolamento d'attuazione approvato con regio decreto
18 maggio 1942 n.1369.
Libro quinto titolo nono, capo primo del codice civile,
artt.dal 2575 al 2583.
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991
recepita in Italia con D.Lgs.518/92, in materia di
software, che ha novellato per la prima volta la legge
nazionale sul diritto d'autore.
Direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre
1992 recepita in Italia con D.Lgs. 685/94, ha innovato
introducendo alcuni diritti esclusivi a favore degli
autori e dei titolari dei diritti connessi al diritto
d'autore (distribuzione, noleggio, prestito).
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre
1993, recepita in Italia con D.lgs. 581/96, per il
coordinamento di alcune norme in materia di diritto
d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione
via satellite e alla ritrasmissione via cavo.
Direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993,
concernente l'armonizzazione della durata di protezione
del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Quest'ultima direttiva e' ancora parzialmente da recepire.
Di recente emanazione e' la cosiddetta Legge comunitaria
n°52 del 6-2-96 la quale contiene in parte norme
dirette al recepimento della direttiva sulla armonizzazione
della durata ed in parte delega al governo per la
definizione di questa normativa e di quella da emanare
per la direttiva sulla radiodiffusione via satellite
e via cavo.
Si sono modificati gli articoli della L.A. aggiungendo
tra i mezzi di diffusione la comunicazione via satellite
e la ritrasmissione via cavo, gli artt. 16 L.A., 61
primo comma n°3, 61 secondo comma, 73 primo comma,
80 comma secondo lettera c), 84 secondo comma, 180
primo comma, si è introdotto l'art.16 bis L.A.
introducendo la definizione di satellite e comunicazioni
via cavo; l'art 46 bis, che introduce un equo compenso
a carico del produttore a favore del cessionario di
diritto di diffusione di opere cinematografiche e
audiovisive; l'art. 85 bis che attribuisce ai detentori
di diritti connessi il diritto di autorizzare la ritrasmissione
via cavo; l'art. 110 bis, autorizzazione alla ritrasmissione
via cavo; 180 bis diritto di autorizzazione tramite
Siae.
Per diritti sorti per contratti anteriori all'1-1-95,
si applicano le disposizioni precedenti all'entrata
in vigore del decreto. Per quelli in vigore all'1-1-95
si applicano le disposizioni del decreto a partire
dall'1-1-2000 se scadono oltre questa data.
3.Principi
generali
Il diritto d'autore comporta la tutela di un bene
immateriale quale l'opera dell'ingegno, espresso in
un "corpo materiale". Il nostro ordinamento, a differenza
di altri quale quello Statunitense che individua la
tutela solo per l'aspetto patrimoniale, segue una
teoria dualistica che considera e disciplina diversamente
il diritto morale e quello patrimoniale. Il legislatore
italiano tutela una idea che si materializza in un
"corpo meccanico". L'idea deve contenere un valore
espressivo proprio e non consistere in una semplice
trasmissione dell'informazione e al tempo stesso deve
esistere il risultato dell'attività.
Il diritto patrimoniale - artt.da 12 a 19 L.A.- (5)
si concretizza nel diritto di utilizzazione economica.
Il diritto morale - artt.da 20 a 24 L.A. - (6)
consiste nella tutela degli interessi morali dell'opera
come creata dall'artista.
Il diritto d'autore appartiene al soggetto che esplica
una attività di lavoro intellettuale che si
manifesta nella creazione di un'opera.
Autore è considerato colui che è indicato
come tale nelle forme d'uso, salvo prova contraria.
Anche al minore spetta la qualità d'autore
anche se la capacità di agire autonomamente
si acquista al compimento dei 16 anni di età.
Perciò, l'autore minore di sedici anni, per
disporre dei diritti sull'opera da lui creata, sarà
sostituto dai soggetti che ne hanno la rappresentanza.
Per l'iscrizione alla S.I.A.E. la domanda dovrà
essere sottoscritta anche dal legale rappresentante.
Al compimento dei sedici anni il rapporto si istituirà
direttamente con l'autore.