DEFINIZIONE
Il diritto morale attiene al legame ideale tra la
persona e la sua opera ed ha una funzione protettiva
di tale legame. Svolge una funzione di tutela della
paternità intellettuale. Il diritto morale
d'autore è un diritto della personalità
che trova il suo titolo specifico nella creazione
dell'opera creata e in essa trova il suo oggetto.
L'opera creata è intesa come bene personale
indissolubilmente legato alla persona dell'autore.
NORME
APPLICABILI
Il codice civile dedica alla tutela del diritto d'autore
gli artt. dal 2575 al 2583. Specificamente al diritto
morale sono applicabili gli artt.2575, che individua
l'oggetto del diritto; 2576, che individua l'acquisto
del diritto; 2577, (7) che
individua il contenuto del diritto e gli elementi
di paternità dell'opera; 2579 (8)
che prevede la tutela dell'onore e della reputazione
degli interpreti ed esecutori; 2580 (9)
individua i soggetti titolari del diritto; 2582, (10)
diritto del ritiro dell'opera dal commercio per gravi
questioni morali; 2583, (11)
norma di rinvio alla legge speciale.
La legge 633 del 22/4/41 dedica alla protezione dei
diritti sull'opera a difesa della personalitàdell'autore
la sezione seconda del capo terzo e più esattamente
gli artt.dal 20 al 24 tutte norme sulle quali si rinvia
alla specifica sezione.
CARATTERI
I diritti sull'opera a difesa della personalità
dell'autore sono:
a) Inalienabilità. L'art.20 della L.A.sottolinea
il rapporto indissolubile sul piano spirituale tra
l'opera e la persona dell'autore. Si possono cedere
i diritti di utilizzazione economica dell'opera pur
restando titolari del diritto morale.
L'art.21 L.A. stabilisce che nonostante qualunque
patto contrario, l'autore dell'opera anonima o pseudonima
ha sempre il diritto di rivelare il proprio nome.
L'art.22 L.A.stabilisce espressamente l'inalienabilità
del diritto morale. Unica deroga è quella prevista
dall'art.22 secondo comma L.A. che ammette la cessione
contrattuale del diritto di modificare l'opera.In
questo caso l'autore non è più ammesso
ad agire per impedire l'esecuzione dell'opera o chiederne
la sua soppressione.
Interessante a questo proposito sono le pronunce della
giurisprudenza .
Tribunale di Milano 13/12/84 stabilisce che: "Il divieto
di alienazione del diritto morale, posto dall'art.22
L.A. persegue una finalità di indole pubblicistica
consistente nella garanzia della paternità
dell'opera e della sua integrità pertanto ogni
rinuncia al diritto morale deve essere interpretata
restrittivamente ed è vincolante soltanto tra
le parti del negozio di rinuncia".
Pretura di Roma 12 giugno 1989 in una causa intentata
dal regista Verdone contro la Scena Film Production
stabilisce "ammissibile la rinuncia da parte dell'autore
al proprio diritto morale,sotto il profilo della limitazione
convenzionale ad una particolare e circoscritta forma
di tutela".
Sempre la Pretura di Roma nella stessa vertenza stabilisce
"dal generale principio della indisponibilità
ed inalienabilità dei beni immateriali dell'onore
e della reputazione, quali diritti della personalità,
non deriva l'assoluta irrinunciabilità del
diritto morale d'autore; è da ritenersi
pertanto ammissibile una rinunzia a tutte o particolari
modalità di esercizio del diritto morale.
b)Irrinunciabilità. La semplice rinunzia
del diritto, fatto che di per sè non comporta
l'acquisto da parte di altri del diritto rinunciato,
è invalida.
c)Autonomia.Il diritto morale d'autore è
indipendente rispetto alla libera disponibilità
dei diritti patrimoniali. Tant'è che anche
dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica,
l'autore può richiedere ai sensi dell'art.142
L.A. il ritiro dell'opera dal commercio quando concorranno
gravi ragioni morali, intese queste ultime nel significato
più ampio comprendente motivi sia di ordine
etico che intellettuale politico e religioso.
d)Imprescrittibilità. La tutela del
diritto morale d'autore, essendo questo indisponibile,
è sempre esercitabile ex art.2934 c.c. senza
limiti di tempo.
DURATA
Altra caratteristica del diritto morale d'autore è
rappresentata dalla perpetuità.
L'unico diritto che si estingue con la morte dell'autore
è quello rappresentato dal ritiro dell'opera
dal commercio ai sensi dell'art.142 L.A.. Alla morte
dell'autore si estingue il diritto di quest'ultimo
al rispetto della propria personalità attraverso
il rispetto delle opere da lui create, nasce un diritto
alla tutela della personalità morale dei congiunti.
Il rapporto che si tutela diviene quello congiunti-defunto.
Gli eredi possono esercitare ai sensi dell'art.23
L.A. i diritti previsti dall'art.20 L.A.e cioè
il diritto di paternità e integrità
dell'opera, anche singolarmente.
Importante è sottolineare che i congiunti non
sono successori a causa di morte per le facoltà
a contenuto non patrimoniale in quanto indissolubile
è il legame tra l'autore e il diritto morale
a questi relativo. Tant'è che se l'autore ha
autorizzato in vita la pubblicazione dell'opera postuma
gli eredi non possono revocare il consenso.
OGGETTO
a) Diritto di paternità.
Consiste nel diritto dell'autore alla rivendicazione
della paternità dell'opera. E' comunque nullo
il patto con cui l'autore accetta che l'opera venga
pubblicata a nome di un terzo. In esso si ricomprendono
varie ipotesi.
Diritto di identificazione. L'autore può decidere
se restare anonimo o identificarsi in un segno distintivo
che può consistere nel proprio nome o in uno
pseudonimo con l'unico limite del non uso di un nome
altrui o gi usato da altri. L'autore può opporsi
ad ogni utilizzazione della sua opera che se ne discosti.
Diritto di rivelazione. Art.21 L.A. Cos come l'autore
ha diritto di restare anonimo allo stesso modo può
decidere in qualunque momento di rivelare la propria
identità. Non è ammissibile l'opposto
e cioè che una volta rivelatosi il nome dell'autore
venga eliminato o sostituito da uno pseudonimo.
Diritto di rivendicazione. Consiste nel diritto dell'autore
a impedire che altri si qualifichi come autore della
propria opera. Nell'ipotesi si ricomprende anche il
coautore che si spacci come autore esclusivo.
b) Diritto integrità dell'opera.
L'autore ha diritto ad opporsi a quelle modifiche
della sua opera che siano pregiudizievoli al suo onore
o alla sua reputazione. In questi concetti rientrano
in senso ampio tutti gli interessi spirituali e quelli
relativi alla sua personalità psichica ed intellettuale.
La gravità del pregiudizio discende direttamente
dalle condizioni previste nell'art.20 L.A.
Occorre tuttavia riferirsi caso per caso per individuare
i parametri applicabili. Ancora, è possibile
che si presentino situazioni lesive senza che vi sia
una vera e propria modificazione dell'opera in sè.
Attuale è la problematica relativa all'interruzione
pubblicitaria con messaggi promozionali, di film.
Il Tribunale di Roma 30/5/84 ha stabilito: "l'inserzione
di messaggi pubblicitari nel corso della trasmissione
televisiva di un'opera cinematografica è suscettibile
di ledere il diritto morale dell'autore qualora, tenuto
conto delle qualità e della natura del film,
del momento, della frequenza e della durata delle
interruzioni, esse costituiscono un atto in danno
dell'opera, nella fattispecie si è ritenuto
che otto interruzioni per pubblicizzare sessantasei
prodotti per una durata complessiva di circa mezz'ora
costituissero una frammentazione, una disgregazione,
uno svilimento del film "Serafino" di Pietro Germi,
trasformato in mero veicolo pubblicitario."
Interventi lesivi sull'opera senza che questa venga
modificata deformata o mutilata si possono ricondurre
ai casi in cui l'impiego dell'opera ne falsi il suo
carattere e il significato nel giudizio del pubblico.
c) Diritto al ritiro dell'opera dal commercio;
cosiddetto diritto di pentimento. Art.142 L.A.Il
diritto al ritiro è personalissimo e viene
meno con la morte dell'autore. Si tratta di una facoltà
di recesso dal contratto di cessione dei diritti patrimoniali
sull'opera, avente carattere unilaterale legata a
motivi di coscienza. L'autore per gravi ragioni morali
può ottenere il ritiro dell'opera dal commercio,
salvo indennizzo. Il risarcimento previsto nei confronti
dal cessionario dell'opera rappresenta un correttivo
alla eccezionalità della facoltà attribuita
all'autore. Il pagamento dell'indennità è
il presupposto affinché l'autorità giudiziaria
ordini la cessazione dell'utilizzo dell'opera stessa.
Per le opere create in comunione è necessario
il consenso unanime degli autori. Diversamente occorre
l'intervento di una decisione giudiziaria. L'autore
potrà chiedere il ritiro sia delle opere pubblicate
che di quelle non ancora pubblicate.
TUTELA
Si ha violazione del diritto d'autore quando vengono
posti in essere atti pregiudizievoli del diritto dell'autore
da questo non autorizzati. La violazione del diritto
morale di paternità da luogo a plagio. Per
verificarne l'esistenza occorre mettere a confronto
le opere per riscontrare una analoga individualità
rappresentativa.
L'art.169 L.A. prevede che "l'azione a difesa della
paternità dell'opera può dare luogo
alla sanzione della rimozione o distruzione solo quando
la violazione non possa essere convenientemente riparata
mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle
indicazioni che si riferiscono alla paternità
dell'opera stessa o ad altri mezzi di pubblicità."
L'art.170 L.A. prevede che "l'azione a difesa integrità
dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione
dell'esemplare deformato mutilato o comunque modificato
dell'opera solo quando non sia possibile ripristinare
detto esemplare nella forma primitiva a spese della
parte interessata ad evitare la rimozione o distruzione."
Si può agire anche per il risarcimento del
danno ex art.2059 c.c. Il danno esclusivamente morale
può venire risarcito solo quando l'illecito
costituisce anche reato.