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Il diritto d'autore



DIRITTO PATRIMONIALE
1. Definizione
Il diritto d'autore comprende una serie di facoltà di carattere patrimoniale che si aggiungono a quelle di carattere personale di cui si è parlato in rapporto all'opera dell'ingegno. Queste facoltà sono denominate dalla L.A. "diritti esclusivi di utilizzazione economica". Ciò significa che l'autore può utilizzare l'opera e le sue singole parti in ogni sua forma e modo, con qualsiasi mezzo l'opera venga comunicata al pubblico,escludendo ogni altro dall'utilizzazione stessa, in forma diretta o indiretta,in particolare dal godimento dei benefici economici derivanti dal suo sfruttamento.

2. Norme applicabili
Il codice civile dedica ai diritti di utilizzazione economica il comma primo dell'art.2577 che ne determina il contenuto, nonchè l'art.2581 relativo alle modalità di trasferimento del diritto stesso. Tuttavia il nucleo più rilevante di norme contenuto nella legge 633 del 22 aprile 1941 edica al diritto di utilizzazione economica la sezione prima del capo terzo e più precisamente gli artt. dal 12 al 19 compresi, relativi alla tutela della utilizzazione economica dell'opera.

3. Oggetto
3.1) Diritto di prima pubblicazione o di inedito.
Il diritto patrimoniale d'autore,come disciplinato negli artt.dal 12 al 19 L.A., è costituito da distinte facoltà che sono tutte ricomprese in esso e che vengono definite "diritti esclusivi". Queste facoltà, così come elencate dalla legge rivestono una funzione meramente esemplificativa, non escludendosi quindi altri modi di utilizzazione economica dell'opera. Tuttavia è opportuno, prima di analizzare i singoli casi previsti dalla legge, partire dall'individuazione di ciò che all'art.12, L.A. viene definito: "Diritto di pubblicazione".
La pubblicazione è l'atto mediante il quale l'opera esce dalla sfera privata e segreta dell'autore per prendere vita nel mondo esterno. E' l'atto mediante il quale l'autore destina il risultato della sua attività creativa al godimento e all'esame del pubblico. Il diritto di pubblicazione, per la sua collocazione nel capo terzo della legge è riconosciuto come diritto patrimoniale, tuttavia esso coinvolge anche interessi di carattere morale e per questo è più giusto porlo in una posizione intermedia. Vediamo i motivi di questa affermazione. L'art.12 della L.A. stabilisce al comma terzo "è considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione". Poichè una volta pubblicata, l'opera, diviene parte del patrimonio culturale collettivo la legge assicura una tutela esclusiva all'autore, il quale può agire impedendo a chiunque di pubblicare l'opera contro il proprio parere. Si deve ritenere applicabile al diritto di pubblicazione il requisito della intrasferibilità, tipico del diritto morale.
Se il primo comma dell'art.12 L.A. stabilisce che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, il secondo comma, quindi una norma distinta, stabilisce "ha anche il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera", distinguendo dunque le due situazioni. Da ciò ne deriva anche la nullità dei contratti con cui l'autore si obblighi nei confronti di terzi a non pubblicare l'opera. Non è ammessa la rinuncia all'esercizio della libertà di scelta nell'esercizio del diritto e questo in quanto si farebbe dipendere dalla volontà di un soggetto estraneo alla creazione dell'opera il fatto della mancata comunicazione alla collettività del pensiero dell'autore. E' ammissibile, al contrario, la conclusione di un contratto con cui si autorizzi un terzo alla pubblicazione dell'opera. In questo caso il rapporto è regolato dalle norme sui contratti e l'autore non può recedere senza un giustificato motivo.
Potrà recedere alle condizioni di cui all'art.142 L.A.(vd.) Nel diritto d'inedito vanno quindi individuati un aspetto positivo, rappresentato dalla facoltà esclusiva di pubblicare l'opera, ed un aspetto negativo rappresentato dalla facoltà ad opporsi a che altri la pubblichino senza un espresso consenso dell'autore.
3.2) Diritti esclusivi.
- Diritto di riproduzione-
L'art.13 L.A. individua la facoltà di riproduzione dell'opera. Con essa si intende la ripetizione o ripresentazione dell'opera in qualsiasi forma appropriata. Più strettamente, si intende per riproduzione quella per cui l'opera già esistente in un supporto materiale (ad es. il manoscritto), viene fissata in modo stabile su di un oggetto materiale attraverso procedimenti i più idonei possibili a rifletterla esattamente nella sua concezione ed espressione.
E' ammessa la riproduzione con qualsiasi mezzo voluto dall'autore (l'indicazione della copiatura a mano, stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia sono puramente esemplificativi) e anche soltanto parziale (vd.art 19 L.A.). Sempre l'art.19 stabilisce l'indipendenza dei diritti esclusivi fra loro; il diritto di rappresentazione è pienamente indipendente dal diritto di pubblicazione come da quello di messa in commercio. E' stata considerata abusiva utilizzazione economica la riproduzione a stampa di un'opera d'arte figurativa fatta dal committente che avesse ottenuto il diritto di prima pubblicazione ma non quello espresso di riproduzione (nel caso concreto l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio di Siena della contrada Capitana dell'Onda).
Ancora, si ammette la riproduzione libera nel campo delle opere d'arte figurative solo nell'ipotesi di riproduzione parziale, nei limiti fissati per fini di critica o di insegnamento. Diversamente si entra in concorrenza con il diritto di utilizzazione esclusiva dell'opera da parte dell'autore. E' stata recentemente considerata illecita attività di fotocopie integrali di opere a stampa in quanto esse rappresentano un mezzo di riproduzione che crea risultati idonei allo spaccio ed alla diffusione generalizzata nel pubblico e che rappresenta un pericolo per il normale sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica dei legittimi titolari.
- Diritto di trascrizione -
Disciplinato dall'art.14 L.A.,consiste nel diritto di fissare le opere orali su di un supporto materiale. Secondo alcuni andrebbe ricompreso nel diritto di riproduzione di cui rappresenterebbe semplice conferma; secondo altri sarebbe una disposizione espressa per le opere orali in quanto queste non potrebbero rientrare nel diritto di riproduzione.
- Diritti di esecuzione rappresentazione o recitazione in pubblico -
L'esecuzione musicale, con o senza testo, si caratterizza perché si realizza senza rappresentazione scenica. La rappresentazione si realizza mediante azione scenica di persone o di marionette. La recitazione si caratterizza attraverso la dizione a memoria o mediante lettura, di un'opera letteraria priva di azione scenica.
Anche la proiezione al pubblico rientra nel genere comunicazioni. Nell'ipotesi di opera complessa come quella cinematografica, pur non essendo nella facoltà dei compositori la colonna sonora autorizzare espressamente la diffusione al pubblico, questi hanno diritto di pretendere un compenso separato. L'esecuzione è considerata pubblica quando esula dalla cerchia ristretta della famiglia, del convitto, della scuola, del ricovero e non è a scopo di lucro. Per famiglia si deve intendere in senso lato quella riguardante anche i congiunti non conviventi oltre ai domestici.
Si deve considerare non pubblica, l'esecuzione che sia posta in essere in locali di privata dimora. Al contrario l'esecuzione posta in essere in locali non privati anche se alla presenza di amici non deve considerarsi tale. I convitti o l'istituto di ricovero devono essere considerati in senso ampio, l'importante è che gli ospiti svolgano una vita uniforme e collettiva. Per le scuole non si può distinguere tra scuola pubblica o privata. L'assenza del lucro permette la comunicazione nei luoghi sopra ricordati anche senza l'autorizzazione dell'autore. Infine, per quanto riguarda i juke-box, occorre ritenere che si abbia comunicazione pubblica anche in questo caso e che quindi sia necessaria la autorizzazione dell'autore.
- Diritto di diffusione -
L'art. 16 L.A. parla di diffusione immateriale a distanza. Diffusione attraverso telegrafo, telefono, radio, televisione. Immateriale in quanto ha luogo attraverso trasmissione su onde. A distanza in quanto l'espressione dell'opera viene comunicata ad un pubblico non presente. Si parla di radiodiffusione per la diffusione di suoni; televisione per la diffusione di immagini e suoni. Nel nostro paese il sistema radiotelevisivo sta subendo forti mutamenti in seguito alla concessione da parte dello Stato di spazi ad emittenti private. Cio' che resta primario è la possibilità di esprimere liberamente la propria forma artistica di comunicazione senza che su questa possano intervenire fenomeni di controllo o di censura.
E' importante risottolinerare un concetto chiave relativo a questi diritti esclusivi, e cioè la loro indipendenza gli uni dagli altri. Ciò significa che l'autorizzazione alla pubblica esecuzione dell'opera non comprende in sè anche l'autorizzazione alla diffusione a distanza. Per ogni singolo diritto esclusivo occorre una specifica autorizzazione dell'autore. Una eccezione è rappresentata nel nostro paese dall'art.51 L.A. e seguenti, i quali prevedono esclusivamente per il servizio pubblico di radiodiffusione la possibilità di trasmettere opere, non inedite, senza l'autorizzazione dell'autore, e questo per finalità di carattere culturale, pur garantendo all'autore stesso un diritto al compenso.
Importante sottolineare a questo fine "l'art.52 L.A., non richiede il consenso dell'autore per la radiodiffusione delle opere nuove per le quali egli conserva solo il diritto al compenso, poichè tale norma ha carattere eccezionale in relazione alla natura e ai fini della radiodiffusione come servizio riservato allo Stato che l'esercita direttamente o per mezzo di concessioni onde l'inammissibilità della estensione del regolamento eccezionale dell'art.52 alle emittenti che non sono concessionari di servizi pubblicizza sono soggette ad autorizzazione ed hanno quindi carattere privato."
Altra distinzione essenziale è quella tra diritto di riproduzione (su nastri o dischi) e diritto di diffusione a distanza. Il diritto di riprodurre l'opera su supporti quali disco, nastro o filo autonomo rispetto al diritto di diffusione. Perciò l'Ente di radiodiffusione potrà registrare su disco o nastro metallico l'opera al fine della radiodiffusione differita, ma dovrà distruggere la registrazione stessa una volta utilizzata. Si tratta delle cosiddette registrazioni effimere che tutelano la legittima aspettativa dell'autore al guadagno e alla commercializzazione dell'opera stessa.
Una forma particolare di diritto di riproduzione è rappresentata dal diritto di registrazione meccanica ed elettronica dell'opera. Oltre ai diritti patrimoniali entra in campo anche il diritto morale come forma specifica di tutela della personalità dell'autore nella realizzazione o utilizzazione del disco. Altro elemento di tutela è rappresentato dalla messa in circolazione del disco fonografico con l'indicazione stabile del titolo dell'opera, del nome dell'autore, dell'interprete esecutore e della data di fabbricazione del disco. In tema di ritrasmissione si deve sottolineare al necessità di una nuova autorizzazione dell'autore nel caso in cui attraverso ripetitori l'opera venga trasmessa da un organismo diverso rispetto a quello a cui originariamente era stata concessa l'autorizzazione e in un ambito diverso ( ad esempio in un altro paese.)
- Diritto di distribuzione -
Disciplinato dall'art.17 L.A. ha come oggetto la messa in circolazione, in commercio nonché a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell'opera. Diritto autonomo anch'esso che presuppone generalmente l'esercizio del diritto di pubblicazione o di riproduzione. Non è ricompreso nell'ambito del diritto esclusivo la consegna gratuita di opere effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o a fini di ricerca scientifica.
- Diritto di traduzione -
Importante facoltà che consente la diffusione dell'opera oltre i confini del paese di origine. Al traduttore spettano tutte le facoltà esclusive che possono esercitarsi in relazione alla traduzione stessa, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originaria. La traduzione dovrà avere, ai fini della protezione del diritto d'autore, elementi propri di creatività.
- Diritto di elaborazione e diritto di modificazione -
Per elaborazione deve intendersi il ricavare da un'opera originaria un'altra opera la quale abbia tuttavia caratteristiche di originalità essa stessa. L'elaborazione fa sorgere una nuova opera. E' una facoltà esclusiva dell'autore dell'opera originaria e perciò è necessario il suo consenso.
L'elaborazione può svilupparsi a catena o parallelamente. Nel caso di elaborazione a catena il consenso di tutti gli autori a partire dall'originario sarà necessario quando l'elaborazione successiva incida direttamente nella sfera delle altre. Si pensi al caso in cui si riconobbe la facoltà degli eredi dell'autore dell'opera originaria ad opporsi alla diffusione di un film tratto da un'opera lirica a sua volta tratta dal dramma originario. L'elaborazione sarà parallela nel caso in cui più opere facciano riferimento ad un'opera originaria ma non siano fra loro in rapporto. Infine ricordiamo come non sia forma di elaborazione la parodia, la quale rappresenta un lavoro ed un genere letterario a sè stante.
L'ultimo comma dell'art.18 L.A. prevede il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione elemento questo che va al di là della tutela patrimoniale. L'autore può opporsi alle modifiche apportate all'opera senza il proprio consenso, ma non potrà farlo se ha concesso l'autorizzazione, salva la tutela di carattere morale.
- Diritto esclusivo di noleggio -
Disciplinato dal nuovo art.18 bis, consiste nel diritto esclusivo dell'autore di autorizzare la cessione in uso dell'opera, o di copie della stessa, per un periodo limitato di tempo e a scopo di lucro. Il diritto in oggetto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dell'opera. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio a terzi, conserva il diritto ad ottenere un'equa remunerazione.
- Limiti alle facoltà esclusive -
Anche nel nostro ordinamento esistono limiti al diritto d'autore i quali colpiscono esclusivamente i diritti patrimoniali e non quelli morali. Il diritto di paternità dell'opera è sempre salvo, così il diritto di inedito. La libera utilizzazione riguarda le riproduzioni per copie, solo per uso personale e non multipla e in ogni caso esclusivamente per scopi di critica, discussione, insegnamento. Ammessa la riproduzione anche nel caso di uso pubblico. Sono ammesse citazioni nelle procedure giudiziarie o amministrative, di opere scientifiche, di brani utilizzati per pubblici dibattiti. Le antologie scolastiche, dove la riproduzione è per limitata quantitativamente, gli articoli di carattere economico, politico o religioso già pubblicati su riviste e giornali.

4. Durata
La L.A. come novellata dalla legge 52 del 6-2-96, prevede all'art.25 "che i diritti di utilizzazione economica dell'opera durino tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte".
E' stata, quindi, recepita direttamente dal nostro ordinamento la norma contenuta nella direttiva CEE 93/98 sull'armonizzazione della durata in tutti i paesi CEE. L'art. 17 prevede inoltre:
- Opere anonime -
Art. 27, aumento del termine di tutela a 70 anni che si computano dalla prima pubblicazione salvo che allo scadere del termine l'autore sia stato rivelato. In questo caso i 70 anni decorreranno dalla morte.
- Opere postume -
I 70 anni decorreranno dalla data di pubblicazione purche' questa avvenga entro 20 anni dalla morte.
Se l'opera e' pubblicata dopo vent'anni ma entro i 70 anni dalla morte dell'autore la protezione dura fino allo scadere dei 70 anni dalla morte dell'autore. Se l'opera e' pubblicata dopo 70 anni dalla morte dell'autore, l'opera di pubblico dominio.
- Opere collettive -
L'art.26 L.A.disciplina le opere collettive e distingue tre situazioni:
- opera composta da contributi eterogenei, 70 anni dopo la morte dell'autore che vive più a lungo.
-- opera composta da elementi eterogenei ma tra loro distinguibili, 70 anni dopo la vita di ciascun autore.
--- opera composta da più autori ma dove il contributo di ciascuno non è distinguibile, 70 anni dalla prima pubblicazione.
Per le opere collettive periodiche la durata dei diritti è calcolata a partire dalla fine di ogni anno in cui e' avvenuta la pubblicazione in singoli fascicoli o numeri.La durata sara' di 70 anni dalla prima pubblicazione.
- Programma per elaboratore -
Il D.lgs. 518/92 ha aggiunto l'art. 27 bis che stabilisce che i 70 anni decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sia verificato uno degli eventi indicati, a seconda delle singole fattispecie, negli articoli precedenti, pertanto il software beneficera' di un anno di protezione in più rispetto alle altre opere.
- Opere cinematografiche -
Art. 32, i 70 anni decorrono dalla prima proiezione purche' questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata prodotta, diversamente la durata parte dall'anno successivo a quello in cui e' stata prodotta.
- Opere fotografiche-
Art. 32 bis, i 70 anni decorrono dall'anno di produzione dell'opera.
- Produttori di dischi fonografici e apparecchi analoghi -
Il termine previsto nell'art. 75 L.A. e' elevato a 50 anni dalla data di deposito di un esemplare presso la Presidenza del Consiglio, e comunque non piu' di 40 anni dalla data di fabbricazione. In mancanza di deposito occorre apporre il simbolo P sugli esemplari del disco e la durata sara' di 30 anni. Se il produttore che appone il simbolo P sugli esemplari del disco effettua poi il deposito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la durata non potra' superare complessivamente i 40 anni dalla data di fabbricazione del disco originale.
- Esercenti attivita' di emissione radiofonica e televisiva -
Il termine previsto dall'art. 79 L.A. e' elevato a 50 anni.
- Artisti interpreti ed esecutori -
L'art. 85 L.A. vede elevarsi il termine a 50 anni.
- Diritto demaniale -
Previsto dagli artt. 175, 176, L.A., consiste in un tributo fiscale dovuto allo Stato quando scade la protezione; coloro che utilizzano l'opera sono tenuti alla corresponsione di una percentuale sugli incassi lordi e piu' esattamente:
- diritto pari al 5% degli incassi lordi delle rappresentazioni, esecuzioni, radiodiffusioni di opere musicali o teatrali e comunque adatte al pubblico spettacolo, tra cui anche quelle cinematografiche di pubblico dominio.
E' la S.I.A.E che in base ad apposita convenzione con il Ministero delle Finanze e' autorizzata a riscuoterne l'ammontare.

 E' abrogato il termine di proroga della protezione di sei anni per ragioni belliche previste dal Dlgs. lg. n°440 del 20-7-45. Il comma 2 dell'art. 17 L.52/96 prevede che i termini di durata di protezione sopra elencati, si applichino alle opere e ai diritti non piu' prodotti sulla base dei termini previgenti.
Ai termini sopra indicati si continuano ad applicare gli articoli da 2 a 5 del suddetto Dlgs. lg., salvo diverso accordo tra autori, eredi e legatari, loro concessionari, che stabiliscono che il concessionario dei diritti assoluti ha la facolta' di continuare l'esercizio di tali diritti per ulteriori sei anni, dietro pagamento di una percentuale sui proventi lordi di tali diritti e tenendo presente che un eventuale mancato accordo sfocera' in un arbitrato di equita'. La scelta di servirsi di tale facoltà dovra' essere comunicata tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del diritto esclusivo. Tutte le situazioni giuridiche sorte prima dell'entrata in vigore della legge restano salve ed impregiudicate; per i contratti stipulati dopo il 30-6-90 la legge stabilisce in deroga all'art. 119 L.A., che possano essere ricompresi anche i diritti che si riferiscono ad una legge posteriore che amplia la protezione del diritto sia in termini di contenuto che di durata.
Sono inoltre fatte salve: la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere che, in base alla legge previgente, sono cadute in pubblico dominio, limitatamente alla composizione grafica e alla veste editoriale con cui la presentazione e' avvenuta, purche' la riduzione e la distribuzione siano state intraprese prima dell'entrata in vigore della legge comunitaria; e' anche consentita la distribuzione e la riproduzione gratuita dei futuri aggiornamenti, qualora essi siano richiesti dalla natura dell'opera. La distribuzione, per un periodo di tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge comunitaria, dei dischi fonografici e simili i cui diritti di utilizzazione siano ceduti in base alla disciplina precedente, purche' messi in commercio prima dell'entrata in vigore della legge comunitaria (25-2-96). Al sesto comma l'art.17 L.52/96, prevede che da parte dei concessionari che ne abbiano iniziato lo sfruttamento anteriormente all'1-7-95, sia consentita la prosecuzione dello sfruttamento dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, senza alcun corrispettivo.
Oltre alle indicazioni di legge direttamente operative, la legge stabilisce anche i criteri a cui il legislatore dovra' ispirarsi per dare attuazione alla direttiva CEE nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge comunitaria, e cioe' entro il 25-2-97.

 5. Trasferibilita' e trasmissibilita'
- Principi generali. Il diritto d'autore, inteso come facoltà a contenuto patrimoniale, è trasmissibile per atto tra vivi per mezzo dei contratti tipici disciplinati dalla L.A. (edizione, esecuzione), per mezzo dei contratti di diritto comune (compravendita, donazione) per atto a causa di morte (testamento o successione legittima e quindi non testamentaria), per vicende che si verificano in forza di poteri conferiti alle autorità pubbliche. Tutti gli acquisti a titolo derivativo (provenienti cioè da un altro soggetto determinato), sono ammessi, non lo sono gli acquisti a titolo originario (come ad esempio l'usucapione, cioè una situazione di fatto per cui un soggetto che non è proprietario detiene un bene come se lo fosse in quanto il legittimo proprietario non fa valere il proprio diritto).
Il codice civile all'art.2581 stabilisce la libera trasferibilità dei diritti di utilizzazione economica. Le norme della L.A. sono contenute nel capo II della sezione I. L'art.107 L.A. prevede la libera trasferibilità, salvi i limiti espressamente sanciti dalle norme del capo. La trasmissione può riguardare alcune facoltà del diritto di utilizzazione dell'opera o l'opera nella sua interezza.
- Soggetti.
L'autore può disporre liberamente della propria opera. L'autore che abbia compiuto i sedici anni è pienamente capace di agire (non deve cioè attendere i diciotto anni per disporre della propria opera) tuttavia non potrà senza speciale autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 375 c.c., iniziare l'esercizio di una impresa commerciale o essere socio di una società a responsabilità illimitata.
Gli autori minori di sedici anni dovranno essere assistiti dai genitori o dal tutore e dovranno ottenere le ordinarie autorizzazioni di legge da parte autorità giudiziaria per glia atti di disposizione che superano l'ordinaria amministrazione. Stessa cosa varrà per i soggetti interdetti ed inabilitati, soggetti a cui manca al capacità di intendere e di volere.
- Forma.
L'art.110 L.A. stabilisce che la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica deve essere provata per iscritto. Questo significa che è necessaria una documentazione dalla quale emergano con chiarezza la volontà e le intenzioni delle parti.
Una particolare forma di cessione è prevista dall'art.109 2xcomma L.A., per cui la cessione di uno stampo usato per riprodurre l'opera d'arte presuppone anche la cessione della facoltà di riprodurre l'opera. Fatto questo che riconferma la distinzione tra diritti patrimoniali con oggetto la cosa materiale supporto del bene immateriale, e diritti patrimoniali con oggetto il bene immateriale in quanto tale.
- Contratti di diritto comune.
E' ammessa la trasferibilità dei diritti patrimoniali d'autore per atto di liberalità gratuito. Oggetto potranno essere i soli diritti patrimoniali, il diritto morale resterà in capo all'autore. Qualora si tratti di diritti relativi ad un'opera inedita si deve presumere ricompresa nella cessione anche il diritto alla pubblicazione.
Anche la trasferibilità a titolo oneroso è disciplinata sia nell'art.2581 c.c. che nell'art.107 L.A. La previsione di due contratti nominati nella L.A., più precisamente il contratto di edizione e il contratto di esecuzione rappresentazione non escludono la possibilità del ricorso agli altri tipi contrattuali previsti dal codice civile e quindi non espressamente disciplinati per il diritto d'autore. Vi è da dire che il ricorso ai contratti tipici, edizione ad.es., tutela maggiormente l'autore, ed è per questo che la maggior parte degli autori preferisce utilizzare questo strumento anziché la strada dei contratti di diritto comune.
Tuttavia anche alla compravendita si dovranno applicare norme specificamente previste per il contratto di edizione. L'art.120 L.A. che prevede una durata massima per la cessione di opere future, di dieci anni, inoltre la possibilità, per i contratti che hanno ad oggetto la creazione di opere dell'ingegno, da parte dell'autore, di recedere senza preavviso. L'art.119 3x,4x,5x comma si estende anche alla compravendita. Venduti sono soltanto quei diritti esistenti al momento della cessione. Non sono ricompresi quei diritti più ampi che vengano ricompresi nella protezione del diritto d'autore da leggi successive, e questo per non pregiudicare l'autore nelle sue maggiori attribuzioni. L'art.125 L.A.che prevede gli obblighi dell'autore cedente, tra cui la consegna dell'opera, e il garantire il pacifico godimento dei diritti al cessionario. Per quanto riguarda l'acquirente-cessionario, il punto è se l'autore possa pretendere, da quest'ultimo, l'esercizio del diritto acquistato.
Se l'opera è già stata pubblicata l'unico problema che ne potrebbe derivare consiste nel pregiudizio che il mancato esercizio del diritto possa arrecare all'autore. Nel caso di opera non pubblicata intervengono ulteriori problemi. In questo caso la titolarità del diritto dell'acquirente cede di fronte alla volontà dell'autore-venditore di vedere pubblicato il bene in quanto, diversamente, si attuerebbe una rinuncia di un diritto per sua natura irrinunciabile. Occorre sempre avere ben presente la particolarità dell'oggetto della compravendita e quindi la sua speciale disciplina. Si può inoltre costituire l'usufrutto sull'opera dell'ingegno. L'usufrutto avrà come termine massimo la durata della vita dell'autore. L'usufrutto consiste nel godimento del bene oggetto del diritto. L'usufruttuario potrà utilizzare liberamente il diritto. Un problema riguarda la sua possibilità di rielaborazione dell'opera. L'usufruttuario non potrà intervenire sull'opera con modifiche o aggiunte sostanziali. Potrà rielaborarla dando vita ad un'opera autonoma ben distinta da quella originaria.
- Contratti nominati nella L.A.
I contratti che implicano concessione del diritto d'autore sono il contratto di edizione e il contratto di esecuzione-rappresentazione. Espressamente disciplinati nella Sezione terza e quarta della L.A. Per la trattazione si rinvia alla parte terza di questo lavoro.
- Contratti di concessione non nominati nella legge speciale.
Contratto di registrazione meccanica.
Contratto di telediffusione.
Contratti concernenti l'opera cinematografica.
Contratti aventi per oggetto l'elaborazione.
Si rinvia per la trattazione.
-Pubblicità.
L'art.104 L.A.prevede la possibilità di registrazione presso il pubblico registro generale presso la Presidenza del Consiglio, Ufficio della Proprietà Letteraria Artistica E Scientifica, degli atti che comportino trasferimento dei diritti d'autore. Questa forma di pubblicità non è costitutiva del diritto ma ha la mera funzione di darne notizia ai terzi. Una funzione rilevante è quella di attribuire data certa alla scrittura privata. Nel caso di conflitto tra più acquirenti di un medesimo diritto si applica il principio della priorità temporale dell'acquisto tramite possesso.
- Trasferimenti coattivi del diritto: pegno, sequestro, esecuzione forzata.
L'art.111 L.A. disciplina in maniera uniforme figure giuridiche che hanno ad oggetto la garanzia e l'esercizio del diritto di credito. Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione del debitore. Consiste nella consegna di un bene del debitore al creditore che lo restituirà al momento del pagamento del debito stesso.
Il sequestro vincola il bene del debitore fino a quando lo stesso non adempia o non si risolva la controversia sorta in ordine alla titolarità o meno del bene stesso.
L'esecuzione forzata permette al creditore di soddisfarsi coattivamente con l'autorizzazione del giudice sui beni del debitore.
Occorre qui avere ben chiari due principi:
1 ) La norma vuole garantire l'autore anche da se stesso in quanto la disciplina qui riportata è inderogabile;
2 ) Si deve mantenere distinto il diritto dell'autore sull'opera e i quello di coloro che hanno acquistato diritti patrimoniali sull'opera stessa.
Finché la pubblicazione e l'utilizzazione dell'opera spetta all'autore non si potrà agire nei suoi confronti con pegno, sequestro o esecuzione forzata. (Non possono essere toccati nè i diritti patrimoniali nè quelli morali.) Quando i diritti patrimoniali spettano ad un soggetto diverso dall'autore, i creditori del terzo potranno agire su questi diritti patrimoniali. Il diritto morale dell'autore è intangibile. I creditori dell'autore non potranno mai agire sui suoi diritti morali.
- Espropriazione nell'interesse dello Stato.
L'art.112 L.A. prevede che l'opera gi pubblicata in una qualunque delle forme possibili,sia fatta propria dallo Stato per motivi ritenuti di pubblica utilità.
- Trasmissibilità a causa di morte.
Si applicano i principi generali sulle successioni tratte dal codice civile. Una speciale disciplina è prevista per la comunione ereditaria nella Sezione seconda della L.A. artt. 115, 116, 117. Il diritto di utilizzazione dell'opera dopo la morte dell'autore resta in comunione ereditaria per tre anni tra gli eredi. Uno degli eredi viene nominato amministratore. Nel caso di opera inedita saranno gli eredi a deciderne la pubblicazione fatte salve tre eccezioni:
1) Divieto di pubblicazione dell'opera inedita stabilito in vita dall'autore.
2) Termine stabilito dall'autore a partire dalla sua morte prima del quale non è possibile pubblicare l'opera.
3) Caso in cui l'autore abbia dato mandato ad una terza persona di curare la pubblicazione della propria opera nel momento successivo alla propria morte.

6. Tutela
- Contenuto.
Comporta violazione del diritto d'autore, sia patrimoniale che morale, qualunque atto non autorizzato dall'autore stesso o dai suoi aventi causa nè lecito per legge, che ne pregiudica i diritti. A titolo esemplificativo possiamo considerare illeciti gli atti di riproduzione o pubblicazione abusiva di opera altrui, USURPAZIONE, l'utilizzazione dell'opera oltre i limiti fissati nel negozio di trasferimento o di autorizzazione, quando comportamenti ledano il diritto morale dell'autore.
- Disciplina.
Il capo terzo sezione prima e seconda del Titolo terzo della L.A., prevede le Difese e Sanzioni Giudiziarie, sia in sede civile che in sede penale.
- Soggetti legittimati.
Per chiedere la tutela prevista da questa legge per il diritto morale d'autore possono agire solamente l'autore o, dopo la morte di questo, i suoi congiunti. Per il diritto patrimoniale, all'autore, al cessionario, al concessionario, secondo quando indicato nei relativi negozi di trasferimento. Per i diritti di utilizzazione economica anche da colui che si trovi nel possesso dei diritti stessi al momento della violazione.
Ipotesi particolare è quella prevista dall'art. 164 L.A. per cui i funzionari della SIAE possono esercitare la tutela in sede civile nell'interesse degli aventi diritto, senza bisogno di un apposito mandato. Legittimato passivo è il soggetto preteso violatore del diritto.
- Giudice competente.
E' il Giudice Ordinario la cui competenza per territorio va determinata in relazione al luogo di residenza del convenuto o in via alternativa con il luogo in cui per prima è avvenuta la violazione.
- Azioni a tutela.
Per quanto riguarda la tutela giuridica dei diritti di utilizzazione economica, la L.A.prevede, all'art.156, l'azione inibitoria. E' un'azione di carattere preventivo ad opera di colui che teme una violazione futura del diritto il quale agisce in giudizio per vederla accertata o proibita; l'azione di accertamento tende a fare valere la titolarità del diritto nei confronti di chi lo contesta, l'inibitoria tende a porre nel nella una violazione temuta o avvenuta.
Gli artt.158 e sg. prevedono il risarcimento del danno per chi venga leso nell'esercizio di un suo diritto di utilizzazione economica. Si applicano qui i principi in tema di responsabilità per fatto illecito previsti nell'art.2043 c.c. Perché sia dovuto il risarcimento del danno è necessario che sussistano l'elemento soggettivo e cioè la colpa o il dolo dell'agente (e quindi il fatto illecito sarà conseguenza di comportamento negligente o volutamente lesivo), che sia stato leso un diritto patrimoniale, e quindi anche la violazione del diritto morale deve comportare un pregiudizio patrimoniale, e avrà ad oggetto il danno emergente ed il lucro cessante (la perdita subita ed il mancato guadagno).
Sempre nell'ottica civilistica di tutela, altra azione esperibile è quella di arricchimento senza causa, la quale si pone come alternativa all'azione di risarcimento del danno nel caso in cui siano carenti gli elementi soggettivi del dolo e della colpa. Integrativa al risarcimento del danno è l'azione di rimozione e distruzione che ha una funzione essenzialmente restitutoria. Quest'ultima azione è applicabile a tutela dei diritti morali di paternità ed integrità dell'opera solo quando la violazione non possa essere riparata con indicazioni sull'opera che si riferiscano alla paternità dell'opera stessa, oppure quando non sia possibile ripristinare l'esemplare mutilato nella forma primitiva.
- Misure cautelari.
Previste dall'art.161 L.A. esse sono la descrizione, l'accertamento, la perizia ed il sequestro. Queste misure hanno funzione essenzialmente di prova nel corso del giudizio che accerti le violazioni.
Il sequestro aggiunge a questa funzione probatoria, quando abbia ad oggetto l'esemplare in cui si concretizza la violazione, anche una funzione cautelare in senso stretto rendendo indisponibili gli oggetti di cui dovrà poi disporre l'Autorità Giudiziaria. Queste norme contenute nella legge speciale dovranno poi essere integrate con le norme del codice di procedure civile relative al sequestro giudiziario.
Queste misure si estendono, ai sensi dell'art.168 L.A., anche alla tutela del diritto morale d'autore. Si ritiene applicabile anche la normativa dell'art.700 c.p.c., provvedimento d'urgenza, intesa come norma residuale rispetto agli strumenti tipici ricordati sopra. Questa norma persegue il fine di anticipare gli effetti della futura decisione del giudice di merito.
L'art.8 del D.Lgs 29-12-92 n°518 ha aggiunto un ultimo comma all'art. 161, estendendo la tutela prevista dall'art. anche "a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali, copie non autorizzate di programmi o qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".
- Sanzioni penali.
L'art.171 L.A. prevede le sanzioni penali relative ad un elenco tassativo di violazioni. La pena è data dalla reclusione fino ad un anno e dalla multa non inferiore a lire 1.000.000 (unmilione).
Le violazioni consistono nel riprodurre, trascrivere, recitare in pubblico, diffondere, vendere o mettere in vendita, porre in commercio, o rilevare il contenuto di un'opera altrui, rappresentare, eseguire in pubblico, diffondere, un'opera altrui adatta ad un pubblico spettacolo o ad una composizione musicale, elaborare le forme sopra indicate, riproduce, esegue o rappresenta un numero di esemplari od un numero di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre o rappresentare, trasmette via radio o smercia dischi indebitamente registrati.
Da cio' ne deriva che non è da considerarsi reato l'arrogarsi la paternità di un'opera altrui se non viene fatta oggetto anche di utilizzazione economica, la pubblicazione dell'opera col nome dell'autore diverso da quello vero o anche con gravi deformazioni, arrogarsi la paternità dell'opera quando questa è divenuta di pubblico dominio.Importante è sottolineare che l'azione penale promossa in violazione dell'art.171 L.A. è esercitata d'ufficio non essendo prevista querela di parte.
Nel codice penale le norme che trovano applicazione per le sanzioni in oggetto sono: gli artt. 473, 474, 517. Contraffazione o alterazione dei segni distintivi dell'opera dell'ingegno, l'introduzione nel territorio nazionale di opere dell'ingegno con segni distintivi contraffatti o alterati, la messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno con nomi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sulla provenienza, l'origine o la qualità dell'opera.
Il D.lgs. 29-12-92 n° 518 aggiunge, con l'art. 10, l'art. 171 bis estendendo la sanzione della reclusione e della multa "a chi duplica a fini di lucro, programmi per elaboratori, e, ai medesimi fini, sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione i medesimi programmi"; con l'art. 17 e l'art. 171 ter colui che "abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri, o supporti analoghi od altri videogrammi ...;
pur non avendo concorso alla duplicazione pone in commercio o noleggia o concede in uso a qualsiasi titolo a fini di lucro;
vende o noleggia videocassette, musicassette o altro supporto non contrassegnate dalla Siae".
L'art. 18 e l'art. 171 quater "chi concede a noleggio o in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore, esegue fissazioni su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art.80".