1.
Definizione
Il diritto d'autore comprende una serie di facoltà
di carattere patrimoniale che si aggiungono a quelle
di carattere personale di cui si è parlato
in rapporto all'opera dell'ingegno. Queste facoltà
sono denominate dalla L.A. "diritti esclusivi di utilizzazione
economica". Ciò significa che l'autore può
utilizzare l'opera e le sue singole parti in ogni
sua forma e modo, con qualsiasi mezzo l'opera venga
comunicata al pubblico,escludendo ogni altro dall'utilizzazione
stessa, in forma diretta o indiretta,in particolare
dal godimento dei benefici economici derivanti dal
suo sfruttamento.
2.
Norme applicabili
Il codice civile dedica ai diritti di utilizzazione
economica il comma primo dell'art.2577 che ne determina
il contenuto, nonchè l'art.2581 relativo alle
modalità di trasferimento del diritto stesso.
Tuttavia il nucleo più rilevante di norme contenuto
nella legge 633 del 22 aprile 1941 edica al diritto
di utilizzazione economica la sezione prima del capo
terzo e più precisamente gli artt. dal 12 al
19 compresi, relativi alla tutela della utilizzazione
economica dell'opera.
3.
Oggetto
3.1) Diritto di prima pubblicazione o di inedito.
Il diritto patrimoniale d'autore,come disciplinato
negli artt.dal 12 al 19 L.A., è costituito
da distinte facoltà che sono tutte ricomprese
in esso e che vengono definite "diritti esclusivi".
Queste facoltà, così come elencate dalla
legge rivestono una funzione meramente esemplificativa,
non escludendosi quindi altri modi di utilizzazione
economica dell'opera. Tuttavia è opportuno,
prima di analizzare i singoli casi previsti dalla
legge, partire dall'individuazione di ciò che
all'art.12, L.A. viene definito: "Diritto di pubblicazione".
La pubblicazione è l'atto mediante il quale
l'opera esce dalla sfera privata e segreta dell'autore
per prendere vita nel mondo esterno. E' l'atto mediante
il quale l'autore destina il risultato della sua attività
creativa al godimento e all'esame del pubblico. Il
diritto di pubblicazione, per la sua collocazione
nel capo terzo della legge è riconosciuto come
diritto patrimoniale, tuttavia esso coinvolge anche
interessi di carattere morale e per questo è
più giusto porlo in una posizione intermedia.
Vediamo i motivi di questa affermazione. L'art.12
della L.A. stabilisce al comma terzo "è considerata
come prima pubblicazione la prima forma di esercizio
del diritto di utilizzazione". Poichè una volta
pubblicata, l'opera, diviene parte del patrimonio
culturale collettivo la legge assicura una tutela
esclusiva all'autore, il quale può agire impedendo
a chiunque di pubblicare l'opera contro il proprio
parere. Si deve ritenere applicabile al diritto di
pubblicazione il requisito della intrasferibilità,
tipico del diritto morale.
Se il primo comma dell'art.12 L.A. stabilisce che
l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera,
il secondo comma, quindi una norma distinta, stabilisce
"ha anche il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera", distinguendo dunque le due situazioni. Da
ciò ne deriva anche la nullità dei contratti
con cui l'autore si obblighi nei confronti di terzi
a non pubblicare l'opera. Non è ammessa la
rinuncia all'esercizio della libertà di scelta
nell'esercizio del diritto e questo in quanto si farebbe
dipendere dalla volontà di un soggetto estraneo
alla creazione dell'opera il fatto della mancata comunicazione
alla collettività del pensiero dell'autore.
E' ammissibile, al contrario, la conclusione di un
contratto con cui si autorizzi un terzo alla pubblicazione
dell'opera. In questo caso il rapporto è regolato
dalle norme sui contratti e l'autore non può
recedere senza un giustificato motivo.
Potrà recedere alle condizioni di cui all'art.142
L.A.(vd.) Nel diritto d'inedito vanno quindi individuati
un aspetto positivo, rappresentato dalla facoltà
esclusiva di pubblicare l'opera, ed un aspetto negativo
rappresentato dalla facoltà ad opporsi a che
altri la pubblichino senza un espresso consenso dell'autore.
3.2) Diritti esclusivi.
- Diritto di riproduzione-
L'art.13 L.A. individua la facoltà di riproduzione
dell'opera. Con essa si intende la ripetizione o ripresentazione
dell'opera in qualsiasi forma appropriata. Più
strettamente, si intende per riproduzione quella per
cui l'opera già esistente in un supporto materiale
(ad es. il manoscritto), viene fissata in modo stabile
su di un oggetto materiale attraverso procedimenti
i più idonei possibili a rifletterla esattamente
nella sua concezione ed espressione.
E' ammessa la riproduzione con qualsiasi mezzo voluto
dall'autore (l'indicazione della copiatura a mano,
stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia,
cinematografia sono puramente esemplificativi) e anche
soltanto parziale (vd.art 19 L.A.). Sempre l'art.19
stabilisce l'indipendenza dei diritti esclusivi fra
loro; il diritto di rappresentazione è pienamente
indipendente dal diritto di pubblicazione come da
quello di messa in commercio. E' stata considerata
abusiva utilizzazione economica la riproduzione a
stampa di un'opera d'arte figurativa fatta dal committente
che avesse ottenuto il diritto di prima pubblicazione
ma non quello espresso di riproduzione (nel caso concreto
l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio
di Siena della contrada Capitana dell'Onda).
Ancora, si ammette la riproduzione libera nel campo
delle opere d'arte figurative solo nell'ipotesi di
riproduzione parziale, nei limiti fissati per fini
di critica o di insegnamento. Diversamente si entra
in concorrenza con il diritto di utilizzazione esclusiva
dell'opera da parte dell'autore. E' stata recentemente
considerata illecita attività di fotocopie
integrali di opere a stampa in quanto esse rappresentano
un mezzo di riproduzione che crea risultati idonei
allo spaccio ed alla diffusione generalizzata nel
pubblico e che rappresenta un pericolo per il normale
sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica
dei legittimi titolari.
- Diritto di trascrizione -
Disciplinato dall'art.14 L.A.,consiste nel diritto
di fissare le opere orali su di un supporto materiale.
Secondo alcuni andrebbe ricompreso nel diritto di
riproduzione di cui rappresenterebbe semplice conferma;
secondo altri sarebbe una disposizione espressa per
le opere orali in quanto queste non potrebbero rientrare
nel diritto di riproduzione.
- Diritti di esecuzione rappresentazione o recitazione
in pubblico -
L'esecuzione musicale, con o senza testo, si caratterizza
perché si realizza senza rappresentazione scenica.
La rappresentazione si realizza mediante azione scenica
di persone o di marionette. La recitazione si caratterizza
attraverso la dizione a memoria o mediante lettura,
di un'opera letteraria priva di azione scenica.
Anche la proiezione al pubblico rientra nel genere
comunicazioni. Nell'ipotesi di opera complessa come
quella cinematografica, pur non essendo nella facoltà
dei compositori la colonna sonora autorizzare espressamente
la diffusione al pubblico, questi hanno diritto di
pretendere un compenso separato. L'esecuzione è
considerata pubblica quando esula dalla cerchia ristretta
della famiglia, del convitto, della scuola, del ricovero
e non è a scopo di lucro. Per famiglia si deve
intendere in senso lato quella riguardante anche i
congiunti non conviventi oltre ai domestici.
Si deve considerare non pubblica, l'esecuzione che
sia posta in essere in locali di privata dimora. Al
contrario l'esecuzione posta in essere in locali non
privati anche se alla presenza di amici non deve considerarsi
tale. I convitti o l'istituto di ricovero devono essere
considerati in senso ampio, l'importante è
che gli ospiti svolgano una vita uniforme e collettiva.
Per le scuole non si può distinguere tra scuola
pubblica o privata. L'assenza del lucro permette la
comunicazione nei luoghi sopra ricordati anche senza
l'autorizzazione dell'autore. Infine, per quanto riguarda
i juke-box, occorre ritenere che si abbia comunicazione
pubblica anche in questo caso e che quindi sia necessaria
la autorizzazione dell'autore.
- Diritto di diffusione -
L'art. 16 L.A. parla di diffusione immateriale a distanza.
Diffusione attraverso telegrafo, telefono, radio,
televisione. Immateriale in quanto ha luogo attraverso
trasmissione su onde. A distanza in quanto l'espressione
dell'opera viene comunicata ad un pubblico non presente.
Si parla di radiodiffusione per la diffusione di suoni;
televisione per la diffusione di immagini e suoni.
Nel nostro paese il sistema radiotelevisivo sta subendo
forti mutamenti in seguito alla concessione da parte
dello Stato di spazi ad emittenti private. Cio' che
resta primario è la possibilità di esprimere
liberamente la propria forma artistica di comunicazione
senza che su questa possano intervenire fenomeni di
controllo o di censura.
E' importante risottolinerare un concetto chiave relativo
a questi diritti esclusivi, e cioè la loro
indipendenza gli uni dagli altri. Ciò significa
che l'autorizzazione alla pubblica esecuzione dell'opera
non comprende in sè anche l'autorizzazione
alla diffusione a distanza. Per ogni singolo diritto
esclusivo occorre una specifica autorizzazione dell'autore.
Una eccezione è rappresentata nel nostro paese
dall'art.51 L.A. e seguenti, i quali prevedono esclusivamente
per il servizio pubblico di radiodiffusione la possibilità
di trasmettere opere, non inedite, senza l'autorizzazione
dell'autore, e questo per finalità di carattere
culturale, pur garantendo all'autore stesso un diritto
al compenso.
Importante sottolineare a questo fine "l'art.52 L.A.,
non richiede il consenso dell'autore per la radiodiffusione
delle opere nuove per le quali egli conserva solo
il diritto al compenso, poichè tale norma ha
carattere eccezionale in relazione alla natura e ai
fini della radiodiffusione come servizio riservato
allo Stato che l'esercita direttamente o per mezzo
di concessioni onde l'inammissibilità della
estensione del regolamento eccezionale dell'art.52
alle emittenti che non sono concessionari di servizi
pubblicizza sono soggette ad autorizzazione ed hanno
quindi carattere privato."
Altra distinzione essenziale è quella tra diritto
di riproduzione (su nastri o dischi) e diritto di
diffusione a distanza. Il diritto di riprodurre l'opera
su supporti quali disco, nastro o filo autonomo rispetto
al diritto di diffusione. Perciò l'Ente di
radiodiffusione potrà registrare su disco o
nastro metallico l'opera al fine della radiodiffusione
differita, ma dovrà distruggere la registrazione
stessa una volta utilizzata. Si tratta delle cosiddette
registrazioni effimere che tutelano la legittima aspettativa
dell'autore al guadagno e alla commercializzazione
dell'opera stessa.
Una forma particolare di diritto di riproduzione è
rappresentata dal diritto di registrazione meccanica
ed elettronica dell'opera. Oltre ai diritti patrimoniali
entra in campo anche il diritto morale come forma
specifica di tutela della personalità dell'autore
nella realizzazione o utilizzazione del disco. Altro
elemento di tutela è rappresentato dalla messa
in circolazione del disco fonografico con l'indicazione
stabile del titolo dell'opera, del nome dell'autore,
dell'interprete esecutore e della data di fabbricazione
del disco. In tema di ritrasmissione si deve sottolineare
al necessità di una nuova autorizzazione dell'autore
nel caso in cui attraverso ripetitori l'opera venga
trasmessa da un organismo diverso rispetto a quello
a cui originariamente era stata concessa l'autorizzazione
e in un ambito diverso ( ad esempio in un altro paese.)
- Diritto di distribuzione -
Disciplinato dall'art.17 L.A. ha come oggetto la messa
in circolazione, in commercio nonché a disposizione
del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo,
dell'opera. Diritto autonomo anch'esso che presuppone
generalmente l'esercizio del diritto di pubblicazione
o di riproduzione. Non è ricompreso nell'ambito
del diritto esclusivo la consegna gratuita di opere
effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali
ovvero a fini di insegnamento o a fini di ricerca
scientifica.
- Diritto di traduzione -
Importante facoltà che consente la diffusione
dell'opera oltre i confini del paese di origine. Al
traduttore spettano tutte le facoltà esclusive
che possono esercitarsi in relazione alla traduzione
stessa, senza pregiudizio dei diritti dell'autore
dell'opera originaria. La traduzione dovrà
avere, ai fini della protezione del diritto d'autore,
elementi propri di creatività.
- Diritto di elaborazione e diritto di modificazione
-
Per elaborazione deve intendersi il ricavare da un'opera
originaria un'altra opera la quale abbia tuttavia
caratteristiche di originalità essa stessa.
L'elaborazione fa sorgere una nuova opera. E' una
facoltà esclusiva dell'autore dell'opera originaria
e perciò è necessario il suo consenso.
L'elaborazione può svilupparsi a catena o parallelamente.
Nel caso di elaborazione a catena il consenso di tutti
gli autori a partire dall'originario sarà necessario
quando l'elaborazione successiva incida direttamente
nella sfera delle altre. Si pensi al caso in cui si
riconobbe la facoltà degli eredi dell'autore
dell'opera originaria ad opporsi alla diffusione di
un film tratto da un'opera lirica a sua volta tratta
dal dramma originario. L'elaborazione sarà
parallela nel caso in cui più opere facciano
riferimento ad un'opera originaria ma non siano fra
loro in rapporto. Infine ricordiamo come non sia forma
di elaborazione la parodia, la quale rappresenta un
lavoro ed un genere letterario a sè stante.
L'ultimo comma dell'art.18 L.A. prevede il diritto
esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione
elemento questo che va al di là della tutela
patrimoniale. L'autore può opporsi alle modifiche
apportate all'opera senza il proprio consenso, ma
non potrà farlo se ha concesso l'autorizzazione,
salva la tutela di carattere morale.
- Diritto esclusivo di noleggio -
Disciplinato dal nuovo art.18 bis, consiste nel diritto
esclusivo dell'autore di autorizzare la cessione in
uso dell'opera, o di copie della stessa, per un periodo
limitato di tempo e a scopo di lucro. Il diritto in
oggetto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma dell'opera. L'autore, anche in
caso di cessione del diritto di noleggio a terzi,
conserva il diritto ad ottenere un'equa remunerazione.
- Limiti alle facoltà esclusive -
Anche nel nostro ordinamento esistono limiti al diritto
d'autore i quali colpiscono esclusivamente i diritti
patrimoniali e non quelli morali. Il diritto di paternità
dell'opera è sempre salvo, così il diritto
di inedito. La libera utilizzazione riguarda le riproduzioni
per copie, solo per uso personale e non multipla e
in ogni caso esclusivamente per scopi di critica,
discussione, insegnamento. Ammessa la riproduzione
anche nel caso di uso pubblico. Sono ammesse citazioni
nelle procedure giudiziarie o amministrative, di opere
scientifiche, di brani utilizzati per pubblici dibattiti.
Le antologie scolastiche, dove la riproduzione è
per limitata quantitativamente, gli articoli di carattere
economico, politico o religioso già pubblicati
su riviste e giornali.
4.
Durata
La L.A. come novellata dalla legge 52 del 6-2-96,
prevede all'art.25 "che i diritti di utilizzazione
economica dell'opera durino tutta la vita dell'autore
e sino al termine del settantesimo anno solare dopo
la sua morte".
E' stata, quindi, recepita direttamente dal nostro
ordinamento la norma contenuta nella direttiva CEE
93/98 sull'armonizzazione della durata in tutti i
paesi CEE. L'art. 17 prevede inoltre:
- Opere anonime -
Art. 27, aumento del termine di tutela a 70 anni che
si computano dalla prima pubblicazione salvo che allo
scadere del termine l'autore sia stato rivelato. In
questo caso i 70 anni decorreranno dalla morte.
- Opere postume -
I 70 anni decorreranno dalla data di pubblicazione
purche' questa avvenga entro 20 anni dalla morte.
Se l'opera e' pubblicata dopo vent'anni ma entro i
70 anni dalla morte dell'autore la protezione dura
fino allo scadere dei 70 anni dalla morte dell'autore.
Se l'opera e' pubblicata dopo 70 anni dalla morte
dell'autore, l'opera di pubblico dominio.
- Opere collettive -
L'art.26 L.A.disciplina le opere collettive e distingue
tre situazioni:
- opera composta da contributi eterogenei, 70 anni
dopo la morte dell'autore che vive più a lungo.
-- opera composta da elementi eterogenei ma tra loro
distinguibili, 70 anni dopo la vita di ciascun autore.
--- opera composta da più autori ma dove il
contributo di ciascuno non è distinguibile,
70 anni dalla prima pubblicazione.
Per le opere collettive periodiche la durata dei diritti
è calcolata a partire dalla fine di ogni anno
in cui e' avvenuta la pubblicazione in singoli fascicoli
o numeri.La durata sara' di 70 anni dalla prima pubblicazione.
- Programma per elaboratore -
Il D.lgs. 518/92 ha aggiunto l'art. 27 bis che stabilisce
che i 70 anni decorrono dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si sia verificato uno degli
eventi indicati, a seconda delle singole fattispecie,
negli articoli precedenti, pertanto il software beneficera'
di un anno di protezione in più rispetto alle
altre opere.
- Opere cinematografiche -
Art. 32, i 70 anni decorrono dalla prima proiezione
purche' questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla
fine dell'anno solare in cui e' stata prodotta, diversamente
la durata parte dall'anno successivo a quello in cui
e' stata prodotta.
- Opere fotografiche-
Art. 32 bis, i 70 anni decorrono dall'anno di produzione
dell'opera.
- Produttori di dischi fonografici e apparecchi analoghi
-
Il termine previsto nell'art. 75 L.A. e' elevato a
50 anni dalla data di deposito di un esemplare presso
la Presidenza del Consiglio, e comunque non piu' di
40 anni dalla data di fabbricazione. In mancanza di
deposito occorre apporre il simbolo P sugli esemplari
del disco e la durata sara' di 30 anni. Se il produttore
che appone il simbolo P sugli esemplari del disco
effettua poi il deposito alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, la durata non potra' superare complessivamente
i 40 anni dalla data di fabbricazione del disco originale.
- Esercenti attivita' di emissione radiofonica e televisiva
-
Il termine previsto dall'art. 79 L.A. e' elevato a
50 anni.
- Artisti interpreti ed esecutori -
L'art. 85 L.A. vede elevarsi il termine a 50 anni.
- Diritto demaniale -
Previsto dagli artt. 175, 176, L.A., consiste in un
tributo fiscale dovuto allo Stato quando scade la
protezione; coloro che utilizzano l'opera sono tenuti
alla corresponsione di una percentuale sugli incassi
lordi e piu' esattamente:
- diritto pari al 5% degli incassi lordi delle rappresentazioni,
esecuzioni, radiodiffusioni di opere musicali o teatrali
e comunque adatte al pubblico spettacolo, tra cui
anche quelle cinematografiche di pubblico dominio.
E' la S.I.A.E che in base ad apposita convenzione
con il Ministero delle Finanze e' autorizzata a riscuoterne
l'ammontare.
E'
abrogato il termine di proroga della protezione di
sei anni per ragioni belliche previste dal Dlgs. lg.
n°440 del 20-7-45. Il comma 2 dell'art. 17 L.52/96
prevede che i termini di durata di protezione sopra
elencati, si applichino alle opere e ai diritti non
piu' prodotti sulla base dei termini previgenti.
Ai termini sopra indicati si continuano ad applicare
gli articoli da 2 a 5 del suddetto Dlgs. lg., salvo
diverso accordo tra autori, eredi e legatari, loro
concessionari, che stabiliscono che il concessionario
dei diritti assoluti ha la facolta' di continuare
l'esercizio di tali diritti per ulteriori sei anni,
dietro pagamento di una percentuale sui proventi lordi
di tali diritti e tenendo presente che un eventuale
mancato accordo sfocera' in un arbitrato di equita'.
La scelta di servirsi di tale facoltà dovra'
essere comunicata tramite lettera raccomandata almeno
tre mesi prima della scadenza del diritto esclusivo.
Tutte le situazioni giuridiche sorte prima dell'entrata
in vigore della legge restano salve ed impregiudicate;
per i contratti stipulati dopo il 30-6-90 la legge
stabilisce in deroga all'art. 119 L.A., che possano
essere ricompresi anche i diritti che si riferiscono
ad una legge posteriore che amplia la protezione del
diritto sia in termini di contenuto che di durata.
Sono inoltre fatte salve: la distribuzione e la riproduzione
delle edizioni di opere che, in base alla legge previgente,
sono cadute in pubblico dominio, limitatamente alla
composizione grafica e alla veste editoriale con cui
la presentazione e' avvenuta, purche' la riduzione
e la distribuzione siano state intraprese prima dell'entrata
in vigore della legge comunitaria; e' anche consentita
la distribuzione e la riproduzione gratuita dei futuri
aggiornamenti, qualora essi siano richiesti dalla
natura dell'opera. La distribuzione, per un periodo
di tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge comunitaria,
dei dischi fonografici e simili i cui diritti di utilizzazione
siano ceduti in base alla disciplina precedente, purche'
messi in commercio prima dell'entrata in vigore della
legge comunitaria (25-2-96). Al sesto comma l'art.17
L.52/96, prevede che da parte dei concessionari che
ne abbiano iniziato lo sfruttamento anteriormente
all'1-7-95, sia consentita la prosecuzione dello sfruttamento
dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica
e televisiva, senza alcun corrispettivo.
Oltre alle indicazioni di legge direttamente operative,
la legge stabilisce anche i criteri a cui il legislatore
dovra' ispirarsi per dare attuazione alla direttiva
CEE nel termine di un anno dall'entrata in vigore
della legge comunitaria, e cioe' entro il 25-2-97.
5.
Trasferibilita' e trasmissibilita'
- Principi generali. Il diritto d'autore, inteso come
facoltà a contenuto patrimoniale, è
trasmissibile per atto tra vivi per mezzo dei contratti
tipici disciplinati dalla L.A. (edizione, esecuzione),
per mezzo dei contratti di diritto comune (compravendita,
donazione) per atto a causa di morte (testamento o
successione legittima e quindi non testamentaria),
per vicende che si verificano in forza di poteri conferiti
alle autorità pubbliche. Tutti gli acquisti
a titolo derivativo (provenienti cioè da un
altro soggetto determinato), sono ammessi, non lo
sono gli acquisti a titolo originario (come ad esempio
l'usucapione, cioè una situazione di fatto
per cui un soggetto che non è proprietario
detiene un bene come se lo fosse in quanto il legittimo
proprietario non fa valere il proprio diritto).
Il codice civile all'art.2581 stabilisce la libera
trasferibilità dei diritti di utilizzazione
economica. Le norme della L.A. sono contenute nel
capo II della sezione I. L'art.107 L.A. prevede la
libera trasferibilità, salvi i limiti espressamente
sanciti dalle norme del capo. La trasmissione può
riguardare alcune facoltà del diritto di utilizzazione
dell'opera o l'opera nella sua interezza.
- Soggetti.
L'autore può disporre liberamente della propria
opera. L'autore che abbia compiuto i sedici anni è
pienamente capace di agire (non deve cioè attendere
i diciotto anni per disporre della propria opera)
tuttavia non potrà senza speciale autorizzazione
del Tribunale ai sensi dell'art. 375 c.c., iniziare
l'esercizio di una impresa commerciale o essere socio
di una società a responsabilità illimitata.
Gli autori minori di sedici anni dovranno essere assistiti
dai genitori o dal tutore e dovranno ottenere le ordinarie
autorizzazioni di legge da parte autorità giudiziaria
per glia atti di disposizione che superano l'ordinaria
amministrazione. Stessa cosa varrà per i soggetti
interdetti ed inabilitati, soggetti a cui manca al
capacità di intendere e di volere.
- Forma.
L'art.110 L.A. stabilisce che la trasmissione dei
diritti di utilizzazione economica deve essere provata
per iscritto. Questo significa che è necessaria
una documentazione dalla quale emergano con chiarezza
la volontà e le intenzioni delle parti.
Una particolare forma di cessione è prevista
dall'art.109 2xcomma L.A., per cui la cessione di
uno stampo usato per riprodurre l'opera d'arte presuppone
anche la cessione della facoltà di riprodurre
l'opera. Fatto questo che riconferma la distinzione
tra diritti patrimoniali con oggetto la cosa materiale
supporto del bene immateriale, e diritti patrimoniali
con oggetto il bene immateriale in quanto tale.
- Contratti di diritto comune.
E' ammessa la trasferibilità dei diritti patrimoniali
d'autore per atto di liberalità gratuito. Oggetto
potranno essere i soli diritti patrimoniali, il diritto
morale resterà in capo all'autore. Qualora
si tratti di diritti relativi ad un'opera inedita
si deve presumere ricompresa nella cessione anche
il diritto alla pubblicazione.
Anche la trasferibilità a titolo oneroso è
disciplinata sia nell'art.2581 c.c. che nell'art.107
L.A. La previsione di due contratti nominati nella
L.A., più precisamente il contratto di edizione
e il contratto di esecuzione rappresentazione non
escludono la possibilità del ricorso agli altri
tipi contrattuali previsti dal codice civile e quindi
non espressamente disciplinati per il diritto d'autore.
Vi è da dire che il ricorso ai contratti tipici,
edizione ad.es., tutela maggiormente l'autore, ed
è per questo che la maggior parte degli autori
preferisce utilizzare questo strumento anziché
la strada dei contratti di diritto comune.
Tuttavia anche alla compravendita si dovranno applicare
norme specificamente previste per il contratto di
edizione. L'art.120 L.A. che prevede una durata massima
per la cessione di opere future, di dieci anni, inoltre
la possibilità, per i contratti che hanno ad
oggetto la creazione di opere dell'ingegno, da parte
dell'autore, di recedere senza preavviso. L'art.119
3x,4x,5x comma si estende anche alla compravendita.
Venduti sono soltanto quei diritti esistenti al momento
della cessione. Non sono ricompresi quei diritti più
ampi che vengano ricompresi nella protezione del diritto
d'autore da leggi successive, e questo per non pregiudicare
l'autore nelle sue maggiori attribuzioni. L'art.125
L.A.che prevede gli obblighi dell'autore cedente,
tra cui la consegna dell'opera, e il garantire il
pacifico godimento dei diritti al cessionario. Per
quanto riguarda l'acquirente-cessionario, il punto
è se l'autore possa pretendere, da quest'ultimo,
l'esercizio del diritto acquistato.
Se l'opera è già stata pubblicata l'unico
problema che ne potrebbe derivare consiste nel pregiudizio
che il mancato esercizio del diritto possa arrecare
all'autore. Nel caso di opera non pubblicata intervengono
ulteriori problemi. In questo caso la titolarità
del diritto dell'acquirente cede di fronte alla volontà
dell'autore-venditore di vedere pubblicato il bene
in quanto, diversamente, si attuerebbe una rinuncia
di un diritto per sua natura irrinunciabile. Occorre
sempre avere ben presente la particolarità
dell'oggetto della compravendita e quindi la sua speciale
disciplina. Si può inoltre costituire l'usufrutto
sull'opera dell'ingegno. L'usufrutto avrà come
termine massimo la durata della vita dell'autore.
L'usufrutto consiste nel godimento del bene oggetto
del diritto. L'usufruttuario potrà utilizzare
liberamente il diritto. Un problema riguarda la sua
possibilità di rielaborazione dell'opera. L'usufruttuario
non potrà intervenire sull'opera con modifiche
o aggiunte sostanziali. Potrà rielaborarla
dando vita ad un'opera autonoma ben distinta da quella
originaria.
- Contratti nominati nella L.A.
I contratti che implicano concessione del diritto
d'autore sono il contratto di edizione e il contratto
di esecuzione-rappresentazione. Espressamente disciplinati
nella Sezione terza e quarta della L.A. Per la trattazione
si rinvia alla parte terza di questo lavoro.
- Contratti di concessione non nominati nella legge
speciale.
Contratto di registrazione meccanica.
Contratto di telediffusione.
Contratti concernenti l'opera cinematografica.
Contratti aventi per oggetto l'elaborazione.
Si rinvia per la trattazione.
-Pubblicità.
L'art.104 L.A.prevede la possibilità di registrazione
presso il pubblico registro generale presso la
Presidenza del Consiglio, Ufficio della Proprietà
Letteraria Artistica E Scientifica, degli atti
che comportino trasferimento dei diritti d'autore.
Questa forma di pubblicità non è costitutiva
del diritto ma ha la mera funzione di darne notizia
ai terzi. Una funzione rilevante è quella di
attribuire data certa alla scrittura privata. Nel
caso di conflitto tra più acquirenti di un
medesimo diritto si applica il principio della priorità
temporale dell'acquisto tramite possesso.
- Trasferimenti coattivi del diritto: pegno, sequestro,
esecuzione forzata.
L'art.111 L.A. disciplina in maniera uniforme figure
giuridiche che hanno ad oggetto la garanzia e l'esercizio
del diritto di credito. Il pegno è costituito
a garanzia dell'obbligazione del debitore. Consiste
nella consegna di un bene del debitore al creditore
che lo restituirà al momento del pagamento
del debito stesso.
Il sequestro vincola il bene del debitore fino a quando
lo stesso non adempia o non si risolva la controversia
sorta in ordine alla titolarità o meno del
bene stesso.
L'esecuzione forzata permette al creditore di soddisfarsi
coattivamente con l'autorizzazione del giudice sui
beni del debitore.
Occorre qui avere ben chiari due principi:
1 ) La norma vuole garantire l'autore anche da se
stesso in quanto la disciplina qui riportata è
inderogabile;
2 ) Si deve mantenere distinto il diritto dell'autore
sull'opera e i quello di coloro che hanno acquistato
diritti patrimoniali sull'opera stessa.
Finché la pubblicazione e l'utilizzazione dell'opera
spetta all'autore non si potrà agire nei suoi
confronti con pegno, sequestro o esecuzione forzata.
(Non possono essere toccati nè i diritti patrimoniali
nè quelli morali.) Quando i diritti patrimoniali
spettano ad un soggetto diverso dall'autore, i creditori
del terzo potranno agire su questi diritti patrimoniali.
Il diritto morale dell'autore è intangibile.
I creditori dell'autore non potranno mai agire sui
suoi diritti morali.
- Espropriazione nell'interesse dello Stato.
L'art.112 L.A. prevede che l'opera gi pubblicata in
una qualunque delle forme possibili,sia fatta propria
dallo Stato per motivi ritenuti di pubblica utilità.
- Trasmissibilità a causa di morte.
Si applicano i principi generali sulle successioni
tratte dal codice civile. Una speciale disciplina
è prevista per la comunione ereditaria nella
Sezione seconda della L.A. artt. 115, 116, 117. Il
diritto di utilizzazione dell'opera dopo la morte
dell'autore resta in comunione ereditaria per tre
anni tra gli eredi. Uno degli eredi viene nominato
amministratore. Nel caso di opera inedita saranno
gli eredi a deciderne la pubblicazione fatte salve
tre eccezioni:
1) Divieto di pubblicazione dell'opera inedita stabilito
in vita dall'autore.
2) Termine stabilito dall'autore a partire dalla sua
morte prima del quale non è possibile pubblicare
l'opera.
3) Caso in cui l'autore abbia dato mandato ad una
terza persona di curare la pubblicazione della propria
opera nel momento successivo alla propria morte.
6.
Tutela
- Contenuto.
Comporta violazione del diritto d'autore, sia patrimoniale
che morale, qualunque atto non autorizzato dall'autore
stesso o dai suoi aventi causa nè lecito per
legge, che ne pregiudica i diritti. A titolo esemplificativo
possiamo considerare illeciti gli atti di riproduzione
o pubblicazione abusiva di opera altrui, USURPAZIONE,
l'utilizzazione dell'opera oltre i limiti fissati
nel negozio di trasferimento o di autorizzazione,
quando comportamenti ledano il diritto morale dell'autore.
- Disciplina.
Il capo terzo sezione prima e seconda del Titolo terzo
della L.A., prevede le Difese e Sanzioni Giudiziarie,
sia in sede civile che in sede penale.
- Soggetti legittimati.
Per chiedere la tutela prevista da questa legge per
il diritto morale d'autore possono agire solamente
l'autore o, dopo la morte di questo, i suoi congiunti.
Per il diritto patrimoniale, all'autore, al cessionario,
al concessionario, secondo quando indicato nei relativi
negozi di trasferimento. Per i diritti di utilizzazione
economica anche da colui che si trovi nel possesso
dei diritti stessi al momento della violazione.
Ipotesi particolare è quella prevista dall'art.
164 L.A. per cui i funzionari della SIAE possono esercitare
la tutela in sede civile nell'interesse degli aventi
diritto, senza bisogno di un apposito mandato. Legittimato
passivo è il soggetto preteso violatore del
diritto.
- Giudice competente.
E' il Giudice Ordinario la cui competenza per territorio
va determinata in relazione al luogo di residenza
del convenuto o in via alternativa con il luogo in
cui per prima è avvenuta la violazione.
- Azioni a tutela.
Per quanto riguarda la tutela giuridica dei diritti
di utilizzazione economica, la L.A.prevede, all'art.156,
l'azione inibitoria. E' un'azione di carattere preventivo
ad opera di colui che teme una violazione futura del
diritto il quale agisce in giudizio per vederla accertata
o proibita; l'azione di accertamento tende a fare
valere la titolarità del diritto nei confronti
di chi lo contesta, l'inibitoria tende a porre nel
nella una violazione temuta o avvenuta.
Gli artt.158 e sg. prevedono il risarcimento del danno
per chi venga leso nell'esercizio di un suo diritto
di utilizzazione economica. Si applicano qui i principi
in tema di responsabilità per fatto illecito
previsti nell'art.2043 c.c. Perché sia dovuto
il risarcimento del danno è necessario che
sussistano l'elemento soggettivo e cioè la
colpa o il dolo dell'agente (e quindi il fatto illecito
sarà conseguenza di comportamento negligente
o volutamente lesivo), che sia stato leso un diritto
patrimoniale, e quindi anche la violazione del diritto
morale deve comportare un pregiudizio patrimoniale,
e avrà ad oggetto il danno emergente ed il
lucro cessante (la perdita subita ed il mancato guadagno).
Sempre nell'ottica civilistica di tutela, altra azione
esperibile è quella di arricchimento senza
causa, la quale si pone come alternativa all'azione
di risarcimento del danno nel caso in cui siano carenti
gli elementi soggettivi del dolo e della colpa. Integrativa
al risarcimento del danno è l'azione di rimozione
e distruzione che ha una funzione essenzialmente restitutoria.
Quest'ultima azione è applicabile a tutela
dei diritti morali di paternità ed integrità
dell'opera solo quando la violazione non possa essere
riparata con indicazioni sull'opera che si riferiscano
alla paternità dell'opera stessa, oppure quando
non sia possibile ripristinare l'esemplare mutilato
nella forma primitiva.
- Misure cautelari.
Previste dall'art.161 L.A. esse sono la descrizione,
l'accertamento, la perizia ed il sequestro. Queste
misure hanno funzione essenzialmente di prova nel
corso del giudizio che accerti le violazioni.
Il sequestro aggiunge a questa funzione probatoria,
quando abbia ad oggetto l'esemplare in cui si concretizza
la violazione, anche una funzione cautelare in senso
stretto rendendo indisponibili gli oggetti di cui
dovrà poi disporre l'Autorità Giudiziaria.
Queste norme contenute nella legge speciale dovranno
poi essere integrate con le norme del codice di procedure
civile relative al sequestro giudiziario.
Queste misure si estendono, ai sensi dell'art.168
L.A., anche alla tutela del diritto morale d'autore.
Si ritiene applicabile anche la normativa dell'art.700
c.p.c., provvedimento d'urgenza, intesa come norma
residuale rispetto agli strumenti tipici ricordati
sopra. Questa norma persegue il fine di anticipare
gli effetti della futura decisione del giudice di
merito.
L'art.8 del D.Lgs 29-12-92 n°518 ha aggiunto un
ultimo comma all'art. 161, estendendo la tutela prevista
dall'art. anche "a chi mette in circolazione in qualsiasi
modo, o detiene per scopi commerciali, copie non autorizzate
di programmi o qualsiasi mezzo inteso unicamente a
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati
a protezione di un programma per elaboratore".
- Sanzioni penali.
L'art.171 L.A. prevede le sanzioni penali relative
ad un elenco tassativo di violazioni. La pena è
data dalla reclusione fino ad un anno e dalla multa
non inferiore a lire 1.000.000 (unmilione).
Le violazioni consistono nel riprodurre, trascrivere,
recitare in pubblico, diffondere, vendere o mettere
in vendita, porre in commercio, o rilevare il contenuto
di un'opera altrui, rappresentare, eseguire in pubblico,
diffondere, un'opera altrui adatta ad un pubblico
spettacolo o ad una composizione musicale, elaborare
le forme sopra indicate, riproduce, esegue o rappresenta
un numero di esemplari od un numero di rappresentazioni
maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre
o rappresentare, trasmette via radio o smercia dischi
indebitamente registrati.
Da cio' ne deriva che non è da considerarsi
reato l'arrogarsi la paternità di un'opera
altrui se non viene fatta oggetto anche di utilizzazione
economica, la pubblicazione dell'opera col nome dell'autore
diverso da quello vero o anche con gravi deformazioni,
arrogarsi la paternità dell'opera quando questa
è divenuta di pubblico dominio.Importante è
sottolineare che l'azione penale promossa in violazione
dell'art.171 L.A. è esercitata d'ufficio non
essendo prevista querela di parte.
Nel codice penale le norme che trovano applicazione
per le sanzioni in oggetto sono: gli artt. 473, 474,
517. Contraffazione o alterazione dei segni distintivi
dell'opera dell'ingegno, l'introduzione nel territorio
nazionale di opere dell'ingegno con segni distintivi
contraffatti o alterati, la messa in vendita o in
circolazione di opere dell'ingegno con nomi o segni
distintivi atti ad indurre in inganno il compratore
sulla provenienza, l'origine o la qualità dell'opera.
Il D.lgs. 29-12-92 n° 518 aggiunge, con l'art.
10, l'art. 171 bis estendendo la sanzione della reclusione
e della multa "a chi duplica a fini di lucro, programmi
per elaboratori, e, ai medesimi fini, sapendo o avendo
motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate,
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale
o concede in locazione i medesimi programmi"; con
l'art. 17 e l'art. 171 ter colui che "abusivamente
duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi
procedimento, opere destinate al circuito cinematografico
o televisivo, dischi, nastri, o supporti analoghi
od altri videogrammi ...;
pur non avendo concorso alla duplicazione pone in
commercio o noleggia o concede in uso a qualsiasi
titolo a fini di lucro;
vende o noleggia videocassette, musicassette o altro
supporto non contrassegnate dalla Siae".
L'art. 18 e l'art. 171 quater "chi concede a noleggio
o in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti
lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto
d'autore, esegue fissazioni su supporto audio, video
o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art.80".