1.
Definizione
I diritti connessi al diritto d'autore sono situazioni
ed interessi giuridici che trovano tutela dall'esigenza
di proteggere il risultato di attività professionali
di carattere prevalentemente artistico dalla indiscriminata
utilizzazione di terzi.
Le varie categorie di diritti connessi non sono fra
loro omogenee, per questo per procedere in via sistematica
occorre evidenziare le diverse forme di collegamento
con il diritto d'autore. In alcune ipotesi si tratta
di una affinità concettuale con il diritto
d'autore e non di un rapporto di connessione con lo
stesso diritto d'autore (ad es. diritti relativi alle
fotografie, ai progetti di lavori di ingegneria, ai
bozzetti di scene teatrali, diritti degli attori interpreti
o esecutori). Diritti strettamente connessi sono diritti
che non sono minimamente espressione creativa in quanto,
ad es. prevalgono gli elementi tecnici su quelli artistici
(diritti dei produttori fonografici o dell'ente di
radiodiffusione ).
2.
Fonti normative e classificazione
La disciplina dei diritti connessi è contenuta
nel Titolo secondo della L. A. che prevede la descrizione
degli stessi oltre che nel regolamento di esecuzione.
Per i progetti dei lavori di ingegneria bisogna riferirsi
inoltre agli artt. 2578 c. c, per gli artisti interpreti
ed esecutori all'art. 2579 c. c.
Altre fonti normative sono: - L. 22 novembre 1973
n. 866 (ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale
relativa alla protezione degli artisti interpreti
o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26
ottobre 1961;
- d. p. r. 14 maggio 1974 n. 490 (applicazione della
convenzione internazionale firmata a Roma il 26 ottobre
1961);
- d. p. c. 1 settembre 1975 (determinazione della
misura e della ripartizione del compenso dovuto a
norma dell'art. 73 della Legge 633/41);
- L. 5 maggio 1976 n. 404 (ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la protezione dei produttori
di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata
dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre
1971);
- d. p. c. 15 luglio 1976 (determinazione della misura
del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge
633/41);
- L. 29 luglio 1981 n. 406 (misure urgenti contro
l'abusiva riproduzione e vendita di prodotti fonografici).
In particolare, nell'ambito della L. A. , così
sono classificati i diritti connessi:
-artt. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 diritti dei produttori
di dischi fonografici e di apparecchiature analoghe.
-art. 79, diritti relativi all'emissione radiofonica;
-artt. 80, 81, 82, 83, 84, 85, diritto degli attori,
interpreti e degli artisti esecutori;
-art. 86 diritti relativi a bozzetti di scene teatrali;
-artt. 87, 88, 89, 90, 91, 92, diritti relativi alle
fotografie;
-artt. 93, 94, 95, 96, 97, 98 diritti relativi alla
corrispondenza epistolare ed al ritratto;
-art. 99 diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria;
-artt. 100, 101, 102, protezione del titolo, delle
rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli
e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza
sleale.
-Dlgs 16 novembre 1994 n. 685, attuazione della Direttiva
92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il
diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprietà intellettuale.
- Direttiva 92/100/CEE e D.lgs. di attuazione in data
16-11-94 n° 685, in tema di diritto di noleggio
o di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore, che ha modificato gli artt. 73, 80, 84,
85 L.A., ha sostituito l'intitolazione del capo III
del libro II della legge citata da "Diritti degli
autori, interpreti ed esecutori" in "Diritti degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori" oltre
ad introdurre l'art. 73 bis e l'art. 171 quater.
- Legge 6-2-96 n°52, legge comunitaria, che rende
direttamente applicabile con gli artt. 16 e 17 alcune
norme contenute nelle direttive 93/83/CEE (diritto
d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione
via satellite e ritrasmissione via cavo) e 93/88/CEE
(durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni
diritti connessi).
- L. 5-2-92 n°93 reca disposizione sul diritto
degli artisti interpreti ed esecutori per la riproduzione
da parte di privati di fonogrammi e videogrammi.
- L. 29-12-94 n°747 di ratifica degli accorsi
TRIPS in particolare dell'art. 14 (protezione degli
artisti interpreti ed esecutori).
3.
Diritti del produttore di dischi fonografici
Fatti salvi i diritti spettanti all'autore, il produttore
ha diritto di riprodurre e distribuire il disco (art.
72 L da sostituito). Il concetto di distribuzione
è stato inserito dalla novella legislativa
e consiste nel diritto di mettere in commercio, in
circolazione e comunque a disposizione del pubblico,
con qualsiasi mezzo e titolo, l'opera o gli esemplari
della stessa.
Si tratta di diritti industriali i quali, per il particolare
legame con il loro contenuto creativo, godono di tutela.
Con la novella il diritto esclusivo di distribuzione
viene attribuito anche agli artisti interpreti, per
le fissazioni delle loro rappresentazioni artistiche,
agli organismi di radiotelevisione per le registrazioni
delle proprie emissioni, ai produttori di opere cinematografiche
e audiovisive sulle loro realizzazioni.
Il diritto di distribuzione si esaurisce, in linea
con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Comunità
europea, dopo la prima vendita all'interno della Comunità
stessa. L'art. 72 novellato introduce al punto 2 il
diritto di noleggiare e dare in prestito i fonogrammi
prodotti. Il rafforzamento della disciplina del noleggio,
che peraltro già spettava al titolare del diritto
d'autore, necessaria in seguito alla diffusione sociale
del fenomeno, attribuisce il diritto di autorizzare
o vietare il noleggio anche ai titolari dei diritti
connessi sui supporti, sulle fissazioni e sulle realizzazioni.
L'autorizzazione al noleggio dovrà quindi essere
ottenuta anche dai produttori e dagli artisti interpreti
e non piu' solo dagli autori.
La sanzione relativa alla violazione del diritto d'autore
e dei diritti connessi mediante noleggio abusivo delle
opere è stabilita dal nuovo art. 171 quater
ed ammonta all'arresto fino ad un anno e all'ammenda,
quindi sanzione amministrativa pecuniaria, fino a
lire diecimilioni.
Nell'ambito della necessaria autorizzazione rientrano
anche i prestiti concessi da parte di istituzioni
aperte al pubblico. L'unico caso in cui non è
previsto l'ottenimento della autorizzazione da parte
degli aventi diritto è l'art. 69 novellato
nel quale si stabilisce che le biblioteche e le discoteche
dello Stato e degli Enti Pubblici ne sono esentati
per il prestito di esemplari a stampa, mentre per
il prestito di fonogrammi e videogrammi è richiesto
che siano trascorsi almeno diciotto mesi dall'esercizio
del diritto di distribuzione.
Il produttore ha il diritto di utilizzare patrimonialmente
l'opera nel caso in cui l'autore gli ceda anche questo
diritto, diversamente, se l'opera è ancora
coperta dal diritto d'autore, occorrerà l'autorizzazione
di questo per la registrazione. Il produttore non
potrà opporsi all'utilizzazione del disco da
parte della televisione, della radiodiffusione o della
cinematografia; potrà solo pretendere un compenso
qualora le utilizzazioni siano effettuate a scopo
di lucro.
L'art 73 e 73 bis novellati hanno stabilito, per il
diritto esclusivo del produttore alla riproduzione,
un diritto al compenso per le utilizzazioni a scopo
di lucro del disco mediante radiodiffusione, cinematografia
e pubblica esecuzione ed un diritto all'equo compenso
per le utilizzazioni senza scopo di lucro. Per apparecchio
analogo al disco ci si riferisce ai nastri, alle cassette,
dischi che richiedono l'impegno di raggi laser e similari.
E' importante ricordare come la Corte di Giustizia
delle comunità europee, tenda ad equiparare
il supporto audio ad una qualsiasi altra merce, allontanandosi
notevolmente dai principi del diritto d'autore continentale,
ed italiano in particolare, che ritengono prevalere
l'aspetto creativo, e i diritti ad esso connessi,
su quello del libero scambio delle merci. Si vuole
affermare, in sede europea, il principio che i supporti
di suono sono prodotti ai quali si applica il principio
della libera circolazione delle merci.
Come già detto al produttore spetta un compenso
per l'utilizzazione a scopo di lucro del disco o apparecchio
analogo a mezzo di radiodiffusione, cinematografia,
televisione o pubbliche feste danzanti. La misura
del compenso è stabilita con Decreto del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'art. 23 del regolamento
attuativo. Il produttore può tuttavia tutelare
i suoi interessi industriali qualora questi siano
stati pregiudicati da una esecuzione difettosa per
vizi di funzionamento o per erronea utilizzazione
degli apparecchi riproduttori. Il produttore può
esercitare questi diritti qualora abbia provveduto
al deposito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri o abbia apposto su tutti gli esemplari del
disco o apparecchio analogo il simbolo (P) accompagnato
dall'anno di prima pubblicazione. La durata di questi
diritti è di cinquant'anni dalla data del deposito
o, se questa manca, dalla data di fabbricazione del
disco originale.
4.
Diritto relativo alla emissione radiofonica e televisiva
Ai sensi dell'art 79 novellato l'esercente il servizio
radio e televisivo ha i seguenti diritti esclusivi:
- autorizzare la fissazione delle proprie emissioni
effettuate su filo o via etere: diritto che non spetta
al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente
via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
- autorizzare al riproduzione diretta o indiretta
delle fissazioni delle proprie emissioni;
- autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere
delle proprie emissioni nonché la loro comunicazione
al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili
mediante il pagamento di un biglietto di ingresso;
- autorizzare la distribuzione della fissazione delle
proprie emissioni:potere che non si esaurisce nell'ambito
territoriale dell'Unione europea se non nel caso di
prima vendita effettuata o consentita dal titolare
in uno stato membro;
- utilizzare la fissazione delle proprie emissioni
per nuove trasmissioni, per ritrasmissioni, per nuove
registrazioni.
Sono fatti comunque salvi i diritti a favore degli
autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi
analoghi, di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento.
5.
Diritto degli artisti interpreti
L'art. 80 L da novellato, presenta profonde modifiche
in seguito all'introduzione della direttiva. Gli artisti
interpreti esecutori oltre al diritto alla eventuale
retribuzione spettante per le prestazioni artistiche
dal vivo hanno il potere esclusivo di:
- autorizzare la fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
- autorizzare la riproduzione diretta o indiretta
della fissazione delle loro produzioni artistiche;
- autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione
al pubblico, in qualsiasi forma e modo, delle loro
prestazioni artistiche dal vivo;
- autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche, il diritto non si esaurisce
nel territorio dell'Unione Europea se non nel caso
di prima vendita da parte del titolare del diritto
o con il suo consenso in uno stato membro;
- autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni.
L'artista interprete o esecutore, anche in caso di
cessione del diritto di noleggio ad un produttore
di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini inmovimento, conserva il diritto
di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario
è nullo.
Sul piano morale, anche questi soggetti possono tutelare
il loro onore e la loro reputazione opponendosi alla
diffusione dell'opera. Inoltre, gli artisti che interpretano
la prima parte in un'opera drammatica, letteraria
o musicale, hanno diritto a che il loro nome venga
indicato nella diffusione o nella trasmissione o venga
apposto sul disco fonografico o sulla pellicola. E'
stato ad es. considerato pregiudizievole per la propria
immagine artistica, il doppiaggio eseguito da un soggetto
diverso in quanto questo potrebbe variare il livello
della prestazione.
6.
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento
L'art. 78 bis introdotto ex novo, attribuisce al produttore
cinematografico i nuovi diritti connessi di distribuzione,
riproduzione, noleggio e prestito dei supporti contenenti
tale opere. I diritti così attribuiti si esauriscono
trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in
cui è stata effettuata la fissazione.
7.
Durata
I diritti connessi hanno una durata di venti anni
dalla prima fissazione. Tuttavia entro il 30 giugno
del 1995, in seguito al recepimento della Direttiva
98/93 la durata dei diritti connessi passerà
a cinquanta anni e a settanta anni quella del diritto
d'autore.
8.
Tutela
Si discute, in dottrina e giurisprudenza, sulla possibilita'
di applicare, al campo dei diritti connessi, la tutela
prevista dall'art. 156 legge sul diritto d'autore
e cioè la violazione del diritto di esclusiva.
La giurisprudenza non lo ritiene applicabile in quanto
riguardante esclusivamente la tutela riconosciuta
all'autore dell'opera. Parte della dottrina ritiene,
al contrario, la necessità di fare una valutazione
caso per caso. Si ammette, per esempio, nel caso di
violazione dei diritti di esclusiva dei produttori
discografici, fotografi, dell'ente di radiodiffusione,
nel caso di pregiudizio degli interessi industriali
dei produttori di dischi, strumento che rappresenta
la possibilità di godimento dei diritti di
utilizzazione economica dei dischi stessi. Nel caso,
al contrario, di pretesa di un compenso, si applicherà
la disciplina prevista dalle norme civilistiche.
In base a questa concezione più restrittiva,
peraltro prevalente, che si è andata imponendo,
si esclude l'applicabilità dell'art. 161 L.
A. che prevede il sequestro di ciò che si ritiene
violazione del diritto di utilizzazione e si ritiene
che l'unico strumento applicabile siano i provvedimenti
cautelari previsti dal c. p. c. all'art. 700.
Per quanto riguarda le sanzioni penali, il riferimento
va agli articoli 171 lettera E ed F relativi alla
riproduzione abusiva di dischi ed apparecchi analoghi
e alla abusiva ritrasmissione o registrazione di trasmissioni
radiofoniche. Altra parte di dottrina estende l'intera
tutela dello art. 171 ai diritti connessi interpretando
in modo estensivo il concetto di opera.
Il Dlgs 16 novembre 1994 n. 895, ha introdotto gli
articoli 171 ter, 171 quater. Sono le cosiddette norme
antipirateria necessarie in un paese come l'Italia
dove lo smercio di prodotti contraffatti ha raggiunto
dimensioni preoccupanti. Nell'art 171 ter è
stata riunita la disciplina sanzionatoria relativa
alla riproduzione, noleggio o messa in commercio abusiva
che attualmente risultava contenuta negli articoli
1 e 2 della legge 29 luglio 1981 n. 406, 20 luglio
1985 n. 400 e art. 2 D. L. 26 gennaio 1987 n. 121,
abrogati con il Dlgs 895/94. L'art. 171 quater, come
già ricordato, sanziona i comportamenti illeciti
concretantesi nella abusiva utilizzazione a fini di
lucro delle opere protette.
Il D.Lgs 685 del 16-11-94 ha riformulato l'art. 80
L.A. introducendo a favore dell'artista interprete
o esecutore un diritto esclusivo di autorizzazione
in luogo del solo diritto all'equo compenso presente
nel vecchio art. 80 L.A.
La legge indica espressamente i casi di tutela:
a) diritto ad autorizzare la fissazione delle prestazioni
artistiche;
b) diritto di autorizzare la riproduzione diretta
o indiretta della fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
c) diritto di autorizzare la radiodiffusione via etere
e la comunicazione al pubblico in qualsivoglia forma
o modo delle loro prestazioni artistiche dal vivo
.... omissis;
d) diritto di autorizzare la distribuzione delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche omissis;
e) diritto di autorizzare il noleggio o il prestito
delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche
e delle relative riproduzioni omissis.
Il
potere esclusivo cosi' attribuito all'artista interprete
svolge la funzione di tutelare lo stesso da attivita'
che, spesso in modo clandestino, sfruttano abusivamente
le sue prestazioni artistiche (si pensi al diffusissimo
fenomeno dei bootlegs). Con l'art. 171 quater L.A.
introdotto dal D.lgs 685/94, l'artista e' assistito
da una tutela penale contro le fissazioni abusive
della sua prestazione su supporti audio, video ed
audiovideo.
Anche l'art. 14 accordi TRIPS ratificati con legge
1994 n° 747 attribuisce il potere di impedire
atti non autorizzati.