  |
 |
| |
 |
|
|
 |
 |
|

L'ENPALS
(Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i
Lavoratori dello Spettacolo) nasce nel 1947 per
gestire la previdenza a favore dei lavoratori dello
spettacolo che per le loro particolari caratteristiche
occupazionali ed economiche (saltuarietà e incertezza
della prestazione, debolezza economica e contributiva)
non possono essere tutelati dal fondo pensionistico
obbligatorio dell'INPS o da altre Casse.
Il musicista, artista, tecnico dello spettacolo, ballerino,
DJ, coreografo, ecc. quando svolge la sua attività,
anche se non si tratta di professione abituale ma viene
comunque svolta a fronte di compensi, deve rispettare
le norme tributarie, fiscali, in materia di lavoro ed
è tenuto a versare i contributi ai fini previdenziali
all'Ente. L'obbligo sussiste nei confronti di tutti,
anche per chi esercita già un'altra attività
lavorativa per la quale è iscritto ad esempio
all'INPS o ad altre Casse. L'ENPALS è presente
ovunque ci sia spettacolo: nel cinema, nella musica,
nel teatro, nella radiotelevisione, nel circo, nelle
case da gioco, nello sport, nelle sagre, nella moda,
ecc.
|
|
 |
|
 |
 |

Convenzione
SIAE - ENPALS |
|
 |
|
 |
 |
Il
10 ottobre 2000 è stato firmata la convenzione
fra il commissario straordinario della Società
degli autori e quello dell'Enpals. Nella premessa
della convenzione, si sottolinea come l'Enpals abbia
una limitata articolazione territoriale (18 sportelli
mal distribuiti sul territorio) "che rende difficile
un'efficace azione di contrasto dell'evasione, di
recupero contributivo e di vigilanza sui comportamenti
delle imprese operanti" nello spettacolo e nello
sport; la SIAE, al contrario, "dispone di un'organizzazione
molto articolata sul territorio" (45 filiali
e 800 circoscrizioni mandatarie), operante, tra l'altro,
proprio nello spettacolo e nell'intrattenimento.
Successivamente nella Legge Finanziaria per l'anno
2001, legge 23/12/2000 n. 388, è stato inserito
l'art. 79 che concede all'ENPALS di " adeguare
le propria struttura istituzionale, ordinamentale
ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del
lavoro sommerso " che così recita:
1.
Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria
struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa
rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso,
anche con riferimento alla convenzione già
sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente
agli obblighi contributivi di competenza del predetto
Ente, il competente organo dell'ENPALS può
proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti
in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989,
n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni. Su tali proposte si
esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica entro sessanta
giorni dal loro ricevimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la
SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante
collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi
archivi e per l'acquisizione d'informazioni utili
all'accertamento e alla riscossione dei contributi.
Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo
precedente, nonché per l'acquisizione di quelle
previste nella convenzione sottoscritta tra l'ENPALS
e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto a
tempo indeterminato con la medesima società
è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni
del lavoratore e documentazioni riferite al relativo
rapporto di lavoro.
Quindi
non sono cambiate le leggi per quanto riguarda i contributi
previdenziali (l'obbligo del "certificato di
agibilità " ENPALS e previsto dal decreto
legge n.708 del 1947), ma, semplicemente la SIAE collabora
con l'ENPALS nell'acquisizione d'informazioni utili
all'accertamento ed alla riscossione dei contributi
previdenziali degli operatori e delle imprese dello
spettacolo.
Pertanto la SIAE è autorizzata a ricevere per
conto dell'ENPALS le domande di immatricolazione delle
imprese, le denunce di assunzione/variazione/cessazione
dei lavoratori occupati, le richieste dei certificati
di agibilità, ecc., oltre alla consegna dei
libretti di iscrizione per i lavoratori del settore
dello spettacolo.
Competerà anche alla SIAE la vigilanza sul
territorio di competenza, attraverso l'esame della
documentazione in suo possesso, in quanto dette imprese
di spettacolo sono tenute a dichiarare preventivamente
la natura dello spettacolo, la modalità ed
il periodo di svolgimento delle attività. La
verbalizzazione ed i dati rilevati in sede di controllo
d'ufficio e nel corso dei sopralluoghi verranno tempestivamente
trasmessi dalla SIAE alle sedi ENPALS competenti allo
svolgimento degli accertamenti ed alla contestazione
delle eventuali irregolarità.
|
|

|
|
 |
|
 |
|
|
|