(1)
Art.2575 c.c : "Formano oggetto del diritto d'autore
le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono
alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma
d'espressione."
(2)
Art.2576 c.c : "Il titolo originario dell'acquisto
del diritto d'autore è costituito dalla creazione
dell'opera quale particolare espressione del lavoro
intellettuale."
(3)
Art.12 L.A. : "L'autore ha il diritto esclusivo
di pubblicare l'opera.
Ha
altresì il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera in ogni forma e modo,originale
o derivato,nei limiti fissati da questa legge,ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi
indicati negli articoli seguenti.E' considerata come
prima pubblicazione la prima forma di esercizio del
diritto di utilizzazione."
(4)
Corte d'appello di Roma,15 febbraio 1958.
(5)
Art.13 L.A.: Il diritto esclusivo di riprodurre ha
per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera
con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la
stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia,
la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento
di riproduzione.
Art.14
L.A.:"Il diritto esclusivo di trascrivere ha
per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera
orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi
indicati nell'articolo precedente."
Art.15
L.A.:"Il diritto esclusivo di eseguire,rappresentare
o recitare in pubblico ha per oggetto l'esecuzione
la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate
sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica,
di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e
dell'opera orale.
Non
è considerata pubblica la esecuzione rappresentazione
o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria
della famiglia del convitto, della scuola e dell'istituto
di ricovero, purchè non effettuata a scopo
di lucro.
Art.
16 L.A.:"Il diritto esclusivo di diffondere ha
per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione
a distanza quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione,
la televisione ed altri mezzi analoghi.
Art.17
L.A. :"Il diritto esclusivo di mettere in commercio
ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di
lucro, l'opera e gli esemplari di essa e comprende
altresì il diritto esclusivo di introdurre
nel territorio dello stato le riproduzioni fatte all'estero,
per porle in circolazione.
Art.18
L.A.:"Il diritto esclusivo di tradurre ha per
oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o
dialetto.Il diritto esclusivo di elaborare comprende
tutte le forme di modificazioni, di elaborazione e
di trasformazione dell'opera previste nell'art.4.
L'autore ha altresì il diritto di pubblicare
le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo
di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Art.19
L.A.: "I diritti esclusivi previsti dagli articoli
precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio
di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di
ciascuno degli altri diritti.
Essi
hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna
delle.
(6)
Art.20 L.A.: "indipendentemente dai diritti esclusivi
di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo
la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva
il diritto di rivendicare la paternità dell'opera
e di opporsi a qualsiasi deformazione,mutilazione
od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera
stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore
od alla sua reputazione.
Tuttavia
nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle modificazione che si rendessero necessarie
nel corso della realizzazione. Del pari non potrà
opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera già realizzata.
Per se all'opera sia riconosciuta dalla competente
autorità statale importante carattere artistico
spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di
tali modificazioni.
Art.21
L.A.: "L'autore di un'opera anonima o pseudonima
ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere
in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante
qualunque precedente patto contrario gli aventi causa
dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare
il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni,
esecuzioni, rappresentazioni recitazioni e diffusioni
o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio
al pubblico.
Art
22 L.A.: "I diritti indicati nei precedenti articoli
sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute
ed accettate le modificazioni della propria opera
non è più ammesso ad agire per impedirne
l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Art.23
L.A.: "Dopo la morte dell'autore il diritto previsto
nell'art.20 può essere fatto valere, senza
limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro
mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e
dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed
i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai
loro discendenti. L'azione, qualora finalità
pubbliche lo esigano, può altresì essere
esercitata dal Presidente del Consiglio sentita l'associazione
sindacale competente.
Art.24
L.A.: "Il diritto di pubblicare le opere inedite
spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle
opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente
vietata la pubblicazione, le opere inedite non possono
essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando
l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione,
le opere inedite non possono essere pubblicate prima
della sua scadenza:Quando le persone indicate nel
primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso,
decide autorità giudiziaria, sentito il pubblico
ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volontà
del defunto, quando risulti da scritto.Sono applicabili
a queste opere le disposizioni contenute nella sezione
seconda del capo secondo del titolo terzo.
(7)
Art.2577 c.c.: "L'autore ha il diritto esclusivo
di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente
in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti
fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione
dei diritti previsti dal comma precedente, può
rivendicare la paternità dell'opera e può
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera stessa, che possa essere
di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
(8)
Art.2579 c.c.: "Agli artisti attori o interpreti
di opere o composizioni drammatiche o letterarie,
e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali,
anche se le opere o composizioni sovraindicate sono
in dominio pubblico, compete,nei limiti, per gli effetti
e con le modalità fissati dalle leggi speciali,indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per la
recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto
ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda
o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio
equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca
su dischi fonografici, pellicola cinematografica o
altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione
rappresentazione o esecuzione.Gli artisti attori od
interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di
opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione
della loro recitazione, rappresentazione che possa
essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
(9)
Art.2580 c.c.: "Il diritto d'autore spetta all'autore
e ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti
fissati dalle leggi speciali."
(10)
Art.2582 c.c.: "L'autore,qualora concorranno
gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera
dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro
che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere,
eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera
medesima. Questo diritto è impersonale e intrasmissibile.
(11)
Art.2583 c.c. : "L'esercizio dei diritti contemplati
in questo capo e la loro durata sono regolati dalla
legge."