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La S.I.A.E.
- Società Italiana Autori ed Editori
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La SIAE
(Società
Italiana degli Autori ed Editori) e' un organismo
per la protezione delle opere dell'ingegno che da
piu' di cent'anni unisce autori, editori ed altri
titolari di diritti d'autore e ne difende i diritti
sulle opere affidate alla sua tutela in Italia ed all'estero.
La SIAE autorizza le utilizzazioni delle opere
da essa tutelate, incassa le somme richieste per il
rilascio delle autorizzazioni e ripartisce tali somme
agli autori ed editori delle opere utilizzate. Esercita,
in sostanza, una insostituibile funzione d'intermediazione
fra chi crea un'opera e chi la utilizza (funzione istituzionale).
LA
FUNZIONE ISTITUZIONALE
LA
FUNZIONE DELEGATA DA PARTE DELLO STATO
LE
FUNZIONI COMPLEMENTARI
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La
funzione istituzionale |
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Rientrano nelle funzioni della SIAE:
- la
concessione, nell'interesse degli associati alla Siae,
di autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle
opere tutelate;
- la
riscossione e la ripartizione dei proventi che derivano
da tali autorizzazioni.
La SIAE, per la rilevanza pubblica del suo fine
istituzionale, la difesa del diritto d'autore, e' riconosciuta
ente pubblico, e piu' precisamente ente pubblico
economico. La SIAE vive dei suoi proventi
e non riceve alcuna sovvenzione dallo Stato.
L'importanza delle sue funzioni per la promozione della
cultura e per la diffusione delle opere dell'ingegno
è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale
(con sentenza n. 241 del 1990).
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La funzione delegata da parte
dello stato |
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La SIAE, in base ad una apposita convenzione
con il Ministero delle Finanze, svolge l'incarico di
accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta
statale sugli spettacoli e dei tributi connessi
(IVA sugli spettacoli), dovuti per legge allo Stato.
Lo stesso incarico è affidato alla SIAE
dalla Regione Sicilia.
Inoltre la SIAE offre a particolari categorie
di utenti ( pro-loco, associazioni sportive dilettantistiche,
associazioni senza scopo di lucro) la possibilità
di pagare l'IVA in forma semplificata presso i propri
sportelli, a prescindere dall'organizzazione di attività
di spettacolo.
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Le
funzioni complementari |
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La SIAE esercita altre funzioni affidatele dalla legge
o svolte nell'interesse di terzi:
- La
copia privata
La
legge n. 93 del 5/2/1992 prevede un compenso specifico
per autori, produttori e artisti per la riproduzione
ad uso privato di opere protette, dischi e supporti
video.
Il compenso è dovuto dai produttori e dagli
importatori di nastri vergini (audio e video) e di
registratori audio alla SIAE che ne cura l'attribuzione
agli aventi diritto.
Il
pubblico registro cinematografico
E'
un registro di pubblicità tenuto dalla SIAE
sul quale sono registrate le opere cinematografiche
destinate in via prioritaria alla proiezione nelle sale.
- Il
registro pubblico per il software
Ha
una duplice funzione:
- rendere
pubblici l'esistenza del software, la paternità,
la data di pubblicazione, il nome del titolare dei
diritti di utilizzazione economica che per primo ha
pubblicato il programma;
- invertire
l'onere di provare l'esistenza e la paternità
dell'opera e il fatto della sua pubblicazione.
- Il
servizio di deposito delle opere inedite
Consiste
nella accettazione in deposito di esemplari di opere
(copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, ...)
al fine di costituire una prova documentale di esistenza
dell'opera alla data del deposito.
- Il
servizio di deposito delle opere presso il Copyright
Office di Washington
Gli
effetti di tale registrazione si esplicano relativamente
alle opere che sono state o saranno pubblicate per
la prima volta negli USA. Per informazioni rivolgersi
alla:
Direzione Generale SIAE - Sezione OLAF - tel. 06/599
0317
L'apposizione
del contrassegno SIAE (vidimazione dei supporti)
Sui
libri, sul software, sulle videocassette e sulle musicassette.
Consente il controllo dei supporti in circolazione permettendo
agli autori di seguire l'utilizzazione delle proprie
opere.
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