Il contratto di edizione

Oggetto del contratto, durata e obblighi

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Oggetto del contratto, durata e obblighi

Oggetto

Il contenuto tipico del contratto di edizione è rappresentato dal trasferimento all'editore dei poteri concernenti la riproduzione dell'opera e la pubblicazione e messa in circolazione della stessa.
A tutela dell'autore si presuppongono trasferiti i diritti esclusivi ma possono essere esclusi espressamente. 
Non possono essere ricompresi diritti futuri i quali comportino una maggiore tutela del diritto d'autore o una maggiore durata. 
Si intendono quindi trasferiti all'editore quei diritti che sono espressamente menzionati nel contratto. 
Tuttavia, si intendono estesi al trasferimento i diritti necessariamente dipendenti dal diritto trasferito; in particolare modo il diritto alla messa in commercio è strettamente legato a quello di riproduzione. 
Le facoltà di elaborazione e trasformazione dell'opera devono essere espressamente trasferite. 
Nel caso di edizione grafica di una partitura musicale, per esempio, il diritto dell'editore non si riferisce, se non espressamente stabilito, ai diritti di riproduzione o registrazione ai fini della sua esecuzione e diffusione sonora. 
Il contratto di edizione può avere ad oggetto l'esclusività dell'opera posta in essere dall'autore. 
Inquesto caso non potrà estendersi ad un periodo di tempo superiore ai dieci anni. 
Così pure se oggetto del contratto è una sola opera. L'esclusività della cessione non può essere a durata indeterminata. 
Su queste opere l'editore avrà quindi il diritto di riproduzione per la durata prevista dal contratto. 
Stesso principio vale per il diritto di prelazione concesso all'editore dall'autore sulle proprie opere. 
Nel caso di impegno a tempo indeterminato avente ad oggetto la prestazione di più opere ad esempio a scadenze prefissate, sarà ammissibile il recesso "ad nutum". 
Nel caso che oggetto dell'obbligazione sia una sola opera sarà invece necessaria una giusta causa di recesso. 
Il contratto di edizione potrà essere "per edizione" o "a termine" 
L'autore, ogni volta che si procede ad una edizione in senso proprio, rilascia una licenza all'editore. Verifica, cioè, che l'opera sia conforme alla propria creazione. Da ciò si distinguono la tiratura intesa come numero di esemplari tratti da un medesimo stampo in una determinata unità di tempo e la ristampa intesa come complesso di esemplari tratti da una composizione identica precedente. 
La formula "per edizione" prevede il numero delle edizioni ed il numero degli esemplari per ogni edizione. 
Quella "a termine" prevede invece la concessione dell'esclusiva per un periodo determinato di tempo. Condizione essenziale diviene la fissazione del numero minimo di esemplari per ogni edizione.

Durata

Il termine massimo stabilito inderogabilmente dalla legge è quello di venti anni. In entrambi i casi l'editore potrà porre in essere delle ristampe sempre nel rispetto del numero di esemplari stabiliti nel contratto e quindi oggetto di obbligazione. Qualora venga fissato un termine più lungo o non venga fissato alcuno il contratto si ritiene stipulato per il periodo massimo stabilito dalla legge. 

Obblighi dell'autore

La consegna è il primo obbligo previsto per l'autore. 
Tuttavia, poichè con il consenso si perfeziona immediatamente il contratto, l'acquisto dei diritti di utilizzazione economica non è condizionata a questa. Nel caso in cui oggetto del contratto siano opere future, la consegna è conseguenza di un obbligo in ordine alla creazione dell'opera stessa. 
L'autore dovrà inoltre attenersi alle condizioni stabilite dal contratto in ordine alla lunghezza o ai requisiti di genere che fossero stati richiesti. 
Sulla qualità dell'opera non potranno essere sollevate eccezioni in quanto l'attività posta in essere è attività intellettuale. 
Difficoltoso sarà anche individuare la presenza di eventuali vizi. Il parametro a cui si fa generalmente riferimento è quello dellaidoneità dell'opera ad essere smerciata. 
L'autore avrà il diritto-dovere di correggere le bozze in modo da controllare fino all'ultimo la qualità ed il contenuto dell'opera che va alle stampe. 
Per quanto riguarda gli aggiornamenti, qualora l'autore non intenda occuparsene l'editore potrà affidarli ad altri, evidenziandolo, tuttavia, nella pubblicazione. 
L'altro obbligo dell'autore è quello di garanzia. 
In primo luogo della originalità dell'opera. 
Della astensione dalla produzione di opere di contenuto identico che potrebbero creare concorrenza all'editore stesso. L'autore potrà scrivere un'opera di identico argomento ma di contenuto diverso. 
Non potrà utilizzare uno stesso titolo già utilizzato. Fondamentale è che l'opera abbia contenuto originale e che non sia un mero riassunto o compendio di quella già pubblicata.

Obblighi dell'editore

Primariamente l'editore è obbligato a pubblicare l'opera. La legge stabilisce il termine massimo di due anni dalla consegna dell'opera all'editore. 
Qualora il termine non venga rispettato, l'autore potrà chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno qualora dimostri la mancanza dell'ordinaria diligenza nell'editore stesso. 
Non potranno essere apposte modifiche sostanziali all'opera in quanto diversamente il rapporto si risolverà per colpa dell'editore. Naturalmente devono essere ricomprasse le possibilità di aggiornare l'opera e fare correggere le bozze. 
Altro obbligo dell'editore è quello di pagare i compensi pattuiti. 
Il compenso è elemento naturale del negozio, derogabile in maniera espressa dalle parti. 
Il compenso è generalmente previsto come partecipazione sul prezzo di copertina, ma nei casi espressamente previsti dalla legge (art 130 L.A.) generalmente per opere collettive, può essere stabilito anche in maniera forfettaria. 
Nel primo caso l'editore dovrà rendicontare all'autore il numero di copie vendute, fatto questo non molto semplice da controllare. 
Nel secondo si ha invece una liquidazione forfettaria.