Il contratto di edizione

Cessione e prelazione

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Cessione e prelazione

Cessione del contratto

La L.A stabilisce il principio della incedibilità del contratto. 
Le eccezioni al principio generale sono rappresentate: 
1) da una espressa contraria pattuizione contenuta nel contratto di edizione che attribuisca questa facoltà all'editore. 
2) Dalla cessione dell'azienda da parte dell'editore. 
In quest'ultimo caso l'autore potrà opporvisi (rientrando così nella disciplina generale del codice civile art. 2558) solo se vi siano motivi più che giustificati di pregiudizio alla propria opera od alla propria immagine. 
Parte della dottrina ritiene poi sufficiente a legittimare la cessione dl contratto anche la cessione di un ramo di azienda.

Prelazione

E' possibile riservare all'editore, alla scadenza del contratto, undiritto di prelazione rispetto a qualsiasi contratto che comporti la cessione a terzi, da parte dell'autore, delle opere dallo stesso create, o la concessione di licenze per lo sfruttamento di uno od alcuni diritti di utilizzazione economica. La durata di questo diritto non potrà essere a tempo indeterminato e comporterà l'obbligo, per l'autore, di inviare, in lettera raccomandata, all'editore, le offerte che gli vengano presentate e di concludere con l'editore stesso i contratti proposti e alle stesse condizioni, nel caso in cui questo intenda esercitare la prelazione.