Il contratto di produzione discografica

Artisti ed interpreti

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Artisti ed interpreti: nozione, disciplina nazionale ed internazionale (artt. 80 e 82 LDA)

E' l'art. 80 della Legge 633/41 che, nella sua nuova formulazione, individua in via generale i soggetti a cui é attribuito tale status i quali, nell'ambito musicale, risultano essere i cantanti e/o musicisti che cantano-recitano/eseguono un'opera compresa nelle opere dell'ingegno. L'art. 82 risulta ora essere una specificazione dell'art. 80. Quanto detto dalla legge non esaurisce tuttavia, se non in piccola parte, le potenziali attività di un artista ed i riflessi giuridici ad esse conseguenti, dal che il regolamento delle stesse in via contrattuale risulta ben più articolato e complesso (si  pensi ad esempio a tutta l'attività diretta alla promozione). La legge nulla dice qualora l'attribuzione di "artista", per una medesima opera, competa ad una pluralità di soggetti, lasciando evidentemente all'autonomia delle parti interessate la regolamentazione dei vari rapporti 
costituentisi. 
Di assoluto rilievo é una recente normativa, il Decreto Legislativo 16 Novembre 1994, n. 685, che ha modificato sostanzialmente la disciplina dell'artista/esecutore rafforzandone in  modo assai notevole la posizione sotto il profilo legale. Diversamente da prima, infatti, ad esso  vengono attribuiti diritti esclusivi sulle proprie prestazioni e ciò indipendentemente dalla retribuzione eventualmente percepita per le prestazioni artistiche dal vivo. Allo stato attuale, quindi, i diritti che la legge attribuisce all'artista interprete esecutore sono sostanzialmente di tre tipi: 
- a) diritto morali; 
- b) diritti esclusivi di sfruttamento della "prestazione artistica"; 
- c) diritti economici (residuali) sullo sfruttamento della "prestazione artistica".

A) il diritto morale dell'artista consiste, in primo luogo, nella possibilità che lo stesso possa vietare la diffusione di proprie 
"prestazioni" che  siano lesive del suo onore o reputazione.  Secondariamente può intendersi quale diritto morale anche quello all'indicazione del nome (art. 83 LDA);

B) i diritti esclusivi di sfruttamento della "prestazione artistica", modellati alla guisa dei diritti di competenza dell'autore, possono così distinguersi: 
1) diritto di fissazione, 
2) diritto di riproduzione delle fissazioni, 
3) diritto di radiodiffusione e comunque di comunicazione al pubblico, 
4) diritto di distribuzione delle fissazioni  e di noleggio delle stesse;

C) dopo la riforma del 1994 solo un utilizzo della prestazione artistica é rimasto assoggettato al principio dell'equo compenso e cioè quello delle c.d. utilizzazioni secondarie del disco fonografico (artt. 73 e 73 bis LDA).

Durata 

Per quanto concerne la durata dei diritti in argomento, a parte i diritti morali, che oltre che indisponibili  risultano essere imprescrittibili, originariamente la L.D.A. prevedeva un periodo di tutela di venti anni. Recentemente, però, adeguandosi alla Direttiva Comunitaria n. 93/98/CEE del 29.10.93, il Legislatore italiano ha provveduto - a partire dal 28 giugno 
1995 -  prima con una serie di Decreti Legge (28.6 n. 254, 28.8 n. 356, 27.10 n. 442, 23.12 n. 544), poi con Legge 6 febbraio 1996, n. 52,  ad elevare la durata  a cinquant'anni, reimmettendo così sotto il "dominio" degli originari aventi diritto una moltitudine di opere ormai fuori tutela.

Disciplina internazionale 

La velocità di circolazione dei beni ed in particolare la facilità di trasmissione fruizione delle opere dell'ingegno - con speciale riguardo a quelle audiovisive - rende doveroso un accenno a quelle che sono le norme internazionali più rilevanti per un artista italiano.

Trattato di Roma 

In primo luogo va tenuta presente la "Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione" firmata a Roma  il 26.10.61 - c.d. Trattato di Roma - ratificata con la legge 22 novembre 1973, n. 866.

Sebbene  il Trattato di Roma abbia avuto in Italia, e specialmente verso gli artisti italiani, scarsa applicazione, pur tuttavia va evidenziata l'importanza delle disposizioni in esso contenute. In particolare si segnalano sia le definizioni contenute nell'art. 3 della Convenzione e rilevanti ai fini della tutela (artista interprete, produttore fonografico, fonogramma, etc...) sia il c.d. principio del "Trattamento nazionale" in virtù del quale ogni Stato contraente é tenuto ad applicare il trattamento nazionale all'artista originariamente non avente diritto, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 
- l'esecuzione avvenga in uno Stato contraente; 
- l'esecuzione sia registrata su un fonogramma tutelato ai sensi dell'art. 5 del Trattato; 
- l'esecuzione sia diffusa mediante un'emissione protetta a norma dell'art. 6 della Convenzione.
Di rilievo é poi la stessa legge di ratifica con la quale, per la prima volta, il Legislatore si occupa dell'equo compenso spettante all'artista interprete per le c.d. utilizzazioni secondarie del disco fonografico. Pare assurdo ma le disposizioni previste dal Trattato a favore degli artisti interpreti esecutori sono state sostanzialmente disattese da tutti 
i principali operatori del settore. A ben vedere, infatti, l'art. 7 attribuiva probabilmente sin da allora a tali soggetti non solo diritti economici ma veri e propri diritti esclusivi, anticipando così di ben venti anni quanto recentemente stabilito dal D. Lgs. 685/94.

Unione Europea 

Come facilmente ipotizzabile, il processo di integrazione comunitaria ha avuto dei riflessi anche sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In primo luogo va considerato l'intervento della Comunità a livello normativo che negli ultimi anni è stato quasi imponente e che  ha contribuito ad una fortissima omogeneizzazione delle diverse discipline degli stati membri:

- Direttiva Cee del Consiglio n. 92/100 del 19.11.92, concernente il diritto di noleggio, di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (G.U. n. L 346 del 27.11.92).

- Direttiva Cee del Consiglio n. 93/83 del 27.9.93 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'Autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.

- Direttiva 93/98 CEE del Consiglio, del 29.10.93, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

In secondo luogo va tenuta conto l'attività degli organi giurisdizionali della Comunità - Tribunale, Alta Corte - che, con la loro attività di interpretazione "autentica" del diritto comunitario, hanno contribuito e stanno contribuendo fortemente ad una ampia diffusione dello stesso non solo come sistema di norme specifiche ma, anche, come sistema di principi.

Concretamente, per quanto concerne il settore dei diritti connessi, rileva ampiamente nel senso predetto la Sentenza della Corte di Giustizia 20 ottobre 1993 - Phil Collins contro Imtrat Handelsgeselleschaft, con la quale la Corte ha stabilito: 
- Il diritto d'autore e i diritti connessi, che rientrano nel campo di  applicazione del trattato specialmente a motivo dei loro effetti sugli scambi intracomunitari  di beni e di servizi, sono necessariamente sottoposti al principio generale di non discriminazione a norma dell'art. 7 del Trattato  senza che a questo fine sia necessario ricollegarli agli artt. 30, 36, 59 e 66 del Trattato CE. 
- L'art. 7 del Trattato CE esige una perfetta uguaglianza  di trattamento tra le persone che si trovano in una situazione regolata dal diritto comunitario ed i cittadini  dello stato membro, e si oppone dunque, nella misura in cui si applica, a che uno stato membro conceda  un diritto esclusivo ai soli cittadini nazionali. 
- Il principio di non discriminazione ex art. 7 trattato CE può essere direttamente invocato avanti al giudice nazionale da un autore o da un artista di altro stato membro o dai loro aventi causa, per chiedere la protezione riservata agli autori ed agli artisti di questo stato.