Il contratto di produzione discografica

Corrispettivi, utilizzazione delle registrazioni, durata, diritti

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Corrispettivi dell'artista, termini dei pagamenti, inadempimenti

Corrispettivi dell'artista

A fronte di tutte le cessioni effettuate (diritti) e le attività prestate (prestazioni artistiche) l'artista vede attribuirsi normalmente una serie di compartecipazioni espresse in percentuale (royalties) differenziate in base al tipo di utilizzo che di volta in volta viene fatto della registrazione. 
All'artista, quindi, in via normale compete: 
- una royaltie su ogni supporto fonografico effettivamente venduto (LP, CD, MC) sia sul territorio nazionale che all'estero. Generalmente la royaltie viene calcolata sul prezzo netto di vendita al distributore e sul 90% dei supporti venduti (taluni contratti, particolarmente "capestro", prevedono che dalle royalties maturate siano dedotte alcune quote percentuali da imputarsi ai costi di confezionamento del prodotto finale). 
- una royaltie su ogni licenza d'uso concessa dalla Casa Discografica ad altra Casa Discografica (il caso più normale è che il brano sia richiesto per una compilation); 
- una royaltie su ogni licenza d'uso concessa dalla Casa Discografica per altre cause (spot pubblicitari, film. etc...); Normalmente le royalties di cui al secondo e terzo punto vengono calcolate previa deduzione di una quota fissa percentuale da parte della Casa Discografica per spese generali. Nonostante i diritti ceduti dall'artista durino 50 anni, l'obbligo della Casa Discografica di corrispondere le royalties previste è normalmente limitato ad un periodo molto più breve: tra i tre e i cinque anni. Frequentemente, nei contratti di portata più limitata (ad es. relativi ad un solo brano) si usa liquidare l'artista con una somma concordata forfetaria. In tal caso, infatti, la precarietà del rapporto non giustificherebbe il sistema di retribuzione mediante royalties (più diluito nel tempo e più dispendioso come rendicontazione). 

Termini e luoghi dei pagamenti - Contenuto del rendiconto e diritto di controllo sugli stessi

Generalmente il regolamento delle percentuali maturate dall'artista viene effettuato semestralmente. Spetta alla Casa Discografica trasmettere all'artista entro date da indicarsi (ad es. il 30/03 e il 30/09 di ogni anno) il rendiconto relativo al movimento delle vendite e delle licenze. In tale rendiconto dovranno figurare i quantitativi effettivamente venduti, i campioni, gli omaggi, i resi e quant'altro relativo al movimento dei supporti recanti le registrazioni dell'artista. Altresì è necessario che nel rendiconto vengano segnalate le eventuali licenze concesse o cessioni di master avvenute. Sempre in linea generale la maggioranza dei contratti prevede un breve lasso di tempo entro il quale l'Artista può opporre rilievi (normalmente 30/60 giorni). 

Inadempimenti dell'artista e conseguenze

Le parti possono disciplinare direttamente l'ipotesi di inadempimento mediante una clausola risolutiva espressa, evitando così il ricorso all'autorità giudiziaria per risolvere gli eventuali conflitti che possono sorgere tra di loro. 
Generalmente tale patto prevede che la parte adempiente possa, nel caso di inadempienza dell'altra, risolvere unilateralmente il contratto. Inoltre a carico del soggetto che non ottempera alle proprie obbligazioni sono per lo più previste penali di vario tipo (clausola penale). I contratti standard prevedono, per lo più, penali gravosissime e, spesso, ingiustificate solo a carico dell'artista.

Utilizzazione delle registrazioni da parte di terzi

Utilizzazione delle registrazioni da parte di terzi - Trasferimento a terzi dei diritti ceduti - Cessione del contratto (C.c. artt. 1406 e ss.; LDA art. 110)

Il contratto discografico prevede, per lo più, l'espresso consenso da parte dell'artista alla cessione del contratto. 
Ciò comporta la successione di un soggetto nella stessa posizione contrattuale del cedente e quindi, nel caso di specie, la sostituzione del referente contrattuale dell'artista. Il cessionario (colui che acquista la posizione contrattuale dall'originario contraente) non si sostituisce semplicemente nei meri diritti ed obblighi che derivano dal regolamento contrattuale (come nel caso di una licenza da parte della casa discografica ad un'altra), ma nell'intera posizione (il contratto viene ceduto in blocco). Proprio per l'importanza che riveste la controparte contrattuale è necessario, perché il contratto di cessione si perfezioni, l'incontro dei consensi del cedente (casa discografica), del cessionario (nuova casa discografica) e del ceduto (artista), a cui viene per lo più richiesta preventivamente. Pare utile ricordare che a norma dell'art. 110 della LDA i trasferimenti di diritti d'autore vanno provati per iscritto. Va da sé che ogni contratto discografico contenga già questa previsione. Va tenuto infatti presente che, alle volte, per la piccola casa discografica la cessione di un contratto di un artista emergente ad una Major (e cioè la cessione di un artista) può essere più remunerativo che non la produzione in proprio dell'artista stesso.

Durata del contratto

La lettura di un contratto discografico, sotto il profilo della durata, può porre taluni problemi, ciò anche tenendo conto della peculiarità dei diritti in esso disciplinati nonché della loro eterogeneità. Vi é infatti una durata relativa ad i diritti ceduti da parte dell'artista che può essere assoluta (cessione definitiva= 50 anni dall'anno successivo), salvo il diritto morale, ma può anche essere relativa (dopo 20 anni i diritti tornano all'artista). Vi é poi una durata, molto più breve - nella norma 3/5 anni - che riguarda il rapporto artistico e gli obblighi economici (esclusiva, opzione, royalties). 
Normalmente la cessione operata dagli Artisti é globale e definitiva mentre le obbligazioni economiche della Casa Discografica si esauriscono dopo i 3/5 anni dalla prima pubblicazione. 
La durata del contratto può essere ulteriormente subordinata, poi ad eventuali previsioni di opzioni e prelazioni a favore della Casa Discografica.
Diritto di opzione e di prelazione
La lettura di un contratto discografico, sotto il profilo della durata, può porre taluni problemi, ciò anche tenendo conto della peculiarità dei diritti in esso disciplinati nonché della loro eterogeneità. Vi é infatti una durata relativa ad i diritti ceduti da parte dell'artista che può essere assoluta (cessione definitiva= 50 anni dall'anno successivo), salvo il diritto morale, ma può anche essere relativa (dopo 20 anni i diritti tornano all'artista). Vi é poi una durata, molto più breve - nella norma 3/5 anni - che riguarda il rapporto artistico e gli obblighi economici (esclusiva, opzione, royalties). 
Normalmente la cessione operata dagli Artisti é globale e definitiva mentre le obbligazioni economiche della Casa Discografica si esauriscono dopo i 3/5 anni dalla prima pubblicazione. 
La durata del contratto può essere ulteriormente subordinata, poi ad eventuali previsioni di opzioni e prelazioni a favore della Casa Discografica.

Diritto di opzione e di prelazione - Recesso

Diritto di opzione (C.c. art. 1331) 

L'opzione, tecnicamente, é un vero e proprio contratto il cui contenuto é una proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) a stipulare un altro contratto. Il proponente, nel nostro caso l'artista, resta vincolato alla propria dichiarazione (in tal senso si parla di proposta irrevocabile) mentre l'opzionario (la casa discografica) é libero di accettare o meno la proposta. 
Sostanziale è quindi verificare: 
1) la durata dell'opzione; 
2) il termine che ha la casa discografica per accettare la proposta; 
3) le modalità di adesione alla proposta che spettano alla casa discografica. Nella prassi, tuttavia, i contratti disciplinano già preventivamente i punti sopra elencati  lasciando, nella sostanza, alla sola Casa Discografica  il potere esclusivo ed insindacabile di attivare o meno l'opzione. 
Dall'opzione, quindi, deriva il diritto della Casa Discografica di concludere il contratto con la sua sola dichiarazione di accettazione, mentre l'artista resta vincolato e non può più interferire sulla conclusione del contratto, che dipende esclusivamente dalla Casa Discografica. 

Diritto di prelazione

Mentre il diritto d'opzione consiste nella facoltà, da parte della casa discografica, di prolungare la durata del contratto in vigore, al limite anche a condizioni leggermente diverse ma già previste, il diritto di prelazione concerne le eventuali proposte che l'artista potrebbe ricevere da terzi in un momento successivo alla scadenza del contratto in corso. In sostanza il diritto consiste  nel fatto che l'artista, prima di poter contrattare liberamente con qualcun altro le proprie prestazioni, deve sottoporre la nuova proposta contrattuale alla precedente casa discografica la quale, se vuole, può farla propria obbligando così l'artista a ricontrattare con lei. 
Questo tipo di clausole è, per certi versi, assai insidioso. In primo luogo non è mai troppo indicato chiaramente quando scade il diritto a favore della casa discografica. Secondariamente  possono trovarsi formule - ancora più pericolose - che, pur prevedendo a carico della casa discografica un termine relativamente breve per l'esercizio del diritto di prelazione, subordinano il decorrere di detto termine ad attività formali dell'artista, senza l'esecuzione delle quali, in sostanza, il diritto di prelazione non scade mai!!!

Recesso dal contratto

Nella norma  non è data la possibilità all'artista di recedere dal contratto, pena l'addebito di penali molto elevate. 
Viceversa é prevista frequentemente la possibilità che la Casa Discografica possa "disimpegnarsi" in modo agevole. Non di  rado tale possibilità viene collegata  alle vendite effettuate dall'artista o a condizioni tali per cui si rientra, di fatto, in una facoltà della Casa Discografica.