Il diritto d'autore

Definizioni, fonti legislative, elementi fondamentali
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1. Definizione

Il diritto d'autore ha ad oggetto le opere dell'ingegno di carattere creativo (1).
Il titolo originario dell'acquisto del diritto è la creazione dell'opera quale espressione del lavoro intellettuale
(2).
Opere dell'ingegno sono quelle elencate tassativamente nell'art. 1 L.a. (3).
La creatività si concretizza nella "originalità" e cioè in una elaborazione personale che consista in una rappresentazione individuale non determinata nel contenuto nè banale e ovvia.
La novità del carattere creativo deve essere intesa in senso sia oggettivo che soggettivo. In materia di musica leggera si è applicato questo duplice criterio in riferimento alle cosiddette coincidenze fortuite. Questo, in quanto la creazione in senso soggettivo non sarebbe sufficiente per delimitare l'originalita' dell'opera, per cui la novita' emergera' dall'aspetto oggettivo (4).

2.Fonti

- CONVENZIONI INTERNAZIONALI
La prima da ricordare, in ordine cronologico è la CONVENZIONE DI BERNA entrata in vigore il 5 dicembre 1887. Il 26 giugno 1948 seguì la revisione di Bruxelles. L'ultima revisione è avvenuta con l'atto di Parigi del 24/7/71 reso esecutivo in Italia con Legge 20/6/78 n.399, applicabile dal 14/11/79 il cui testo è quello attualmente in vigore e a cui aderisce l'Italia.
Principio fondamentale introdotto dalla Convenzione è quello di assimilazione: ogni cittadino di un paese aderente godra' della protezione ivi assicurata ai propri cittadini. Tuttavia per proteggere gli autori in quei paesi in cui la tutela e' poco soddisfacente , vi e' una protezione minima garantita: 1) esonero da ogni formalita'; 2) durata minima della protezione: 50 anni dalla morte dell'autore; 3) rispetto in ogni caso del diritto morale (paternita' ed integrita' dell'opera).
La CONVENZIONE UNIVERSALE DEL DIRITTO D'AUTORE ratificata il 16 settembre 1955 è divenuta esecutiva in Italia con la Legge 19 luglio 1956 n.923, revisionata con l'atto di Parigi del 71 reso esecutivo in Italia con Legge 16/5/77 n.306 applicabile dal 25/1/80, per uniformare con dei criteri minimi la normativa degli Stati Uniti e quelli aderenti all'Unione di Berna. (simbolo C piu' anno di prima pubblicazione).
La CONVENZIONE INTERNAZIONALE di Roma, ratificata dall'Italia il 22 novembre 1973 con Legge 866 ed entrata in vigore l'8/4/75 per gli artisti interpreti ed esecutori.
La CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI GINEVRA resa esecutiva in Italia con Legge 5/5/76 n.404 ed entrata in vigore il 24 marzo 1977, che ha per scopo la repressione della pirateria. 
- ORDINAMENTO INTERNO ITALIANO
Legge diritto d'Autore del 22 aprile 1941 n.633, e successive modifiche, attualmente in vigore e relativo regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 18 maggio 1942 n.1369.
Libro quinto titolo nono, capo primo del codice civile, artt.dal 2575 al 2583.
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991 recepita in Italia con D.Lgs.518/92, in materia di software, che ha novellato per la prima volta la legge nazionale sul diritto d'autore.
Direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992 recepita in Italia con D.Lgs. 685/94, ha innovato introducendo alcuni diritti esclusivi a favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore (distribuzione, noleggio, prestito).
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993, recepita in Italia con D.lgs. 581/96, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.
Direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Quest'ultima direttiva e' ancora parzialmente da recepire. Di recente emanazione e' la cosiddetta Legge comunitaria n°52 del 6-2-96 la quale contiene in parte norme dirette al recepimento della direttiva sulla armonizzazione della durata ed in parte delega al governo per la definizione di questa normativa e di quella da emanare per la direttiva sulla radiodiffusione via satellite e via cavo.
Si sono modificati gli articoli della L.A. aggiungendo tra i mezzi di diffusione la comunicazione via satellite e la ritrasmissione via cavo, gli artt. 16 L.A., 61 primo comma n°3, 61 secondo comma, 73 primo comma, 80 comma secondo lettera c), 84 secondo comma, 180 primo comma, si è introdotto l'art.16 bis L.A. introducendo la definizione di satellite e comunicazioni via cavo; l'art 46 bis, che introduce un equo compenso a carico del produttore a favore del cessionario di diritto di diffusione di opere cinematografiche e audiovisive; l'art. 85 bis che attribuisce ai detentori di diritti connessi il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo; l'art. 110 bis, autorizzazione alla ritrasmissione via cavo; 180 bis diritto di autorizzazione tramite Siae.
Per diritti sorti per contratti anteriori all'1-1-95, si applicano le disposizioni precedenti all'entrata in vigore del decreto. Per quelli in vigore all'1-1-95 si applicano le disposizioni del decreto a partire dall'1-1-2000 se scadono oltre questa data.

3.Principi generali

Il diritto d'autore comporta la tutela di un bene immateriale quale l'opera dell'ingegno, espresso in un "corpo materiale". Il nostro ordinamento, a differenza di altri quale quello Statunitense che individua la tutela solo per l'aspetto patrimoniale, segue una teoria dualistica che considera e disciplina diversamente il diritto morale e quello patrimoniale. Il legislatore italiano tutela una idea che si materializza in un "corpo meccanico". L'idea deve contenere un valore espressivo proprio e non consistere in una semplice trasmissione dell'informazione e al tempo stesso deve esistere il risultato dell'attività.
Il diritto patrimoniale - artt.da 12 a 19 L.A. - (5) si concretizza nel diritto di utilizzazione economica.
Il diritto morale - artt.da 20 a 24 L.A. - (6) consiste nella tutela degli interessi morali dell'opera come creata dall'artista.
Il diritto d'autore appartiene al soggetto che esplica una attività di lavoro intellettuale che si manifesta nella creazione di un'opera.
Autore è considerato colui che è indicato come tale nelle forme d'uso, salvo prova contraria.
Anche al minore spetta la qualità d'autore anche se la capacità di agire autonomamente si acquista al compimento dei 16 anni di età. Perciò, l'autore minore di sedici anni, per disporre dei diritti sull'opera da lui creata, sarà sostituto dai soggetti che ne hanno la rappresentanza. Per l'iscrizione alla S.I.A.E. la domanda dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante.
Al compimento dei sedici anni il rapporto si istituirà direttamente con l'autore.