Il diritto d'autore

Diritto morale

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DIRITTO MORALE

DEFINIZIONE

Il diritto morale attiene al legame ideale tra la persona e la sua opera ed ha una funzione protettiva di tale legame. Svolge una funzione di tutela della paternità intellettuale. Il diritto morale d'autore è un diritto della personalità che trova il suo titolo specifico nella creazione dell'opera creata e in essa trova il suo oggetto.
L'opera creata è intesa come bene personale indissolubilmente legato alla persona dell'autore.

NORME APPLICABILI

Il codice civile dedica alla tutela del diritto d'autore gli artt. dal 2575 al 2583. Specificamente al diritto morale sono applicabili gli artt.2575, che individua l'oggetto del diritto; 2576, che individua l'acquisto del diritto; 2577, (7) che individua il contenuto del diritto e gli elementi di paternità dell'opera; 2579 (8) che prevede la tutela dell'onore e della reputazione degli interpreti ed esecutori; 2580 (9) individua i soggetti titolari del diritto; 2582, (10) diritto del ritiro dell'opera dal commercio per gravi questioni morali; 2583, (11) norma di rinvio alla legge speciale.
La legge 633 del 22/4/41 dedica alla protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalitàdell'autore la sezione seconda del capo terzo e più esattamente gli artt.dal 20 al 24 tutte norme sulle quali si rinvia alla specifica sezione.

CARATTERI

I diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore sono:
a) Inalienabilità.
 L'art.20 della L.A.sottolinea il rapporto indissolubile sul piano spirituale tra l'opera e la persona dell'autore. Si possono cedere i diritti di utilizzazione economica dell'opera pur restando titolari del diritto morale.
L'art.21 L.A. stabilisce che nonostante qualunque patto contrario, l'autore dell'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelare il proprio nome.
L'art.22 L.A.stabilisce espressamente l'inalienabilità del diritto morale. Unica deroga è quella prevista dall'art.22 secondo comma L.A. che ammette la cessione contrattuale del diritto di modificare l'opera.In questo caso l'autore non è più ammesso ad agire per impedire l'esecuzione dell'opera o chiederne la sua soppressione.
Interessante a questo proposito sono le pronunce della giurisprudenza .
Tribunale di Milano 13/12/84 stabilisce che: "Il divieto di alienazione del diritto morale, posto dall'art.22 L.A. persegue una finalità di indole pubblicistica consistente nella garanzia della paternità dell'opera e della sua integrità pertanto ogni rinuncia al diritto morale deve essere interpretata restrittivamente ed è vincolante soltanto tra le parti del negozio di rinuncia".
Pretura di Roma 12 giugno 1989 in una causa intentata dal regista Verdone contro la Scena Film Production stabilisce "ammissibile la rinuncia da parte dell'autore al proprio diritto morale,sotto il profilo della limitazione convenzionale ad una particolare e circoscritta forma di tutela".
Sempre la Pretura di Roma nella stessa vertenza stabilisce "dal generale principio della indisponibilità ed inalienabilità dei beni immateriali dell'onore e della reputazione, quali diritti della personalità, non deriva l'assoluta irrinunciabilità del diritto morale d'autore; è da ritenersi pertanto ammissibile una rinunzia a tutte o particolari modalità di esercizio del diritto morale.
b)Irrinunciabilità.
 La semplice rinunzia del diritto, fatto che di per sè non comporta l'acquisto da parte di altri del diritto rinunciato, è invalida.
c)Autonomia.
Il diritto morale d'autore è indipendente rispetto alla libera disponibilità dei diritti patrimoniali. Tant'è che anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica, l'autore può richiedere ai sensi dell'art.142 L.A. il ritiro dell'opera dal commercio quando concorranno gravi ragioni morali, intese queste ultime nel significato più ampio comprendente motivi sia di ordine etico che intellettuale politico e religioso.
d)Imprescrittibilità.
 La tutela del diritto morale d'autore, essendo questo indisponibile, è sempre esercitabile ex art.2934 c.c. senza limiti di tempo.

DURATA

Altra caratteristica del diritto morale d'autore è rappresentata dalla perpetuità.
L'unico diritto che si estingue con la morte dell'autore è quello rappresentato dal ritiro dell'opera dal commercio ai sensi dell'art.142 L.A.. Alla morte dell'autore si estingue il diritto di quest'ultimo al rispetto della propria personalità attraverso il rispetto delle opere da lui create, nasce un diritto alla tutela della personalità morale dei congiunti. Il rapporto che si tutela diviene quello congiunti-defunto. Gli eredi possono esercitare ai sensi dell'art.23 L.A. i diritti previsti dall'art.20 L.A.e cioè il diritto di paternità e integrità dell'opera, anche singolarmente.
Importante è sottolineare che i congiunti non sono successori a causa di morte per le facoltà a contenuto non patrimoniale in quanto indissolubile è il legame tra l'autore e il diritto morale a questi relativo. Tant'è che se l'autore ha autorizzato in vita la pubblicazione dell'opera postuma gli eredi non possono revocare il consenso.

OGGETTO

a) Diritto di paternità.
Consiste nel diritto dell'autore alla rivendicazione della paternità dell'opera. E' comunque nullo il patto con cui l'autore accetta che l'opera venga pubblicata a nome di un terzo. In esso si ricomprendono varie ipotesi.
Diritto di identificazione. L'autore può decidere se restare anonimo o identificarsi in un segno distintivo che può consistere nel proprio nome o in uno pseudonimo con l'unico limite del non uso di un nome altrui o gi usato da altri. L'autore può opporsi ad ogni utilizzazione della sua opera che se ne discosti.
Diritto di rivelazione. Art.21 L.A. Cos come l'autore ha diritto di restare anonimo allo stesso modo può decidere in qualunque momento di rivelare la propria identità. Non è ammissibile l'opposto e cioè che una volta rivelatosi il nome dell'autore venga eliminato o sostituito da uno pseudonimo.
Diritto di rivendicazione. Consiste nel diritto dell'autore a impedire che altri si qualifichi come autore della propria opera. Nell'ipotesi si ricomprende anche il coautore che si spacci come autore esclusivo.
b) Diritto integrità dell'opera.

L'autore ha diritto ad opporsi a quelle modifiche della sua opera che siano pregiudizievoli al suo onore o alla sua reputazione. In questi concetti rientrano in senso ampio tutti gli interessi spirituali e quelli relativi alla sua personalità psichica ed intellettuale. La gravità del pregiudizio discende direttamente dalle condizioni previste nell'art.20 L.A.
Occorre tuttavia riferirsi caso per caso per individuare i parametri applicabili. Ancora, è possibile che si presentino situazioni lesive senza che vi sia una vera e propria modificazione dell'opera in sè. Attuale è la problematica relativa all'interruzione pubblicitaria con messaggi promozionali, di film.
Il Tribunale di Roma 30/5/84 ha stabilito: "l'inserzione di messaggi pubblicitari nel corso della trasmissione televisiva di un'opera cinematografica è suscettibile di ledere il diritto morale dell'autore qualora, tenuto conto delle qualità e della natura del film, del momento, della frequenza e della durata delle interruzioni, esse costituiscono un atto in danno dell'opera, nella fattispecie si è ritenuto che otto interruzioni per pubblicizzare sessantasei prodotti per una durata complessiva di circa mezz'ora costituissero una frammentazione, una disgregazione, uno svilimento del film "Serafino" di Pietro Germi, trasformato in mero veicolo pubblicitario."
Interventi lesivi sull'opera senza che questa venga modificata deformata o mutilata si possono ricondurre ai casi in cui l'impiego dell'opera ne falsi il suo carattere e il significato nel giudizio del pubblico.
c) Diritto al ritiro dell'opera dal commercio; 
cosiddetto diritto di pentimento. Art.142 L.A.Il diritto al ritiro è personalissimo e viene meno con la morte dell'autore. Si tratta di una facoltà di recesso dal contratto di cessione dei diritti patrimoniali sull'opera, avente carattere unilaterale legata a motivi di coscienza. L'autore per gravi ragioni morali può ottenere il ritiro dell'opera dal commercio, salvo indennizzo. Il risarcimento previsto nei confronti dal cessionario dell'opera rappresenta un correttivo alla eccezionalità della facoltà attribuita all'autore. Il pagamento dell'indennità è il presupposto affinché l'autorità giudiziaria ordini la cessazione dell'utilizzo dell'opera stessa. Per le opere create in comunione è necessario il consenso unanime degli autori. Diversamente occorre l'intervento di una decisione giudiziaria. L'autore potrà chiedere il ritiro sia delle opere pubblicate che di quelle non ancora pubblicate.

TUTELA

Si ha violazione del diritto d'autore quando vengono posti in essere atti pregiudizievoli del diritto dell'autore da questo non autorizzati. La violazione del diritto morale di paternità da luogo a plagio. Per verificarne l'esistenza occorre mettere a confronto le opere per riscontrare una analoga individualità rappresentativa.
L'art.169 L.A. prevede che "l'azione a difesa della paternità dell'opera può dare luogo alla sanzione della rimozione o distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o ad altri mezzi di pubblicità." L'art.170 L.A. prevede che "l'azione a difesa integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato mutilato o comunque modificato dell'opera solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o distruzione." Si può agire anche per il risarcimento del danno ex art.2059 c.c. Il danno esclusivamente morale può venire risarcito solo quando l'illecito costituisce anche reato.