Il diritto d'autore

Diritto patrimoniale: definizione, norme applicabili, oggetto

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Diritto patrimoniale: definizione, norme applicabili, oggetto

1. Definizione 

Il diritto d'autore comprende una serie di facoltà di carattere patrimoniale che si aggiungono a quelle di carattere personale di cui si è parlato in rapporto all'opera dell'ingegno. Queste facoltà sono denominate dalla L.A. "diritti esclusivi di utilizzazione economica". Ciò significa che l'autore può utilizzare l'opera e le sue singole parti in ogni sua forma e modo, con qualsiasi mezzo l'opera venga comunicata al pubblico,escludendo ogni altro dall'utilizzazione stessa, in forma diretta o indiretta,in particolare dal godimento dei benefici economici derivanti dal suo sfruttamento.

2. Norme applicabili 

Il codice civile dedica ai diritti di utilizzazione economica il comma primo dell'art.2577 che ne determina il contenuto, nonchè l'art.2581 relativo alle modalità di trasferimento del diritto stesso. Tuttavia il nucleo più rilevante di norme contenuto nella legge 633 del 22 aprile 1941 edica al diritto di utilizzazione economica la sezione prima del capo terzo e più precisamente gli artt. dal 12 al 19 compresi, relativi alla tutela della utilizzazione economica dell'opera.

3. Oggetto 

3.1) Diritto di prima pubblicazione o di inedito. 
Il diritto patrimoniale d'autore,come disciplinato negli artt.dal 12 al 19 L.A., è costituito da distinte facoltà che sono tutte ricomprese in esso e che vengono definite "diritti esclusivi". Queste facoltà, così come elencate dalla legge rivestono una funzione meramente esemplificativa, non escludendosi quindi altri modi di utilizzazione economica dell'opera. Tuttavia è opportuno, prima di analizzare i singoli casi previsti dalla legge, partire dall'individuazione di ciò che all'art.12, L.A. viene definito: "Diritto di pubblicazione". 
La pubblicazione è l'atto mediante il quale l'opera esce dalla sfera privata e segreta dell'autore per prendere vita nel mondo esterno. E' l'atto mediante il quale l'autore destina il risultato della sua attività creativa al godimento e all'esame del pubblico. Il diritto di pubblicazione, per la sua collocazione nel capo terzo della legge è riconosciuto come diritto patrimoniale, tuttavia esso coinvolge anche interessi di carattere morale e per questo è più giusto porlo in una posizione intermedia. Vediamo i motivi di questa affermazione. L'art.12 della L.A. stabilisce al comma terzo "è considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione". Poichè una volta pubblicata, l'opera, diviene parte del patrimonio culturale collettivo la legge assicura una tutela esclusiva all'autore, il quale può agire impedendo a chiunque di pubblicare l'opera contro il proprio parere. Si deve ritenere applicabile al diritto di pubblicazione il requisito della intrasferibilità, tipico del diritto morale. 
Se il primo comma dell'art.12 L.A. stabilisce che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, il secondo comma, quindi una norma distinta, stabilisce "ha anche il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera", distinguendo dunque le due situazioni. Da ciò ne deriva anche la nullità dei contratti con cui l'autore si obblighi nei confronti di terzi a non pubblicare l'opera. Non è ammessa la rinuncia all'esercizio della libertà di scelta nell'esercizio del diritto e questo in quanto si farebbe dipendere dalla volontà di un soggetto estraneo alla creazione dell'opera il fatto della mancata comunicazione alla collettività del pensiero dell'autore. E' ammissibile, al contrario, la conclusione di un contratto con cui si autorizzi un terzo alla pubblicazione dell'opera. In questo caso il rapporto è regolato dalle norme sui contratti e l'autore non può recedere senza un giustificato motivo. 
Potrà recedere alle condizioni di cui all'art.142 L.A.(vd.) Nel diritto d'inedito vanno quindi individuati un aspetto positivo, rappresentato dalla facoltà esclusiva di pubblicare l'opera, ed un aspetto negativo rappresentato dalla facoltà ad opporsi a che altri la pubblichino senza un espresso consenso dell'autore. 
3.2) Diritti esclusivi. 
- Diritto di riproduzione- 
L'art.13 L.A. individua la facoltà di riproduzione dell'opera. Con essa si intende la ripetizione o ripresentazione dell'opera in qualsiasi forma appropriata. Più strettamente, si intende per riproduzione quella per cui l'opera già esistente in un supporto materiale (ad es. il manoscritto), viene fissata in modo stabile su di un oggetto materiale attraverso procedimenti i più idonei possibili a rifletterla esattamente nella sua concezione ed espressione. 
E' ammessa la riproduzione con qualsiasi mezzo voluto dall'autore (l'indicazione della copiatura a mano, stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia sono puramente esemplificativi) e anche soltanto parziale (vd.art 19 L.A.). Sempre l'art.19 stabilisce l'indipendenza dei diritti esclusivi fra loro; il diritto di rappresentazione è pienamente indipendente dal diritto di pubblicazione come da quello di messa in commercio. E' stata considerata abusiva utilizzazione economica la riproduzione a stampa di un'opera d'arte figurativa fatta dal committente che avesse ottenuto il diritto di prima pubblicazione ma non quello espresso di riproduzione (nel caso concreto l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio di Siena della contrada Capitana dell'Onda). 
Ancora, si ammette la riproduzione libera nel campo delle opere d'arte figurative solo nell'ipotesi di riproduzione parziale, nei limiti fissati per fini di critica o di insegnamento. Diversamente si entra in concorrenza con il diritto di utilizzazione esclusiva dell'opera da parte dell'autore. E' stata recentemente considerata illecita attività di fotocopie integrali di opere a stampa in quanto esse rappresentano un mezzo di riproduzione che crea risultati idonei allo spaccio ed alla diffusione generalizzata nel pubblico e che rappresenta un pericolo per il normale sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica dei legittimi titolari.
- Diritto di trascrizione - 
Disciplinato dall'art.14 L.A.,consiste nel diritto di fissare le opere orali su di un supporto materiale. Secondo alcuni andrebbe ricompreso nel diritto di riproduzione di cui rappresenterebbe semplice conferma; secondo altri sarebbe una disposizione espressa per le opere orali in quanto queste non potrebbero rientrare nel diritto di riproduzione. 
- Diritti di esecuzione rappresentazione o recitazione in pubblico - 
L'esecuzione musicale, con o senza testo, si caratterizza perché si realizza senza rappresentazione scenica. La rappresentazione si realizza mediante azione scenica di persone o di marionette. La recitazione si caratterizza attraverso la dizione a memoria o mediante lettura, di un'opera letteraria priva di azione scenica. 
Anche la proiezione al pubblico rientra nel genere comunicazioni. Nell'ipotesi di opera complessa come quella cinematografica, pur non essendo nella facoltà dei compositori la colonna sonora autorizzare espressamente la diffusione al pubblico, questi hanno diritto di pretendere un compenso separato. L'esecuzione è considerata pubblica quando esula dalla cerchia ristretta della famiglia, del convitto, della scuola, del ricovero e non è a scopo di lucro. Per famiglia si deve intendere in senso lato quella riguardante anche i congiunti non conviventi oltre ai domestici. 
Si deve considerare non pubblica, l'esecuzione che sia posta in essere in locali di privata dimora. Al contrario l'esecuzione posta in essere in locali non privati anche se alla presenza di amici non deve considerarsi tale. I convitti o l'istituto di ricovero devono essere considerati in senso ampio, l'importante è che gli ospiti svolgano una vita uniforme e collettiva. Per le scuole non si può distinguere tra scuola pubblica o privata. L'assenza del lucro permette la comunicazione nei luoghi sopra ricordati anche senza l'autorizzazione dell'autore. Infine, per quanto riguarda i juke-box, occorre ritenere che si abbia comunicazione pubblica anche in questo caso e che quindi sia necessaria la autorizzazione dell'autore. 
- Diritto di diffusione - 
L'art. 16 L.A. parla di diffusione immateriale a distanza. Diffusione attraverso telegrafo, telefono, radio, televisione. Immateriale in quanto ha luogo attraverso trasmissione su onde. A distanza in quanto l'espressione dell'opera viene comunicata ad un pubblico non presente. Si parla di radiodiffusione per la diffusione di suoni; televisione per la diffusione di immagini e suoni. Nel nostro paese il sistema radiotelevisivo sta subendo forti mutamenti in seguito alla concessione da parte dello Stato di spazi ad emittenti private. Cio' che resta primario è la possibilità di esprimere liberamente la propria forma artistica di comunicazione senza che su questa possano intervenire fenomeni di controllo o di censura. 
E' importante risottolinerare un concetto chiave relativo a questi diritti esclusivi, e cioè la loro indipendenza gli uni dagli altri. Ciò significa che l'autorizzazione alla pubblica esecuzione dell'opera non comprende in sè anche l'autorizzazione alla diffusione a distanza. Per ogni singolo diritto esclusivo occorre una specifica autorizzazione dell'autore. Una eccezione è rappresentata nel nostro paese dall'art.51 L.A. e seguenti, i quali prevedono esclusivamente per il servizio pubblico di radiodiffusione la possibilità di trasmettere opere, non inedite, senza l'autorizzazione dell'autore, e questo per finalità di carattere culturale, pur garantendo all'autore stesso un diritto al compenso. 
Importante sottolineare a questo fine "l'art.52 L.A., non richiede il consenso dell'autore per la radiodiffusione delle opere nuove per le quali egli conserva solo il diritto al compenso, poichè tale norma ha carattere eccezionale in relazione alla natura e ai fini della radiodiffusione come servizio riservato allo Stato che l'esercita direttamente o per mezzo di concessioni onde l'inammissibilità della estensione del regolamento eccezionale dell'art.52 alle emittenti che non sono concessionari di servizi pubblicizza sono soggette ad autorizzazione ed hanno quindi carattere privato."
Altra distinzione essenziale è quella tra diritto di riproduzione (su nastri o dischi) e diritto di diffusione a distanza. Il diritto di riprodurre l'opera su supporti quali disco, nastro o filo autonomo rispetto al diritto di diffusione. Perciò l'Ente di radiodiffusione potrà registrare su disco o nastro metallico l'opera al fine della radiodiffusione differita, ma dovrà distruggere la registrazione stessa una volta utilizzata. Si tratta delle cosiddette registrazioni effimere che tutelano la legittima aspettativa dell'autore al guadagno e alla commercializzazione dell'opera stessa. 
Una forma particolare di diritto di riproduzione è rappresentata dal diritto di registrazione meccanica ed elettronica dell'opera. Oltre ai diritti patrimoniali entra in campo anche il diritto morale come forma specifica di tutela della personalità dell'autore nella realizzazione o utilizzazione del disco. Altro elemento di tutela è rappresentato dalla messa in circolazione del disco fonografico con l'indicazione stabile del titolo dell'opera, del nome dell'autore, dell'interprete esecutore e della data di fabbricazione del disco. In tema di ritrasmissione si deve sottolineare al necessità di una nuova autorizzazione dell'autore nel caso in cui attraverso ripetitori l'opera venga trasmessa da un organismo diverso rispetto a quello a cui originariamente era stata concessa l'autorizzazione e in un ambito diverso ( ad esempio in un altro paese.) 
- Diritto di distribuzione - 
Disciplinato dall'art.17 L.A. ha come oggetto la messa in circolazione, in commercio nonché a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell'opera. Diritto autonomo anch'esso che presuppone generalmente l'esercizio del diritto di pubblicazione o di riproduzione. Non è ricompreso nell'ambito del diritto esclusivo la consegna gratuita di opere effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o a fini di ricerca scientifica. 
- Diritto di traduzione - 
Importante facoltà che consente la diffusione dell'opera oltre i confini del paese di origine. Al traduttore spettano tutte le facoltà esclusive che possono esercitarsi in relazione alla traduzione stessa, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originaria. La traduzione dovrà avere, ai fini della protezione del diritto d'autore, elementi propri di creatività. 
- Diritto di elaborazione e diritto di modificazione - 
Per elaborazione deve intendersi il ricavare da un'opera originaria un'altra opera la quale abbia tuttavia caratteristiche di originalità essa stessa. L'elaborazione fa sorgere una nuova opera. E' una facoltà esclusiva dell'autore dell'opera originaria e perciò è necessario il suo consenso. 
L'elaborazione può svilupparsi a catena o parallelamente. Nel caso di elaborazione a catena il consenso di tutti gli autori a partire dall'originario sarà necessario quando l'elaborazione successiva incida direttamente nella sfera delle altre. Si pensi al caso in cui si riconobbe la facoltà degli eredi dell'autore dell'opera originaria ad opporsi alla diffusione di un film tratto da un'opera lirica a sua volta tratta dal dramma originario. L'elaborazione sarà parallela nel caso in cui più opere facciano riferimento ad un'opera originaria ma non siano fra loro in rapporto. Infine ricordiamo come non sia forma di elaborazione la parodia, la quale rappresenta un lavoro ed un genere letterario a sè stante. 
L'ultimo comma dell'art.18 L.A. prevede il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione elemento questo che va al di là della tutela patrimoniale. L'autore può opporsi alle modifiche apportate all'opera senza il proprio consenso, ma non potrà farlo se ha concesso l'autorizzazione, salva la tutela di carattere morale. 
- Diritto esclusivo di noleggio - 
Disciplinato dal nuovo art.18 bis, consiste nel diritto esclusivo dell'autore di autorizzare la cessione in uso dell'opera, o di copie della stessa, per un periodo limitato di tempo e a scopo di lucro. Il diritto in oggetto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dell'opera. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio a terzi, conserva il diritto ad ottenere un'equa remunerazione. 
- Limiti alle facoltà esclusive - 
Anche nel nostro ordinamento esistono limiti al diritto d'autore i quali colpiscono esclusivamente i diritti patrimoniali e non quelli morali. Il diritto di paternità dell'opera è sempre salvo, così il diritto di inedito. La libera utilizzazione riguarda le riproduzioni per copie, solo per uso personale e non multipla e in ogni caso esclusivamente per scopi di critica, discussione, insegnamento. Ammessa la riproduzione anche nel caso di uso pubblico. Sono ammesse citazioni nelle procedure giudiziarie o amministrative, di opere scientifiche, di brani utilizzati per pubblici dibattiti. Le antologie scolastiche, dove la riproduzione è per limitata quantitativamente, gli articoli di carattere economico, politico o religioso già pubblicati su riviste e giornali.