Enpals

La previdenza a favore dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall’ENPALS (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo); si tratta di un fondo pensionistico sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS.
I lavoratori che operano nel campo dello spettacolo sono suddivisi in tre gruppi:<br>
GRUPPO A: lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Vi rientrano i cantanti e i musicisti di musica leggera, orchestrali, disc jockey ,tecnici del montaggio, del suono, ecc..<br>
GRUPPO B: lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento A.<br>
GRUPPO C: lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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La giurisprudenza fornisce una nozione dei lavoratori dello spettacolo: sono tali i soggetti che pongono in essere manifestazioni volte alla rappresentazione di un testo letterario o musicale con personale abilità degli interpreti, allo scopo di procurare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori.
Nel settore dello spettacolo le prestazioni possono essere svolte sia in forma subordinata che in forma autonoma.
Chi esegue ed interpreta uno spettacolo fornisce una prestazione di lavoro subordinato quando mette a disposizione dell’imprenditore le proprio energie lavorative. Questo determina un’attività soggetta alle direttive dell’imprenditore dal punto di vista organizzativo e disciplinare. Assume le caratteristiche del lavoro autonomo quando l’attività è svolta in totale autonomia organizzativa ed operativa, senza vincoli di orario e con pagamento delle prestazioni tramite fattura (necessita la partita IVA).
In relazione si può avere una prestazione di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in entrambi i casi sussiste l’obbligo di iscrizione all’ENPALS.

La denuncia di iscrizione all’ENPALS deve essere presentata dal locale organizzatore o dalla formazione artistica entro 5 giorni dalla conclusione dei contratti e comunque non oltre il quinto giorno dalla data di inizio dell’attività, intendendosi per tale anche il periodo di sole prove dello spettacolo. In caso di inosservanza sono applicabili sanzioni di natura amministrativa.
Tutte le variazioni che dovessero intervenire rispetto ai dati della denuncia iniziale (licenziamenti, nuove assunzioni, modifica dei contenuti dei contratti, ecc.) debbono essere portate a conoscenza dell’ente entro 5 giorni dal loro verificarsi; anche in questo caso è prevista una sanzione amministrativa in caso di inosservanza di tali adempimenti.
E’ altresì previsto l’obbligo di denunciare all’Ente, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali sospensioni, variazioni o cessazioni dell’attività.
In caso di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all’ENPALS delle denunce contributive mensili e trimestrali dei lavoratori occupati si applicano specifiche sanzioni.
I lavoratori del gruppo A per essere ingaggiati devono trovarsi in possesso del certificato di agibilità, previsto dall’art. 10 del d.l.c.p.s. 16/7/47 n. 708 (estratto della denuncia presentata all’ENPALS).
Il certificato di agibilità, che deve essere richiesto all’ENPALS, condiziona il rilascio del nullaosta di agibilità ministeriale, che è un documento indispensabile perché il locale o il gruppo artistico possano svolgere l’attività.
Qualora il richiedente risulti inadempiente, l’ENPALS può chiedere garanzie, all’atto del rilascio del certificato, sotto forma di deposito cauzionale, in misura variabile tra il 17 e il 100% del carico contributivo presunto, stimato per il periodo di agibilità.
Una volta inquadrati all’ente pensionistico, mensilmente andranno assolti gli obblighi contributivi utilizzando specifica modulistica e appositi moduli di versamento.
Tali contributi, per il soggetto iscritto, daranno diritto, al raggiungimento dei prescritti requisiti, a prestazioni pensionistiche.


(Pubblicato il: 28/11/2013)