Le imposte nel settore degli spettacoli

ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE NEL SETTORE DEGLI SPETTACOLI<br>
Dal 1° gennaio del 2000 è entrata in vigore una nuova e diversa disciplina fiscale degli spettacoli e degli intrattenimenti.
La revisione del sistema fiscale che governa la materia, peraltro, non è stata oggetto di “un colpo di mano” del legislatore, bensì è frutto di un processo abbastanza lungo che ha visti coinvolti prima il Parlamento e poi il Governo in uno sforzo complessivo di razionalizzazione, semplificazione e mitigazione/perequazione fiscale, di cui non si può non tener conto.
E’ con la Legge Delega 3 agosto 1998, n. 288 – Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l’imposta sugli spettacoli e l’imposta unica di cui alla L. 1379/1951 – che il Parlamento ha inteso dar luogo ad una profonda ed incisiva riforma dell’architettura fiscale che sino ad ora governava il settore degli intrattenimenti e degli spettacoli in generale e che vedeva la sua disciplina nel D.P.R. 26 ottobre 1971, n. 640.
La riforma si è definitivamente compiuta con il Decreto Legislativo (c.d. Decreto Delegato) 26 febbraio 1999, n. 60, con il quale, peraltro, non si è dato origine ad un nuovo “testo unico dell’imposta”, bensì si è scelta la strada (purtroppo abituale) di novellare tutta una serie di disposizioni del vecchio D.P.R. 640, creando così un “corpus normativo” – quello attualmente in vigore - costituito dalla legge 288/98, dal vecchio D.P.R. 640/71 nella versione modificata dal D. Lgs.vo 60/99, nonché da alcune ulteriori residue, ma non marginali, disposizioni del D. Lgs.vo 60/99 che non incidono direttamente sul testo del D.P.R.. Ciò, è evidente, non agevola, almeno in prima battuta, la comprensione e l’intelligibilità del nuovo sistema.
Per cercare un po’ di chiarezza è necessario partire dalla legge delega poiché in essa il contenuto sostanziale delle innovazioni è disegnato con brevi e (relativamente) comprensibili disposizioni.
Va da sé, peraltro, che, in questo breve report, prenderemo in esame solo gli aspetti che interessano gli spettacoli ove comunque la musica sia coinvolta, tralasciando, per lo più, tutto ciò che riguarda gli altri intrattenimenti.
Sinteticamente, la legge, oltre a ridenominare il nome dell’imposta da “Imposta sugli Spettacoli ” a “Imposta sugli intrattenimenti ”, opera le seguenti innovazioni:<br>
1. esclude dall’imposta le seguenti attività precedentemente assoggettate:<br>
- spettacoli cinematografici e misti di cinema e di avanspettacolo;<br>
- spettacoli sportivi di ogni genere, con o senza scommesse;<br>
- spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al punto successivo;<br>
- spettacoli teatrali e opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette;<br>
- mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute.

2. assoggetta al regime ordinario dell’IVA i soggetti esercenti le attività di cui al punto precedente, e introduce la possibilità di determinazione forfetaria dell’imponibile IVA per settori di attività connotati da ridotto volume di affari;<br>
3. mantiene l’attuale sistema impositivo (con ridenominazione dell’imposta) con riferimento alle esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l’esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata complessivamente inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio (escludendo, viceversa, quelli ove la musica dal vivo supera il 50% dell’orario complessivo di apertura);<br>
4. assoggetta all’imposta sugli intrattenimenti, con determinazione forfetaria, i pubblici esercizi nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l’ingresso e senza altre prestazioni accessorie o sostitutive obbligatoriamente imposte agli spettatori.<br>

Questi, in sostanza i nodi centrali della riforma.
Non è questa, peraltro, la sede ove affrontare una lettura analitica del Decreto Delegato di attuazione, ad una lettura integrale del quale si rimanda per un maggior approfondimento, pur tuttavia riteniamo utile, anche a fini operativi, sottolineare alcuni elementi di rilievo del Decreto stesso.
Innanzi tutto gli allegati: il D.Lgs.vo 60 approva, sostituendo quelli del vecchio D.P.R., alcuni allegati fondamentali:<br>
- La TARIFFA DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI: elenco di tutte le attività soggette all’imposta e fissazione delle aliquote (è qui che apprendiamo che le esecuzioni musicali oggetto dell’imposta sono assoggettate ad aliquota fissata al 16% dell’imponibile);<br>
- La TABELLA C – SPETTACOLI E ALTRE ATTIVITA’: elenco delle attività ricomprese nel regime IVA e escluse dall’imposta sugli intrattenimenti<br>
In secondo luogo vanno citati i regimi semplificati di cui all’art. 18 del Decreto, che inserisce l’art. 74 quater al D.P.R. 633/72 (IVA). Al comma 5 del nuovo articolo è infatti previsto che i soggetti che esercitino le attività di cui alla TABELLA C che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50 ml. di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti (escluse le ass. sportive cui si rimanda ad altra normativa).
Per concludere, per quanto riguarda invece il settore ove opera l’imposta (esecuzione musicale di qualsiasi genere non dal vivo), risulta fondamentale l’art. 3 del Decreto che riformula totalmente l’art. 3 del vecchio D.P.R. La norma riguarda la determinazione della base imponibile assoggetta all’imposta. Questa è costituita non solo dall’importo dei singoli titoli di accesso venduti al pubblico o dal prezzo comunque corrisposto per partecipare agli intrattenimenti ma anche da:<br>
- sovrapprezzi apportati sulle consumazioni;<br>
- corrispettivi servizi e prestazioni accessorie;<br>
- ammontare degli abbonamenti;<br>
- ammontare dei proventi derivanti da: sponsorizzazione; cessione dei diritti radiotelevisivi; contributi da chiunque erogati; controvalore dotazioni da chiunque fornite.


(Pubblicato il: 28/11/2013)