CONVENZIONE SIAE - ENPALS E LEGGE

CONVENZIONE SIAE - ENPALS E LEGGE FINANZIARIA. PROBLEMATICHE<br>
Il recente intervento del Legislatore in materia di ENPALS ha registrato tra gli addetti del settore non poche perplessità e preoccupazioni. Vediamo di capire cosa è successo: nella Legge Finanziaria per l'anno 2001, legge 23/12/2000 n. 288, è stato inserito l'art. 79
"Norme in materia di ENPALS" che così recita:<br>
1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto Ente, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali proposte si esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento.<br>
2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento e alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonché per l'acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto a tempo indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.<br>
La norma opera in due sensi: da una parte prende atto di una convenzione già in essere tra i due Enti, potenziando e legalizzando le funzioni degli operatori SIAE in funzione di accertamento, dall'altra prescrive - "stipula" - un ulteriore accordo in materia, questa volta, non di controllo, bensì di scambio di dati (sempre però, finalizzato al controllo).
Chi opera nel settore, in realtà, era già a conoscenza, e quindi già preoccupato (!), della Convenzione (ottobre 2000) in materia di obblighi contributivi con la quale l'ENPALS, ente quasi privo di struttura sul territorio, conferisce alla SIAE il potere di acquisire informazioni e dati in ordine a fattispecie rilevanti sotto il profilo contributivo.
Ciò nonostante, il passaggio - non solo formale (perché diversa cosa è comunque la legge da una convenzione) - del Legislatore ha comunque suscitato ulteriori nervosismi, dettati, come minimo, dalla legittimazione di un accordo (a questo punto legalizzato) che, invero, ha subito destato molte perplessità.
Vorrei tralasciare quelle di ordine meramente economico, ma la recente pubblicazione del Bilancio Preventivo della SIAE sul Bollettino.1 (Gennaio-Febbraio 2001) rende doverosa qualche informazione a riguardo: secondo il rapporto dei Revisori SIAE la Convenzione con l'ENPALS, firmata nel mese di ottobre 2000, dovrebbe essere operativa agli inizi del 2001 e generare proventi (alla sola SIAE) per 14 miliardi. A ciò va aggiunta - continua la relazione - la somma di un miliardo per effetto della nuova convenzione prevista dalla Legge Finanziaria 2001.
Se è ragionevole pensare che l'aggio della SIAE sull'accertato oscilli tra il 10% e il 20% il conto relativo all'emersione presunta che si vuole raggiungere è presto fatto.

Tornando però ai ragionamenti di carattere generale le perplessità su cui conviene focalizzarsi attengono, fondamentalmente, alla possibile inadeguatezza della normativa, o di alcune parti della stessa, in materia di contribuzione sul lavoro (per semplicità d'ora innanzi normativa ENPALS), che risale a circa quarant'anni fa. Normativa che, pur essendo sempre stata in vigore, per i motivi strutturali dell'ENPALS prima citati, in tutta una serie dei settori dell'Universo musica - dove comunque la SIAE arriva - probabilmente, non era ed è mai stata applicata.
In effetti il nocciolo del problema pare essere questo: ferma restando la bontà dell'intenzione - fare emergere il lavoro nero e promuovere la tutela contributiva dei lavoratori dello spettacolo - il rischio può essere che la rigidità della normativa in parola, e di tutta l'architettura regolamentare-amministrativa ad essa conseguente, parametrata su fattispecie lavorative molto tipiche, da una parte, ma non aggiornate all'evoluzione dei tempi, dall'altra, metta " fuori regola" tutta una serie di strati del settore musica che non rientrano nei canoni previsti.
Già in prima battuta, infatti, emergono, da una lettura delle norme considerate, talune, come dire, "forzature" che non potranno non generare disagi: tra queste spicca , senz'altro, quella che prevede l'impossibilità da parte di un singolo musicista di poter conseguire l'agibilità, unitamente all'altra, che subordina la possibilità di conseguire l'agibilità da parte di un gruppo al fatto che il medesimo (il gruppo) si costituisca in una delle forme societarie legalmente previste. E' chiaro che norme di questo tipo non potranno che falcidiare tutto il settore giovanile, del no-profit e, perché no, il settore non-professionale.
Da qui a seguire potrebbero ritenersi fondati alcuni dubbi di costituzionalità della normativa stessa, o comunque contraddizioni all'interno di tutto il sistema.
L'esame, ancorché sommario, della normativa ENPALS ci dice che, al di fuori della medesima, la realizzazione di uno spettacolo dal vivo è, quanto meno, irregolare. Si consideri che tale normativa prevede obblighi contributivi, e relativi obblighi di regolarità amministrativa, anche nei casi di gratuità degli spettacoli. Mi pare che tale rigidità mal si aggradi alle previsioni dell'art. 33 della Costituzione ove si afferma che l'arte e la scienza sono libere.
Ancora, pur permanendo un obbligo contributivo costante, in costanza di spettacolo dal vivo, se il lavoratore non versa almeno un tot non gli verrà riconosciuto nulla in futuro.
Mi pare che in tal caso, se non esistono regole che prevedono qualche forma di riscatto (che lo scrivente non conosce), si venga a configurare non tanto un onere contributivo, a carico del lavoratore e dell'impresa, bensì una imposta occulta, senza il presupposto della stessa ( o meglio, in sovrapposizione ad altre imposte che comunque operano su quel tipo di prestazione: IVA, IRPEF, IRPEG). Anche qui, mi pare, siamo in palese contraddizione con quei principi di trasparenza e chiarezza inerenti l'imposizione tributaria che discendono dagli artt. 23 e 53 della Costituzione.
Concludendo pare doveroso anche esprimere una valutazione sul ruolo che la SIAE viene ad assumere in tutto ciò. E' evidente che l'Ente ha promosso e aderito all'iniziativa sia per attivare sinergie istituzionali sia per captare risorse. E' altresì evidente, però , come tale compito, sommato a tutti gli altri quali cooperazione con Min. Finanze, convenzione con RAI, etc..., risulti ultroneo, dal punto di vista degli associati SIAE, ai fini della SIAE in materia di tutela e protezione del diritto d'Autore, e vada sempre più nella direzione di una SIAE Pubblica Amministrazione percepita come tale. Siamo sicuri che sia giusto?


(Pubblicato il: 28/11/2013)