Contratto di edizione e diritto di prelazione

Frequently Asked Questions. Coloro che utilizzano internet sanno che si tratta delle domande che abitualmente vengono poste – su un dato argomento - le cui risposte possono essere utili a tutti. E’ per questo che abbiamo deciso di dare questa nuova veste alla nostra rubrica sul Diritto d’autore. Non facciamo altro che rispondere, sulle pagine di Musicplus.net, alle domande che tutti i giorni pervengono alla segreteria del Centro Musica. A volte a fianco della risposta dell’esperto troverete un’altra risposta, leggermente più ruvida, caustica, insomma…… LA DURA REALTA’ 1) Ho necessità di una delucidazione riguardo il contratto di edizione. Tale contratto mi lega alla società di edizione con diverse clausole di esclusiva per la durata pattuita di 10 anni. L’editore sostiene però che la cessione dei diritti di pubblica esecuzione e di riproduzione fonomeccanica (che avviene attraverso il bollettino di deposito Siae) avrà la durata di settanta anni dopo la morte dell’autore. E’ vero tutto ciò?
Tutto ciò è vero e si fonda sull'interpretazione corrente che viene data alla legge sul diritto d'autore. Quasi tutti i contratti di edizione recenti si aprono con la frase "L'autore si obbliga a cedere tutti i diritti di utilizzazione economica in ogni paese del mondo...". Questa frase trasforma di fatto il contratto di edizione in un contratto di cessione. Questa è la prassi ma niente impedisce che si possano fare contratti diversi. Se vuoi che tutto si esaurisca nell'arco dei dieci anni - e il tuo potere contrattuale te lo consente - non devi fare altro che inserire tale clausola nel contratto di edizione e nel bollettino di deposito SIAE (il mod.112). Dato che nel bollettino compare sia l'editore che l'autore è sufficiente scrivere nelle Annotazioni che allo scadere del periodo di 10 anni tutti i diritti compresi i diritti di edizione tornano in capo all'autore. 2) Nel contratto discografico che ho firmato 5 anni fa (e che scade in questi giorni) si parla del diritto di prelazione che l'etichetta avrebbe su opere che io volessi pubblicare in futuro. Tale diritto ha una durata di tre anni successiva alla scadenza del contratto. In cosa consiste esattamente?
DIRITTO DI PRELAZIONE
Mentre il diritto d'opzione consiste nella facoltà, da parte della casa discografica, di prolungare la durata del contratto in vigore, al limite anche a condizioni leggermente diverse ma già previste, il diritto di prelazione concerne le eventuali proposte che l'artista potrebbe ricevere da terzi in un momento successivo alla scadenza del contratto in corso. In sostanza il diritto consiste nel fatto che l'artista, prima di poter contrattare liberamente con qualcun altro le proprie prestazioni, deve sottoporre la nuova proposta contrattuale alla precedente casa discografica la quale, se vuole, può farla propria obbligando così l'artista a ricontrattare con lei. Questo tipo di clausole è, per certi versi, assai insidioso. In primo luogo non è mai troppo chiaramente indicato quando scade il diritto a favore della casa discografica. Secondariamente possono trovarsi formule - ancora più pericolose - che, pur prevedendo a carico della casa discografica un termine relativamente breve per l'esercizio del diritto di prelazione, subordinano il decorrere di detto termine ad attività formali dell'artista, senza l'esecuzione delle quali, in sostanza, il diritto di prelazione non scade mai!!!

E’ importante definire anche il DIRITTO DI OPZIONE (C.c. art. 1331) L'opzione, tecnicamente, é un vero e proprio contratto il cui contenuto é una proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) a stipulare un altro contratto. Il proponente, nel nostro caso l'artista, resta vincolato alla propria dichiarazione (in tal senso si parla di proposta irrevocabile) mentre l'opzionario (la casa discografica) é libero di accettare o meno la proposta. Sostanziale è quindi verificare:
1) la durata dell'opzione;
2) il termine che ha la casa discografica per accettare la proposta;
3) le modalità di adesione alla proposta che spettano alla casa discografica. Nella prassi, tuttavia, i contratti disciplinano già preventivamente i punti sopra elencati lasciando, nella sostanza, alla sola Casa Discografica il potere esclusivo ed insindacabile di attivare o meno l'opzione. Dall'opzione, quindi, deriva il diritto della Casa Discografica di concludere il contratto con la sua sola dichiarazione di accettazione, mentre l'artista resta vincolato e non può più interferire sulla conclusione del contratto, che dipende esclusivamente dalla Casa Discografica.


(Pubblicato il: 28/11/2013)