La previdenza a favore dei lavoratori dello spettacolo è gestita dallENPALS (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo); si tratta di un fondo pensionistico sostitutivo dellassicurazione generale obbligatoria gestita dallINPS.
I lavoratori che operano nel campo dello spettacolo sono suddivisi in tre gruppi:<br>
GRUPPO A: lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Vi rientrano i cantanti e i musicisti di musica leggera, orchestrali, disc jockey ,tecnici del montaggio, del suono, ecc..<br>
GRUPPO B: lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento A.<br>
GRUPPO C: lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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La giurisprudenza fornisce una nozione dei lavoratori dello spettacolo: sono tali i soggetti che pongono in essere manifestazioni volte alla rappresentazione di un testo letterario o musicale con personale abilità degli interpreti, allo scopo di procurare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori.
Nel settore dello spettacolo le prestazioni possono essere svolte sia in forma subordinata che in forma autonoma.
Chi esegue ed interpreta uno spettacolo fornisce una prestazione di lavoro subordinato quando mette a disposizione dellimprenditore le proprio energie lavorative. Questo determina unattività soggetta alle direttive dellimprenditore dal punto di vista organizzativo e disciplinare. Assume le caratteristiche del lavoro autonomo quando lattività è svolta in totale autonomia organizzativa ed operativa, senza vincoli di orario e con pagamento delle prestazioni tramite fattura (necessita la partita IVA).
In relazione si può avere una prestazione di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in entrambi i casi sussiste lobbligo di iscrizione allENPALS.
La denuncia di iscrizione allENPALS deve essere presentata dal locale organizzatore o dalla formazione artistica entro 5 giorni dalla conclusione dei contratti e comunque non oltre il quinto giorno dalla data di inizio dellattività, intendendosi per tale anche il periodo di sole prove dello spettacolo. In caso di inosservanza sono applicabili sanzioni di natura amministrativa.
Tutte le variazioni che dovessero intervenire rispetto ai dati della denuncia iniziale (licenziamenti, nuove assunzioni, modifica dei contenuti dei contratti, ecc.) debbono essere portate a conoscenza dellente entro 5 giorni dal loro verificarsi; anche in questo caso è prevista una sanzione amministrativa in caso di inosservanza di tali adempimenti.
E altresì previsto lobbligo di denunciare allEnte, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali sospensioni, variazioni o cessazioni dellattività.
In caso di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione allENPALS delle denunce contributive mensili e trimestrali dei lavoratori occupati si applicano specifiche sanzioni.
I lavoratori del gruppo A per essere ingaggiati devono trovarsi in possesso del certificato di agibilità, previsto dallart. 10 del d.l.c.p.s. 16/7/47 n. 708 (estratto della denuncia presentata allENPALS).
Il certificato di agibilità, che deve essere richiesto allENPALS, condiziona il rilascio del nullaosta di agibilità ministeriale, che è un documento indispensabile perché il locale o il gruppo artistico possano svolgere lattività.
Qualora il richiedente risulti inadempiente, lENPALS può chiedere garanzie, allatto del rilascio del certificato, sotto forma di deposito cauzionale, in misura variabile tra il 17 e il 100% del carico contributivo presunto, stimato per il periodo di agibilità.
Una volta inquadrati allente pensionistico, mensilmente andranno assolti gli obblighi contributivi utilizzando specifica modulistica e appositi moduli di versamento.
Tali contributi, per il soggetto iscritto, daranno diritto, al raggiungimento dei prescritti requisiti, a prestazioni pensionistiche.
(Pubblicato il:
28/11/2013)