Cari lettori, come preannunciato nel primo articolo di questa sezione avremmo dovuto introdurre ed approfondire alcuni di quegli argomenti del diritto d'autore la cui conoscenza riteniamo indispensabile in vista di una auspicata "emancipazione" degli autori e degli operatori del settore.
L'incalzare degli eventi ci obbliga a deviare da quanto ci eravamo inizialmente proposti sospingendoci ad analizzare un fatto che, per le conseguenze che potrà avere sul futuro di molti autori, riteniamo di estrema gravità.
"Il Commissariamento della SIAE!" dirà qualcuno. No. Di ciò parleremo nel prossimo numero sperando anche che in questi mesi la situazione dell'Ente possa approdare a lidi migliori di quelli attuali.
Ciò di cui tratteremo oggi è l'esito del giudizio che ha visto contrapporsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione il Maestro Riz Ortolani e la Società CAM (I Sez. Civ. 23/06/98 n. 6239 - Pres. Rocchi; Est. Berruti. In "IL DIRITTO D'AUTORE" 1999, pag. 109 e ss.).
Quale lo scenario che, alla luce dei principi enunciati dalla Corte si prospetta, relativamente alla tutela legale degli autori?
A tutt'oggi la tutela legale del diritto d'autore concernente le opere musicali non è illimitata (come ad esempio il diritto di proprietà su qualcosa) bensì ha una durata fissata dalla legge in 70 anni dopo la morte dell'autore (art. 25 l. 633/41 come modificato in forza della DIR. 93/98/CEE; cfr. D.L. 28/06/95, n. 242 successivamente reiterato nonché l'art. 17 della L. 52/96 - Legge Comunitaria 1994). Decorso tale periodo l'opera cade in "Pubblico Dominio" e per l'utilizzo della stessa nulla è più dovuto ad alcuno.
Come è altrettanto noto il contratto "principe" concernente l'utilizzazione economica delle opere musicali è il "contratto di edizione".
Ricordiamo che solo all'Editore riconosciuto tale dalla SIAE (e non è sufficiente esserlo ai sensi delle norme generali in tema di impresa commerciale) è concesso da parte della SIAE stessa la compartecipazione ai proventi derivanti dall'uso delle opere musicali da essa gestiti e ripartiti (DRM e DEM).
Peraltro il contratto di edizione così come disciplinato dagli art.. 118 e seguenti della Legge sul Diritto d'Autore pone dei problemi in quanto riguarda le opere da pubblicarsi "per le stampe", mentre la pubblicazione e circolazione delle opere musicali è nella realtà legata all'utilizzo di supporti diversi da quello cartaceo quali vinile, musicassette, CD, ecc
La disciplina legale del contratto di edizione prevede però alcune prescrizioni smaccatamente a favore dell'autore (che evidentemente il legislatore aveva individuato quale parte contrattuale "debole" degna di essere protetta) di cui quella più importante è probabilmente quella che pone un limite legale ventennale alla durata di tali contratti.
Il tenore della norma ("...per le stampe...") non v'è dubbio che abbia ingenerato negli operatori tutta una serie di difficoltà sia applicative che interpretative: poiché infatti il legislatore nulla dice sul carattere delle opere oggetto dell'art. 118 (letterarie, musicali, etc...) il fatto che la disciplina legale del contratto di edizione debba applicarsi o meno in base al mero "supporto editoriale" ha, quanto meno, destato in genere una certa perplessità. Da qui l'abitudine da parte degli editori di predisporre schemi contrattuali, come dire, omnibus. Contratti ove vengono previste tutte le possibili forme di cessione, alienazione, autorizzazione da parte dell'autore nei confronti dell'editore.
Riteniamo che da parte degli operatori, complice anche l'assetto amministrativo previsto dalla SIAE, si sia sempre ritenuto che il contratto di edizione musicale fosse ascrivibile alla fattispecie di cui agli articoli 118 e ss. (con tutte le tutele conseguenti) pur nella considerazione dell'acronisticità della norma.
Ora, il tema che nella controversia tra il Maestro Ortolani e la Società CAM è stato posto all'attenzione della Corte di Cassazione è proprio questo: se, pur in presenza di clausole contrattuali che prevedono la cessione definitiva di diritti, e nella circostanza in cui l'utilizzo dell'opera non sia, nella sostanza, cartaceo, il contratto di edizione di opere musicali sia ascrivibile alla disciplina - speciale - di cui agli artt. 118 e seguenti della Legge sul Diritto d'Autore o meno.
La decisione della Corte è stata nel senso che un contratto di edizione di opere musicali siffatto (e cioè - ribadiamo - che preveda "cessioni totali e definitive" e dove la pubblicazione "per le stampe" non risulti essere la forma di impiego più rilevante dell'opera) non rientra nell'orbita della disciplina ex art.. 118 e ss. della Legge sul diritto dell'autore bensì configura una cessione totale e definitiva di tutti i diritti riconosciuti dalla Legge all'autore.
Onestamente le ragioni della Corte non convincono né sotto il profilo giuridico né tanto meno per quanto concerne i presupposti su cui le ragioni giuridiche stesse sono fondate. Speriamo che su ciò si apra un ampio dibattito.
Da parte nostra alcuni brevi considerazioni.
La prima è che la Corte pare avere una visione della norma in questione assolutamente astorica, laddove i canoni dell'ermeneutica giuridica renderebbero doveroso - specialmente in un settore come questo - ancorare i precetti giuridici al contesto storico in cui sono elaborati (sicuramente prima del 1941) e non darne una lettura così rigidamente formalistica. Proprio in tal modo, ad esempio, la giurisprudenza è riuscita a porre sotto la tutela del diritto d'autore l'elaborazione di software prima di un intervento diretto del legislatore.
In secondo luogo pare assai opinabile fondare il tutto sull'assunto che l'opera pubblicata "per le stampe" sia fruibile da parte dell'utente finale senza necessità di "mediazione". Ciò può essere vero per un'opera letteraria non certo per un'opera musicale (la quale può essere tranquillamente pubblicata anche per le stampe). Ma al di là di questo lascia interdetti collegare l'applicabilità delle norme in esame al mero supporto utilizzato proprio in un momento in cui nulla è più "aleatorio" dei supporti delle opere dell'ingegno (arrivando all'assurdo che la stessa opera sarebbe disciplinata diversamente se pubblicata per le stampe o, ad esempio, su CD Rom. Tant'è...
E l'Editore?.. Quale il suo ruolo? E perché la SIAE, per gli Editori di opere musicali richiede la prova della pubblicazione per le stampe di un certo numero di opere?.. che senso ha?
A prescindere tuttavia dalle nostre considerazioni, che possono essere condivisibili o meno, la sentenza in oggetto, stante l'organo che la ha emessa, crea un vistoso "buco" nella protezione sostanziale del contraente debole del contesto: l'autore (giovane).
Auspichiamo un intervento delle Associazioni interessate, della SIAE e, in particolare, del Legislatore.
(Pubblicato il:
28/11/2013)